CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 00972/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21315-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ROBERTO, in persona del suo titolare, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21315/2020 Numero sezionale 8263/2021 Numero di raccolta generale 972/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 - intimati - avverso la sentenza n. 1991/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 941/2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta XI, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] Italia. 2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27 luglio 2020, rigettava il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA], rilevando da un lato l’esistenza di debiti scaduti per un ammontare superiore al limite di € 30.000, dall’altro il ricorrere di una situazione di insolvenza. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di XI di [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specialità della procura prescritto dall’art. 365 cod. proc. civ.. Invero, il ricorso per cassazione - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 905/2021, Cass. 16040/2020, Cass. 4069/2020, Cass.17708/2019, Cass. 25177/2018) - è inammissibile qualora la procura, Ric. 2020 n. 21315 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 21315/2020 Numero sezionale 8263/2021 Numero di raccolta generale 972/2022 Data pubblicazione 13/01/2022 apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali. Ipotesi, questa, che ricorre anche nel caso di specie, dato che la procura speciale in virtù della quale il ricorso è stato presentato non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata né reca alcuna data successiva al deposito della sentenza d'appello, ma fa riferimento alla facoltà di chiamare in causa terzi e alla mediazione, attività incompatibili con il giudizio di cassazione e relative al giudizio di merito. 5. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati dal ricorrente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 5.100, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 21315 sez. M1 - ud. 28-09-2021 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .