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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01712/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo b) previsto dall'art. 495 c.p è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base dei rilevi dattiloscopici in tutte le volte in cui sono state declinate le generalità differenti; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui al capo b) previsto dall'art. 495 c.p è manifestamente infondato oltre che generico, essendo stato precisato che l'identificazione è avvenuta sulla base dei rilevi dattiloscopici in tutte le volte in cui sono state declinate le generalità differenti; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 e estensore I
Sentenza Cassazione n. 01712/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris