Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32431/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l 10/10/2025 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi dimotivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen. in ordineall'affermazione di responsabilità, è inammissibile risolvendosi in una censurameramente assertiva e priva della necessaria specificità critica rispetto allamotivazione della sentenza impugnata; la carenza di specificità del motivo va,invero, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazionidella sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ovequesta ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice delgravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilitàai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.231708-01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazionedi legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è inammissibile atteso cheil giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce eserciziodel potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede dilegittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni deiparametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analiticaesposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838 - 02); nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornitoadeguata e congrua giustificazione del giudizio di equivalenza, valorizzandol'apprezzabile entità del profitto illecito conseguito e l'atteggiamento processualecomplessivamente non collaborativo, elementi che integrano un percorsoargomentativo immune da vizi di manifesta illogicità;[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 10/10/2025 della Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi dimotivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 110 cod. pen. in ordineall'affermazione di responsabilità, è inammissibile risolvendosi in una censurameramente assertiva e priva della necessaria specificità critica rispetto allamotivazione della sentenza impugnata; la carenza di specificità del motivo va,invero, apprezzata con riguardo alla mancata correlazione tra le argomentazionidella sentenza censurata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, ovequesta ometta il necessario confronto con le esplicitazioni del giudice delgravame, incorrendo nel vizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilitàai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11951 del29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009,Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv.231708-01);[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono violazionedi legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche in misura prevalente, è inammissibile atteso cheil giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce eserciziodel potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede dilegittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni deiparametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analiticaesposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020,Martinenghi, Rv. 279838 - 02); nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornitoadeguata e congrua giustificazione del giudizio di equivalenza, valorizzandol'apprezzabile entità del profitto illecito conseguito e l'atteggiamento processualecomplessivamente non collaborativo, elementi che integrano un percorsoargomentativo immune da vizi di manifesta illogicità;[OSCURATO:PERSONA], conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32431/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris