CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 01924/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4864/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Curatore, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2456/2021 depositata il 22/12/2021; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2014 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Siena l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo il riconoscimento dell’avvenuto acquisto per usucapione di un compendio immobiliaree la dichiarazione di estinzione delle ipoteche iscritte sullo stesso. L’attrice sostene va di avere avuto la piena disponibilitàdell’immobile e della pertinente autorimessa assieme al proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA] (il quale decedeva nell’anno 1996) sin dall’anno 1984 e che la convenuta, che lo aveva costruito, lo aveva destinato alla coppia quale casa familiare. La ricorrente asseriva pertanto di avere posto in essere sul bene, già prima di trasferirsi in esso con il proprio marito, attività nel loro personale interesse, di avere provveduto alla manutenzione dello stesso e di avere, convenendo di procedere alla stipula del rogito non appena fossero state pronte tutte le pratiche burocratiche del caso. Nel dicembre 1995 la società convenuta, con delibera del consiglio di amministrazione, disponeva di procedere alla vendita del bene immobile in favore della ricorrente, dopo che era stato versato il prezzo di acquisto. Tale vendita, tuttavia, non riusciva a formalizzarsi sia per problemi catastali, sia per il decesso nell’anno 1996 di [OSCURATO:PERSONA], sia per l’insorgere di tre sopravvenute iscrizioni ipotecari e sul bene. 2. [OSCURATO:PERSONA] SPA si costituiva in giudizio, negando la sussistenza degli elementi dell’acquisto a titolo originario per usucapione, poiché il godimento del bene da parte della Falciani rientrava negli atti di tolleranza, essendo il coniuge [OSCURATO:PERSONA] amministratore della suddetta società e asserendo, inoltre, che il bene era sempre stato inserito nella contabilità della compagine sociale e che, nel corso degli anni, aveva sempre provveduto al pagamento delle imposte e ne aveva anche disposto a titolo di garanzia patrimoniale verso terzi. Contestava, infine, l’avvenuta maturazione del termine ventennale necessario ai fini dell’acquisto per usucapione, in quanto questo avrebbe dovuto essere conteggiato non dal 1984, bensì dal 1995, stante l’avvenuto versamento del saldo di pagamento da parte dell’attrice solo in questo stesso anno. A seguito di interruzione del giudizio per l’intervenuto fallimento della convenuta, dichiarato con sentenza del 3 luglio 2015, l’attrice provvedeva alla riassu nzione nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA](d’ora innanzi Curatela). 3. Con sentenza n. 559/2017, il Tribunale di Siena , nella resistenza della Curatela,ravvisava tra le parti in causa la presenza non già di una vendita, bensì di una promessa di vendita, e rigettava la domanda dell’ attr ice per non aver e questa adeguatamente provato il possesso ultraventennale del bene. 4. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso tale decisione . Resisteva la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] SpA. 5. Con sentenza n. 2456/2021 la Corte di Appello di Firenze respingeva l’appello, conferma ndo integralmente la sentenza impugnata. Il giudice del merito escludevala sussistenza dell’animus possidendi de l la ricorrente all’atto della instaurata relazione materiale con il bene avvenuta nel 1984, ritenendo, tuttalpiù, che lo stesso potesse considerarsi manifestato esclusivamente dal 22 dicembre 1995 in poi, con la conseguente inopponibilità della domanda di usucapione alla Curatela, a norma dell’art. 45 LF , per non essere ancora decorso il ventennio al momento della proposizione della domanda giudiziale. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, notificato in data 19.02.2022 alla Curatela e articolato in due motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di improcedibilità e l’inammissibilità delricorso. 8. In prossimità dell’adunanza, parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. per avere la sentenza impugnata posto l’onere di provare il possesso in capo alla ricorrente e non, viceversa, l’onere di provare la detenzione in capo alla controparte. 2. –Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1141, comma 1 e 2 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , poiché la decisione gravata ha ritenuto erroneamente non applicabile al caso di specie il principio dellapresunzione del possesso. 3.-I motivi del ricorso possono essere scrutinati congiuntamente per la loro evidente connessione e anche per la loro trattazione congiunta compiuta dalla stessa ricorrente. Gli stessi vanno disattesi. 3.1.-La consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene che "La violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo"art. 360 c.p.c., n. 5) (Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020). La sentenza impugnata non compie alcun rovesciamento degli oneri probatori, né ha inosservato il disposto dell’art. 1141 c.c., posto che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, “deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto dei requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Cass. n. 14092/2010; conf. Cass. n. 22667/2017). LaCorte distrettuale, analizzando tutti “gli elementi di fatto (che) potevano sorreggere situazioni giuridiche diverse”, quanto al titolo: -ha ritenuto non provato l'acquisto a titolo derivativo, con “immediata cessione della proprietà del compendio”, considerando inidonee a dimostrare l’avvenuto effetto traslativo le tre fatture prodotte in giudizio dall’appellante ( l’ultima d elle quali emessa peraltro nella stessa data in cui il Consiglio di Amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ebbe a deliberare la vendita del bene immobile in favore della parte appellante); -ha ritenuto “incoerente con gli elementi acquisiti in causa” la circostanza che il bene fosse di proprietà della Falciani in virtù di un possesso conseguito a seguito di un accordo verbale di vendita, escludendo la sussistenza tra le parti di una vendita,ancorché affetta da nullità; - h a qualificato “ l'accordo di vendita ” ( così denominato dal la ricorrente)intervenuto tra le parti quale promessa di vendita , che - in quanto contratto ad effetti obbligatori – è capace di giustificare (benché nullo per difetto di forma , deve aggiungersi ) , in caso di messa a disposizione del bene a parte promissario acquirente, solo la detenzione e non già il possesso del bene, in conformità ai precedenti di questa Corte secondo i quali, “per stabilire se, in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine accertare se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi" nell'indicato soggetto” (Cass. n. 14272/2017). Quanto alla relazione materiale con il bene, con un apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede quando – come nella specie –correttamente argomentato, la Corte di appello: -ha reputato provata la detenzione ( seppure qualificata ) della Falciani,di conseguenza escludendo la non corretta applicazione da parte del Tribunale della presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., oggetto specifico del secondo motivo di ricorso per cassazione; -ha considera to la situazione presentata in giudizio “perfettamente compatibile” con la detenzione, anche in forza dei rapporti societari intercorrenti tra le parti (essendo stato il marito della Falciani amministratore della Società e , come afferma to dal la controricorrente, la Falciani stessa socia di quest’ultima ) , che giustificavano una tolleranza ex art. 1144 c.c. incapace di fondare l’acquisto del possesso rilevante ad usucapionem [ sulla possibile durata non transitoria dell’attività svolta sul bene in caso di rapporti tra le parti caratterizzati da vincoli particolari quale –come nel caso de quo- quello societario può essere ricordata Cass. n. 9661/2006 , secondo cui“la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito (nel caso di specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni efficacia presuntiva alla suddetta circostanza, con riferimento alla domanda di usucapione di un terreno che, durante il periodo interessato, era stato di proprietà di una società per azioni di cui l'attore era uno dei due soci)”:conf. Cass. n. 17880/2019]; -di fronte alla detenzione provata dalla Curatela ha appurato che, per converso,non vi era prova sufficiente a configurare in capo alla Falciani né un possesso uti dominus, non risultando significativi al riguardo gli atti compiuti nel corso degli undici anni decorrenti dal 1984 al 1995, come“la cura del giardino, le occasioni conviviali con amici, il lavaggio delle fosse biologiche”,non sorretti da un animus possidendi tale da far intendere la sua volontà di definirsi proprietaria del bene, né atti di opposizione nei confronti di chi esercitava il possesso uti dominus (la Società), che non solo aveva iscritto l’immobile nelsuo patrimonio a seguito del conferimento, ma aveva provveduto nel corso degli anni anche al pagamento degli oneri fiscali del bene (circostanza ben nota alla Falciani) e – deve aggiungersi – anche a compiere atti di disposizione sul bene, concedendo tre ipoteche sullo stesso nei primi anni 2000; - ha dunque concluso che l’appellante abbia fruito del bene immobile non uti dominus, bensì come detentore qualificato, a norma dell’art. 1141 c.c. 2 comma, non risultando un animus possidendi della medesima tale da far intendere la sua volontà di definirsi proprietaria del bene. Le argomentazioni svolte sottraggono l a sentenza ai vizi denunciati dalla ricorrente. 4.-Quanto al vaglio della questione relativa alla improcedibilità della domanda di usucapione eccepita dalla Curatela, la circostanza che solo in data 22 dicembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] SpAavesse manifestato l’intenzione di vendere il bene alla Falciani , ha indotto il giudice a quo a ritenere che l’animus possidendi della ricorrente, “tuttalpiù”(pag. 6) o “ eventualmente ” (pag. 8), poteva considerarsi manifestato esclusivamente da quella data in avanti , con conseguente accoglimento della proposta eccezione di inopponibilità alla Curatela della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione, in quanto “gli elementi della fattispecie di acquisto a titolo originario debbono essere giunti a perfezionamento prima dell’apertura della procedura concorsuale”. La controricorrenteavanza sul punto eccezione di improcedibilità del ricorso, per non avere [OSCURATO:PERSONA] impugnato questo capo della sentenza gravata (punto 5, pag. 8), con intervenuta acquiescenza sul capo menzionato. L’accoglimento dell’eccezione di inopponibilità alla Curatela dell’avvenuto possesso ai fini di usucapione è conseguenza del rigetto della domanda di intervenuto acquisto per usucapione dell’immobile di cui è causa, a fare data dall’anno 1984, proposta dalla attuale ricorrente: si tratta dunque - c ome espressamente dichiarato dalla Corte distrettuale – di un “ ragionamento logico e consequenziale” e non di un capo autonomo della decisione gravata. Ciòlegittima la reiezione dell’eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dalla Curatela. Va tuttavia rilevato che sul punto la motivazione della sentenza è erratae deve essere corretta nel modo che segue. La Corte di Appello di Firenzenon ha tenuto conto dei precedenti di legittimità (Cass. n. 28880/2023; Cass. n. 15137/ 20 21 ) secondo i quali l’interruzione del possesso dei terzi consegue solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente e non già alla dichiarazione di fallimento, posto che il riferimento alla inopponibilità alla curatela ai sensi dell’art. 45 L.F. riguarda gli atti (trascritti anteriormente alla dichiarazione di fallimento) e non già i fatti, quale il possesso rilevante ai fini dell’acquisto del bene. La decisione n. 15137/2021 ha altresì chiarito la portata della decisione di questa Suprema Corte n. 10895/2013, che riporta il passo ritrascritto nella sentenza impugnata, chiarendo che “detta citazione risulta essere un obiter dictum senza ... il supporto di ricostruzione dogmatica della questione”. La ricostruzione giuridica che attribuisce alla mera sentenza dichiarativa di fallimento natura e carattere di atto interruttivo del termine ad usucapire è stata ritenuta da Cass. n. 15137/2021 “contraria a legge” e comunque il profilo nodale nel caso di specie non poteva essere individuato nel la maturazione o meno del ventennio al momento della dichiarazione di fallimento(avvenuta in data 3.07.2015, in costanza di giudizio), bensì al momento della presentazione della domanda giudiziale (che ha originato il ricorso iscritto al RGn. 511/2014, secondo quanto si evince dagli atti delle parti), come si legge peraltro nelle ultime righe del punto 5 della sentenza impugnata, ossia che “facendo partire il ventennio dal 1995, èchiaro che il ventennio non era ancora maturato al momento della proposizione della domanda giudiziale”. 5.- In conclusione, con la correzione apportata alla sentenza impugnata, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente