CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 149-1227/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per sua manifesta infondatezza. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione circostanziale tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Nessun vizio di motivazione affligge la sentenza sul punto della negata cittadinanza nel processo alla circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento. La Corte ha sul punto argomentato il proprio convincimento, traendo argomento dalle circostanze di fatto emerse nel contraddittorio, stimando non congrua l'offerta posta a confronto con il danno cagionato alla familiare da una condotta diuturna. La motivazione non appare, pertanto, né illogica, tanto meno apparente. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2023.