CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, teso a censurare la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 368 cod. pen. con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto ad attribuibilità al ricorrente della missiva e la scarsa specificità della contestazione risulta riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come le denunce fossero riferite, per contenuto e grafia, al Marrazzo, mentre il fatto di reato esplicitato nella contestazione conteneva tutti gli elementi per consentire la difesa dalle accuse di aver inviato una missiva alla Procura della Repubblica con cui incolpava i militari intervenuti presso la sua abitazione per effettuare una perquisizione di aver artatamente e falsamente precostituito le prove di accusa; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. risulta generico in quanto privo di una concreta critica rispetto ai fatti che hanno visto il ricorrente inviare una missiva all'autorità giudiziaria e pertanto carente di connessione con la vicenda in esame, né viene sufficientemente articolata la motivazione onde comprenderne l'attinenza con il caso sottoposto a scrutinio; rilevato che riproduttivo di analoga doglianza risulta il terzo motivo in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che non prende in esame la completa ed esaustiva motivazione della decisione nella parte in cui ha valorizzato l'assenza di qualsivoglia elemento positivo e la mancanza di resipiscenza, così mostrando di condividere le ragioni del primo giudice che aveva apprezzato anche i precedenti penali del Marrazzo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così