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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21844/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] Ma27,, kn 3.,5"0

1. [OSCURATO:PERSONA], TramontanoMim e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] personalmente, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza pronunciata dal Gup di Napoli, ha rideterminato, ai sensi degli artt. 599 e 599-bis cod. proc. pen., la pena nei loro confronti.

2. Gli imputati sono stati chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416, commi 1, 3 e 5 cod. pen., perché si associavano tra loro e con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di furti di ciclomotori ed in danno di esercizi commerciali - aventi ad oggetto la vendita di capi di abbigliamento, occhiali, tabacchi - commessi con violenza sulle cose, mediante il taglio della saracinesca, lo sfondamento delle vetrine, nonché di numerosi reati fine.

3. [OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi di ricorso con cui rispettivamente deduce:

3.1. Violazione degli artt. 62-bis, 133 e 81 cpv cod. pen., nonché mancanza di motivazione: si lamenta che, sul piano sanzionatorio, la posizione del ricorrente sia stata equiparata a quella di tutti gli altri imputati, senza tener conto della confessione da lui resa in ordine agli ulteriori episodi delittuosi ascritti in separato procedimento.

In considerazione di detta confessione, con l'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva invocato la mitigazione del trattamento sanzionatorio con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto poi al reato-fine più grave, individuato in quello sub L), a [OSCURATO:PERSONA], gravato da recidiva reiterata e specifica, era stata irrogata la medesima pena base individuata per gli imputati per i quali era stata ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

3.2. Violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen.

La Corte di appello, pur riducendo la pena irrogata per il reato di cui al capo L), stabilendola nella misura di anni 4 di reclusione, non ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta in primo grado, irrilevante essendo l'aumento di pena operato per la continuazione.

4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto personalmente, lamenta erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe valutato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento.

5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riguardo al calcolo della continuazione per i reati fine perché al predetto è stato riconosciuto un aumento la continuazione nella misura di mesi 3 e non di mesi 2, come avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] cui è ascritto un numero maggiore di reati fine.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione con riferimento al capo A), giacché manca la prova dell'organico inserimento del prevenuto nel sodalizio criminale.

7. Il Procuratore generale chiede che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono tutti inammissibili.

2. Per quanto attiene ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato la pena in appello, si osserva, con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di patteggiamento in appello ex art.599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, ovvero con cui si deduca mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può più essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi della illegalità della pena (ex multis, Sez.3, n.19983 del 09/06/2010, Rv.279504).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente, modalità esclusa ex art.1 legge n.103/2017.

4. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale sottolinea come la rinuncia ai motivi di merito da parte della difesa di per sé sola non può legittimare una riduzione della pena, in quanto non idonea a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere, che, altrimenti, finirebbe per essere collegata semplicemente a scelte processuali, legittimamente dettate dalle più varie valutazioni utilitaristiche, e come non può essere esclusa la recidiva per i molteplici precedenti penali a carico, indice di una negativa personalità, e per la gravità dei fatti addebitati, di rilevante allarme sociale.

Manifestamente infondato altresì il secondo motivo in quanto, se è vero che "ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione" (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, PG in proc.

Ngwoke, Rv. 272408), nel caso di specie la pena per il reato base è stata individuata in anni tre e non in misura inferiore, per cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 29 cod. pen. 5.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi fa seguito la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si determina in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] Ma27,, kn 3.,5"0 1. [OSCURATO:PERSONA], TramontanoMim e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] personalmente, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza pronunciata dal Gup di Napoli, ha rideterminato, ai sensi degli artt. 599 e 599-bis cod. proc. pen., la pena nei loro confronti. 2. Gli imputati sono stati chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 416, commi 1, 3 e 5 cod. pen., perché si associavano tra loro e con altre persone al fine di commettere una serie indeterminata di furti di ciclomotori ed in danno di esercizi commerciali - aventi ad oggetto la vendita di capi di abbigliamento, occhiali, tabacchi - commessi con violenza sulle cose, mediante il taglio della saracinesca, lo sfondamento delle vetrine, nonché di numerosi reati fine. 3. [OSCURATO:PERSONA] solleva due motivi di ricorso con cui rispettivamente deduce: 3.1. Violazione degli artt. 62-bis, 133 e 81 cpv cod. pen., nonché mancanza di motivazione: si lamenta che, sul piano sanzionatorio, la posizione del ricorrente sia stata equiparata a quella di tutti gli altri imputati, senza tener conto della confessione da lui resa in ordine agli ulteriori episodi delittuosi ascritti in separato procedimento. In considerazione di detta confessione, con l'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva invocato la mitigazione del trattamento sanzionatorio con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Quanto poi al reato-fine più grave, individuato in quello sub L), a [OSCURATO:PERSONA], gravato da recidiva reiterata e specifica, era stata irrogata la medesima pena base individuata per gli imputati per i quali era stata ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 3.2. Violazione degli artt. 29 e 32 cod. pen. La Corte di appello, pur riducendo la pena irrogata per il reato di cui al capo L), stabilendola nella misura di anni 4 di reclusione, non ha revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta in primo grado, irrilevante essendo l'aumento di pena operato per la continuazione. 4. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto personalmente, lamenta erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello non avrebbe valutato la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento. 5. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione con riguardo al calcolo della continuazione per i reati fine perché al predetto è stato riconosciuto un aumento la continuazione nella misura di mesi 3 e non di mesi 2, come avvenuto per il coimputato [OSCURATO:PERSONA] cui è ascritto un numero maggiore di reati fine.6. [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di assoluzione con riferimento al capo A), giacché manca la prova dell'organico inserimento del prevenuto nel sodalizio criminale. 7. Il Procuratore generale chiede che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili. 2. Per quanto attiene ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concordato la pena in appello, si osserva, con la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di patteggiamento in appello ex art.599-bis cod. proc. pen. è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, ovvero con cui si deduca mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.129 cod. proc. pen. o su circostanze aggravanti, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può più essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi della illegalità della pena (ex multis, Sez.3, n.19983 del 09/06/2010, Rv.279504). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente, modalità esclusa ex art.1 legge n.103/2017. 4. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il primo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte territoriale sottolinea come la rinuncia ai motivi di merito da parte della difesa di per sé sola non può legittimare una riduzione della pena, in quanto non idonea a giustificare una valutazione di ridotta capacità a delinquere, che, altrimenti, finirebbe per essere collegata semplicemente a scelte processuali, legittimamente dettate dalle più varie valutazioni utilitaristiche, e come non può essere esclusa la recidiva per i molteplici precedenti penali a carico, indice di una negativa personalità, e per la gravità dei fatti addebitati, di rilevante allarme sociale. Manifestamente infondato altresì il secondo motivo in quanto, se è vero che "ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione" (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, PG in proc. Ngwoke, Rv. 272408), nel caso di specie la pena per il reato base è stata individuata in anni tre e non in misura inferiore, per cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 29 cod. pen. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi fa seguito la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che si determina in tremila euro ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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