CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2024
Cassazione n. 31423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ope legis; -ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è domiciliato come da pec registri di giustizia; -controricorrente– avverso la sentenza n. 1928/2018 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 28.1.2019, N.R.G. 1084/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto, in accoglimento della domanda dispiegata da [OSCURATO:PERSONA], il diritto del medesimo ad essere stabilizzato nei ruoli dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ESACRI) a far data dal 31 maggio 2008 e con inquadramento nella posizione A2 del CCNL di riferimento, il tutto per effetto della procedura svolta a seguito dalla l. n. 296 del 2006; la Corte territoriale sosteneva che ricorressero in favore del ricorrente i requisiti di servizioutili a tale stabilizzazione, in quanto doveva essere considerata a tal fine anche l’attività svolta in convenzione dalla [OSCURATO:PERSONA] a cui egli era stato adibito ed affermava l’irrilevanza della mancanza di autorizzazione governativa all’assunzione, trattandosi di un mero adempimento istruttorio, al quale non poteva essere subordinato il diritto alla stabilizzazione, come anche ritenuto da giurisprudenza – venivano citate Cass. 12 marzo 2013, n. 6076 e 6077 e Cass. 10 dicembre 2014, n. 26044 -di questa S.C.; 2. l’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia con un motivo, resistito da controricorso del Lombardi; il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente ha formulato proposta ai sensi dell’art. 380-bis, co. 1, c.p.c., per la definizione accelerata del giudizio, sul presupposto della manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, stante il precedente di Cass. 8 novembre 2023, n. 31066; ESACRI ha formulato istanza di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis, co. 2, c.p.c. e la causa è stata quindi avviata a trattazione camerale; prima della celebrazione dell’adunanza ESACRI ha tuttavia depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo l’ente ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 39, comma 3-ter, l. n. 449 del 1997, dell’art. 2, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183, degli artt. 4, 6 e 8 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, dell’art. 16, comma 1, lett. d), nn. 1), 2) e 2-bis) d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, dell’art. 97 Cost., dell’art. 33, comma 7, e dell’art. 34 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, relativamente all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., prospettando l’impossibilità oggettiva di stabilizzazione derivante da normativa sopravvenuta in pendenza di giudizio e prima della formazione della cosa giudicata, stante l’insussistenza di posizioni organiche presso l’ente, coerenti con l’accertamento e la condanna pronunciati dal giudice di merito; in particolare, nel motivo si rappresenta che l’ordinamento della [OSCURATO:PERSONA] è stato incisivamente modificato con il d.lgs. n. 178 del 2012, che ha previsto una procedura concorsuale liquidatoria a partire dal 1° gennaio 2018 per l’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] (art. 2 del d.lgs. n. 178 del 2012), con collocamento in disponibilità del personale non trasferito all’esito dei procedimenti di mobilità (art. 6 del medesimo d.lgs.), sicché era venuto a mancare l’organico dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] presso cui operare la stabilizzazione della lavoratrice; 2. l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente comunicato dalla Cancelleria alla controparte ai sensi dell’art. 390, co. 3, c.p.c., ha di per sé la capacità di portare all’estinzione del giudizio di cassazione; vale infatti il consolidato principio per cui «la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzionedel processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971); inoltre, con la sostituzione degli incombenti di cui all’art. 390 u.c. c.p.c. previgente (notificazione a cura di parte con apposizione del visto) ad opera del novellato e qui applicabile u.c. della medesima disposizione (comunicazione di cancelleria), la capacità estintiva si produce a prescindere da qualsiasi attività del ricorrente (che non deve notificare) o della controparte (non essendo più richiesto il “visto”); né vi è ragione perché tale principio non operi anche dopo che sia stato disposto per la trattazione collegiale della causa, in esito ad istanza di decisione formulata, ai sensi dell’art. 380-bis, co. 2, c.p.c., dalla stessa parte che poi decida di rinunciare al ricorso per cassazione, l’unico vincolo essendo dato dal fatto che la rinuncia preceda l’inizio della relazione in udienza pubblica o l’inizio dell’adunanza camerale (v. Cass. S.U., 24 dicembre 2019, 34429); non vi è quindi dubbio che va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione (in questo senso, sempre per casi di rinuncia dopo il deposito di istanza di decisione ai sensi dell’art. 380-bis, co.2, c.p.c., v. Cass. 26 settembre 2024, n. 25745 e, seppure in un caso in cui vi era stata anche accettazione della controparte, Cass. 24 ottobre 2024, n. 27595); 3. resta da valutare quale sia il regime delle pronunce consequenziali; in proposito, si rileva come non si realizzi, per effetto della rinuncia, la fattispecie di cui all’art. 380-bis, co. 3, c.p.c., in quanto la Corte non «definisce il giudizio in conformità alla proposta»; quella che si realizza è quindi una fattispecie estintiva riportabile alla fine tout courtalla disciplina degli artt. 390 e 391 c.p.c.; a questo proposito, Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584, ha precisato che «alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità»; il collegio ritiene di dare continuità a tale indirizzo, condividendone lo spirito di evitare ogni aggravio decisorio o motivazionale e di assecondare altresì la celerità di definizione verso cui si è andato indirizzando il sistema processuale, anche di cassazione, potendosi richiamare anche i rilevi di Cass., S.U., 16 luglio 2008, n. 19514, in motivazione, secondo cui «la rinuncia dà comunque luogo ad un "risparmio di attività" in quanto esime il collegio dall'esame del ricorso sia in sede di adunanza in camera di consiglio sia di eventuale pubblica udienza»; è ben vero, infatti, che la dinamica processuale su cui si va qui a decidere potrebbe, in taluni casi, prospettare valutazioni in ordine alla giustificatezza o razionalità di una rinuncia consequenziale all’istanza di decisione, ma, una volta che si fuoriesca dalla fattispecie di cui all’art. 380-bis, u.c., c.p.c., per rientrare nell’alveo di quella di cui all’art. 391 c.p.c., è solo quest’ultima a governare la disciplina processuale; del resto, l’art. 391, co. 2, stabilendo che il provvedimento che dichiara l’estinzione «può» condannare la parte che vi ha dato causa alle spese e che (co. 4) la condanna non è pronunciata se vi è adesione delle controparti, delinea un regime a sé stante in tema di spese, che consente di privilegiare la speditezza e liquidità di decisione proprie di una definizione di condanna sulla sola base della rinuncia in sé considerata (v. anche gli analoghi principi sottesi all’art. 306, u.c., c.p.c., su cui v. Cass. 12 ottobre 2006, n. 21933 e, in ambito esecutivo, Cass. 27 febbraio 2009, n. 4849), fatta salva la compensazione, se ricorrano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c. (Cass. 16 aprile 1999, n. 3794); 4. tutto ciò posto, ed esclusa quindi qualsiasi condanna per responsabilità aggravata, le spese vanno poste a carico della parte rinunciante, non potendosi ravvisare motivi per la (pur richiesta) compensazione, in quanto non deve trascurarsi l’esistenza di un ben preciso precedente contrario, sulla cui base fu originariamente proposta la definizione accelerata e l’aggravio processuale comunque cagionato dall’istanza di decisione poi abbandonata; 5. la rinuncia comporta altresì che non vi è luogo a procedere all’attestazione ex art. 13 co.1-quater d.P.R. 30-5-2002 n. 115 per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. 5 dicembre 2023 n. 34025); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del grado, che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese g