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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 48519/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei difensori del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, applicando la recidiva reiterata ed aumentando la pena e revocando le statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Cosenza del 14 settembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata e l'aveva condannato ala pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione della recidiva reiterata, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed essendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione in data 11 gennaio 2022, pur considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dei difensori del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, applicando la recidiva reiterata ed aumentando la pena e revocando le statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Cosenza del 14 settembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violenza privata e l'aveva condannato ala pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'applicazione della recidiva reiterata, non è inammissibile o manifestamente infondato, cosicché, non risultando evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed essendo interamente decorso il termine massimo di prescrizione in data 11 gennaio 2022, pur considerando i periodi in cui il termine è rimasto sospeso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 48519/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris