CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 1966
Cassazione n. 10381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/04/1966 avverso l'ordinanza del 11/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 ottobre 2021, il Tribunale di Roma rigettava l'appello avverso l'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di ricettazione, rapina e resistenza pubblico ufficiale. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, deducendo che già nell'ordinanza genetica il giudice per le indagini preliminari aveva dato atto della necessità di applicare la misura custodiale di massimo rigore per l'assenza di un domicilio idoneo in territorio italiano, per cui sulla idoneità della misura degli arresti domiciliari si era formato giudicato cautelare favorevole all'interessato; tale statuizione era stata ulteriormente suffragata dal Tribunale del Riesame, con ordinanza del 19 novembre 2020, che aveva affermato che "allo stato, in mancanza di indicazione di un domicilio idoneo all'applicazione di una misura detentiva non inframuraria, peraltro neppure richiesta..." (all'epoca non possibile per la indisponibilità del domicilio alternativo) "...unica misura idonea a contenere il pericolo di reiterazione e anche di fuga..." era la misura della custodia cautelare in carcere. 1.2 II difensore osserva che il giudice di appello non solo aveva completamente disatteso la portata preclusiva del giudicato cautelare, ma aveva anche omesso di valutare la doglianza espressa dall'appellante, non spiegando la differenza di regime cautelare tra il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, attinto da una gravità indiziaria ben più marcata e da tempo posto agli arresti domiciliari ed aveva esposto una motivazione illogica e contraddittoria 1.3 li difensore osserva, in merito alla affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui non risultava comprovata la sussistenza di un sistema di sorveglianza interna alla struttura indicata dall'appellante, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre gli accertamenti necessari ai sensi del'art. 299 comma 4 cod.proc.pen. e non rigettare de plano la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Infatti, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il Tribunale ha dapprima elencato i motivi posti a base dell'impugnazione (decorso di un notevole lasso di tempo dall'esecuzione della misura, incensuratezza r dell'indagato, esclusione della gravità indiziaria in relazione alla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale, mero concorso morale per gli altri reati), senza però poi provvedere a motivare su nessuno degli stessi, ma ponendo la sua attenzione soltanto sulla sopravvenuta disponibilità di un struttura disponibile ad accogliere l'istante. Trattasi pertanto di un caso di omessa motivazione, che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma competente ai sensi dell'art.310 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18/02/2022 Il consigliere estensore Il Pre4ente