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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32808/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento dell'ipotesi di desistenza volontaria.

2.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello la difesa non articola argomentazioni a sostegno della tesi della configurabilità dztiZ=l della desistenza volontaria, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di trattamento sanzionatorio.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata, prossima al minimo edittale, è stata correttamente giustificata in riferimento al considerevole disvalore del fatto e all'irrilevanza della confessione resa solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.

Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.

Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, ma ritenuti cor- rettamente dalla Corte distrettuale irrilevanti ai fini dell'irrogazione di una pena più mite.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro centottanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci- mento dell'ipotesi di desistenza volontaria. 2.2. Vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello la difesa non articola argomentazioni a sostegno della tesi della configurabilità dztiZ=l della desistenza volontaria, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di trattamento sanzionatorio. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 4. In relazione al secondo motivo di ricorso, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giu- dice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata, prossima al minimo edittale, è stata correttamente giustificata in riferimento al considerevole disvalore del fatto e all'irrilevanza della confessione resa solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine. Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Il ricorrente si limita ad indicare alcuni elementi a sé favorevoli, ma ritenuti cor- rettamente dalla Corte distrettuale irrilevanti ai fini dell'irrogazione di una pena più mite. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de
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