CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 01190/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna per il reato di violenza privata. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel massimo consentito per l'estensione della riduzione di pena, è inammissibile perché costituito da mere doglianze generiche e reiterative, che non tengono conto del fatto che la riduzione per l'applicazione delle citate attenuanti è già stata concessa nella misura massima di legge, come segnalato dalla stessa sentenza impugnata. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2022