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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 1972

Cassazione n. 31439/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1972 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB.

LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. a [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/12/2021, nella parte in cui ha confermato il provvedimento del Gip dello stesso tribunale che ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui al capo 3) della rubrica (concorso in estorsione aggravata dalle più persone riunite e dall'art. 416-bis.1 cod. pen.).

Il Tribunale del riesame ha, invece, annullato l'ordinanza del Gip in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica (art. 416-bis cod. pen. con la qualifica di partecipe).

Al riguardo, deduce:

1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 lett. b) e 125, comma 3, cod. proc. pen.

Si lamenta che il Gip, pur avendo emesso la misura in relazione alla richiesta del Pm, abbia nel corpo del provvedimento prospettato una differente qualificazione giuridica del fatto (illecita concorrenza), diverso da quello oggetto dell'odierno procedimento.

La modifica della qualificazione giuridica del fatto - sostanziandosi in una modifica del titolo del reato - determinerebbe un vulnus per il diritto di difesa poiché rappresenta un cambiamento di prospettiva nell'ottica difensiva.

Sul punto censurabile era l'ordinanza impugnata che ha escluso il rilievo di tale differente prospettazione ai fini della legittimità del titolo cautelare, ritenuto rispettoso dell'art. 292, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., financo evidenziando come tale differente prospettazione avrebbe potuto giovare in sede di riesame alla stessa difesa, in punto di invocata derubricazione del reato contestato, non avvedendosi che il tema della qualificazione giuridica rientra a pieno titolo nell'ambito della cognizione del giudice del riesame che può riformare il provvedimento impugnato anche in senso più favorevole.

Il Tribunale aveva quindi immotivatamente disatteso il relativo tema, questione di rilievo anche in punto di esigenze cautelari.

1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 629 e 416- bis.1 cod. pen., 275 e 125 cod. proc. pen. 1.2.1.

Del tutto generica era la motivazione resa in punto di credibilità della persona offesa e poco convincenti le giustificazioni addotte dal ricorrente (il quale si era limitato a suggerire alla persona offesa di aprire il proprio negozio ad una certa distanza per evitare una inutile concorrenza stante anche la crisi economica del momento; si sostiene l'inconferenza delle argomentazioni che hanno svalutato, ai fini dell'esclusione della credibilità della persona offesa, la produzione difensiva afferente gli esiti di altro procedimento penale in cui se ne è esclusa l'attendibilità, sul rilievo che si trattasse di fatti differenti occorsi ad anni di distanza da quando questa è stata poi sentita nel presente procedimento.

Sul punto, si evidenzia come tale inattendibilità rinvenga anche elementi di attualità, stante l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti di altri presunti appartenenti alla cosca del ricorrente per il delitto estorsivo che avrebbero commesso sempre ai danni della persona offesa.

Peraltro, non si era tenuto conto che l'attività commerciale era stata poi chiusa nel novembre 2019 per morosità e non contrariamente alle stesse dichiarazioni rese il 19/02/2020, nell'immediatezza dei fatti in forza delle paventate minacce che il ricorrente avrebbe avanzato in uno ai presunti correi.

1.2.2. Quanto all'aggravante speciale se ne erano omessi gli argomenti dimostrativi: con riferimento all'agevolazione se ne era assertivamente affermata la sussistenza in contraddizione con il tenore letterale della contestazione (su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e non già per conto dell'associazione o per agevolare la stessa), ma anche la trama argomentativa era illogica posto che il ricorrente era stato ritenuto estraneo alla compagine mafiosa, asseverandone una dissociazione.

1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

Richiamato il rilievo in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricadute a favore dell'indagato in ordine alla prospettata differente sussunzione operata dal Gip, si lamenta la carenza della motivazione sul rilievo del tempo apprezzabile comunque trascorso dal fatto (tre anni), elemento di rilievo anche ai fini della proporzionalità ed adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 lett. b) e 125, comma 3, cod. proc. pen - è manifestamente infondato sotto diversi profili.

Anzitutto nessuna nullità conseguirebbe al provvedimento del Gip laddove si dovesse ritenere la "discrasia" tra motivazione (illecita concorrenza) e dispositivo (estorsione) risolta in favore della prima, trattandosi dello stesso fatto storico e considerato che entrambi i reati (peraltro ritenuti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.), consentono, in ragione dei limiti edittali di pena, la misura cautelare nel suo massimo rigore.

Né una tale discrasia darebbe luogo ad una violazione del diritto di difesa sul rilievo che "la modifica del titolo di reato rappresenta un cambiamento di prospettiva nell'ottica difensiva", posto che non essendovi stata alcuna immutatio facti il ricorrente poteva dire e contraddire anche su tale differente qualificazione in sede di riesame e non risulta averlo specificamente dedotto, per come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata.

Né, poi, sono ravvisabili profili di nullità formali, escluse dal Tribunale del riesame, tenuto conto che il provvedimento genetico, anche nel "rispetto" della richiesta formulata dal pubblico ministero, risulta corredato di tutti gli elementi prescritti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

Infine, non avendo il ricorrente articolato, per come evidenziato dallo stesso Tribunale, uno specifico motivo di riesame in punto di qualificazione giuridica del fatto, non può in questa sede dolersi, quale vizio di omessa motivazione, che quel Tribunale non abbia, seppur nell'ambito del potere qualificatorio che ad esso compete ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., affrontato la questione.

Peraltro, l'aver comunque esaminato la questione sotto il dedotto profilo della nullità dell'ordinanza cautelare genetica dà conto di come il profilo qualificatorio fosse noto al Tribunale che, asseverando l'ipotesi estorsiva aggravata, lo ha implicitamente disatteso.

2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen., 275 e 125 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato sotto entrambi i profili denunziati.

2.1. L'attendibilità di un teste va verificata con riguardo alle circostanze di fatto emerse nel procedimento in relazione al quale egli è chiamato a rendere le sue dichiarazioni.

Nessuna "patente" di attendibilità o inattendibilità può, di per sé, conseguire all'esito negativo o positivo che le dichiarazioni hanno ricevuto in altri procedimenti, laddove attinenti a fatti differenti e prive della necessaria interferenza logico-giuridica.

E tanto vale con riguardo agli esiti citati dalla difesa, quanto a quelli dallo stesso Tribunale che ne menziona uno positivo.

Peraltro, la censura difensiva sul punto è anche generica, in quanto i profili di inattendibilità cd.

"derivata" che si vogliono far conseguire ad esiti definitori negativi sono solo enunciati, allegandosi i relativi provvedimenti, così richiedendosi alla Corte di legittimità una lettura degli elementi di prova posti a sostegno della deduzione, preclusa in questa sede.

Peraltro, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame risulta avere passato in rassegna le plurime dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, apprezzandone l'intrinseca ed estrinseca attendibilità alla luce anche delle dichiarazioni difensive degli indagati, la cui versione alternativa non solo è stata motivatamente esclusa, ma ha anche consentito di fornire dei riscontri di veridicità a quanto riferito dalla stessa persona offesa.

Peraltro, le censure svolte in punto di attendibilità si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924).

Infine, non va trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, evenienza che, come osservato, va esclusa nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241).

Inammissibile, poi, in quanto meramente riproduttivo del motivo di riesame, è la doglianza mossa in punto di attendibilità facendo leva sulle differenti ragioni che avrebbero determinato la chiusura dell'attività commerciale della p.o.; non solo l'ordinanza impugnata le ha motivatamente smentite, ma ha anche spiegato la corretta successione temporale dei fatti ed il momento in cui si è poi materialmente verificato lo sfratto per morosità, episodio che correttamente ricostruito nel suo divenire (dopo la chiusura dell'attività) perde di qualunque decisiva valenza ai fini della corretta ricostruzione delle effettive ragioni che determinarono la persona offesa a chiudere, anche provvisoriamente, l'esercizio commerciale.

2.2. Quanto all'agevolazione, è lo stesso Gip che, nell'escludere la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., parimenti esclude che l'estorsione sia stata posta a vantaggio dell'organizzazione mafiosa locale o comunque che esse rientrasse nel programma associativo di detto sodalizio (vedi anche pag. 17 dell'ordinanza impugnata).

Vi è, dunque, sul punto carenza di interesse.

Quanto al metodo, invece, si sono richiamati chiari e specifici riferimenti di tipo intimidatorio, tanto nel contenuto delle minacce che del contesto in cui le stesse si inseriscono (e si sono anche tradotte), pienamente idonei - anche per la convergenza degli atti minacciosi subiti in quel periodo dalla persona offesa aventi medesima causale e provenienti da ambienti "mafiosi" - a richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525).

3. Anche il terzo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari - è manifestamente infondato.

In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.

Di ciò il Tribunale del riesame ha dato conto con congrua motivazione, richiamando indici pertinenti ed allarmanti in ragion della gravità della condotta e sulla scorta della negativa personalità dell'indagato in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali, puntualmente passati in rassegna, elementi che sorreggono anche in punto di adeguatezza argomentativa la misura più grave disposta.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Consegue ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di W3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione diígprofili di inammissibilità del ricorso rilevati.

5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1972 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. a [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta del 16/12/2021, nella parte in cui ha confermato il provvedimento del Gip dello stesso tribunale che ha applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui al capo 3) della rubrica (concorso in estorsione aggravata dalle più persone riunite e dall'art. 416-bis.1 cod. pen.). Il Tribunale del riesame ha, invece, annullato l'ordinanza del Gip in ordine al reato di cui al capo 1) della rubrica (art. 416-bis cod. pen. con la qualifica di partecipe). Al riguardo, deduce: 1.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 lett. b) e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si lamenta che il Gip, pur avendo emesso la misura in relazione alla richiesta del Pm, abbia nel corpo del provvedimento prospettato una differente qualificazione giuridica del fatto (illecita concorrenza), diverso da quello oggetto dell'odierno procedimento. La modifica della qualificazione giuridica del fatto - sostanziandosi in una modifica del titolo del reato - determinerebbe un vulnus per il diritto di difesa poiché rappresenta un cambiamento di prospettiva nell'ottica difensiva. Sul punto censurabile era l'ordinanza impugnata che ha escluso il rilievo di tale differente prospettazione ai fini della legittimità del titolo cautelare, ritenuto rispettoso dell'art. 292, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., financo evidenziando come tale differente prospettazione avrebbe potuto giovare in sede di riesame alla stessa difesa, in punto di invocata derubricazione del reato contestato, non avvedendosi che il tema della qualificazione giuridica rientra a pieno titolo nell'ambito della cognizione del giudice del riesame che può riformare il provvedimento impugnato anche in senso più favorevole. Il Tribunale aveva quindi immotivatamente disatteso il relativo tema, questione di rilievo anche in punto di esigenze cautelari. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 629 e 416- bis.1 cod. pen., 275 e 125 cod. proc. pen. 1.2.1. Del tutto generica era la motivazione resa in punto di credibilità della persona offesa e poco convincenti le giustificazioni addotte dal ricorrente (il quale si era limitato a suggerire alla persona offesa di aprire il proprio negozio ad una certa distanza per evitare una inutile concorrenza stante anche la crisi economica del momento; si sostiene l'inconferenza delle argomentazioni che hanno svalutato, ai fini dell'esclusione della credibilità della persona offesa, la produzione difensiva afferente gli esiti di altro procedimento penale in cui se ne è esclusa l'attendibilità, sul rilievo che si trattasse di fatti differenti occorsi ad anni di distanza da quando questa è stata poi sentita nel presente procedimento. Sul punto, si evidenzia come tale inattendibilità rinvenga anche elementi di attualità, stante l'archiviazione del procedimento aperto nei confronti di altri presunti appartenenti alla cosca del ricorrente per il delitto estorsivo che avrebbero commesso sempre ai danni della persona offesa. Peraltro, non si era tenuto conto che l'attività commerciale era stata poi chiusa nel novembre 2019 per morosità e non contrariamente alle stesse dichiarazioni rese il 19/02/2020, nell'immediatezza dei fatti in forza delle paventate minacce che il ricorrente avrebbe avanzato in uno ai presunti correi. 1.2.2. Quanto all'aggravante speciale se ne erano omessi gli argomenti dimostrativi: con riferimento all'agevolazione se ne era assertivamente affermata la sussistenza in contraddizione con il tenore letterale della contestazione (su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e non già per conto dell'associazione o per agevolare la stessa), ma anche la trama argomentativa era illogica posto che il ricorrente era stato ritenuto estraneo alla compagine mafiosa, asseverandone una dissociazione. 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Richiamato il rilievo in punto di qualificazione giuridica del fatto e di ricadute a favore dell'indagato in ordine alla prospettata differente sussunzione operata dal Gip, si lamenta la carenza della motivazione sul rilievo del tempo apprezzabile comunque trascorso dal fatto (tre anni), elemento di rilievo anche ai fini della proporzionalità ed adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292 lett. b) e 125, comma 3, cod. proc. pen - è manifestamente infondato sotto diversi profili. Anzitutto nessuna nullità conseguirebbe al provvedimento del Gip laddove si dovesse ritenere la "discrasia" tra motivazione (illecita concorrenza) e dispositivo (estorsione) risolta in favore della prima, trattandosi dello stesso fatto storico e considerato che entrambi i reati (peraltro ritenuti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen.), consentono, in ragione dei limiti edittali di pena, la misura cautelare nel suo massimo rigore. Né una tale discrasia darebbe luogo ad una violazione del diritto di difesa sul rilievo che "la modifica del titolo di reato rappresenta un cambiamento di prospettiva nell'ottica difensiva", posto che non essendovi stata alcuna immutatio facti il ricorrente poteva dire e contraddire anche su tale differente qualificazione in sede di riesame e non risulta averlo specificamente dedotto, per come correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata. Né, poi, sono ravvisabili profili di nullità formali, escluse dal Tribunale del riesame, tenuto conto che il provvedimento genetico, anche nel "rispetto" della richiesta formulata dal pubblico ministero, risulta corredato di tutti gli elementi prescritti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. Infine, non avendo il ricorrente articolato, per come evidenziato dallo stesso Tribunale, uno specifico motivo di riesame in punto di qualificazione giuridica del fatto, non può in questa sede dolersi, quale vizio di omessa motivazione, che quel Tribunale non abbia, seppur nell'ambito del potere qualificatorio che ad esso compete ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., affrontato la questione. Peraltro, l'aver comunque esaminato la questione sotto il dedotto profilo della nullità dell'ordinanza cautelare genetica dà conto di come il profilo qualificatorio fosse noto al Tribunale che, asseverando l'ipotesi estorsiva aggravata, lo ha implicitamente disatteso. 2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli artt. 629 e 416-bis.1 cod. pen., 275 e 125 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato sotto entrambi i profili denunziati. 2.1. L'attendibilità di un teste va verificata con riguardo alle circostanze di fatto emerse nel procedimento in relazione al quale egli è chiamato a rendere le sue dichiarazioni. Nessuna "patente" di attendibilità o inattendibilità può, di per sé, conseguire all'esito negativo o positivo che le dichiarazioni hanno ricevuto in altri procedimenti, laddove attinenti a fatti differenti e prive della necessaria interferenza logico-giuridica. E tanto vale con riguardo agli esiti citati dalla difesa, quanto a quelli dallo stesso Tribunale che ne menziona uno positivo. Peraltro, la censura difensiva sul punto è anche generica, in quanto i profili di inattendibilità cd. "derivata" che si vogliono far conseguire ad esiti definitori negativi sono solo enunciati, allegandosi i relativi provvedimenti, così richiedendosi alla Corte di legittimità una lettura degli elementi di prova posti a sostegno della deduzione, preclusa in questa sede. Peraltro, il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). Nel caso in esame, il Tribunale del riesame risulta avere passato in rassegna le plurime dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, apprezzandone l'intrinseca ed estrinseca attendibilità alla luce anche delle dichiarazioni difensive degli indagati, la cui versione alternativa non solo è stata motivatamente esclusa, ma ha anche consentito di fornire dei riscontri di veridicità a quanto riferito dalla stessa persona offesa. Peraltro, le censure svolte in punto di attendibilità si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924). Infine, non va trascurato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, evenienza che, come osservato, va esclusa nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013, Terrusa, Rv. 257241). Inammissibile, poi, in quanto meramente riproduttivo del motivo di riesame, è la doglianza mossa in punto di attendibilità facendo leva sulle differenti ragioni che avrebbero determinato la chiusura dell'attività commerciale della p.o.; non solo l'ordinanza impugnata le ha motivatamente smentite, ma ha anche spiegato la corretta successione temporale dei fatti ed il momento in cui si è poi materialmente verificato lo sfratto per morosità, episodio che correttamente ricostruito nel suo divenire (dopo la chiusura dell'attività) perde di qualunque decisiva valenza ai fini della corretta ricostruzione delle effettive ragioni che determinarono la persona offesa a chiudere, anche provvisoriamente, l'esercizio commerciale. 2.2. Quanto all'agevolazione, è lo stesso Gip che, nell'escludere la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., parimenti esclude che l'estorsione sia stata posta a vantaggio dell'organizzazione mafiosa locale o comunque che esse rientrasse nel programma associativo di detto sodalizio (vedi anche pag. 17 dell'ordinanza impugnata). Vi è, dunque, sul punto carenza di interesse. Quanto al metodo, invece, si sono richiamati chiari e specifici riferimenti di tipo intimidatorio, tanto nel contenuto delle minacce che del contesto in cui le stesse si inseriscono (e si sono anche tradotte), pienamente idonei - anche per la convergenza degli atti minacciosi subiti in quel periodo dalla persona offesa aventi medesima causale e provenienti da ambienti "mafiosi" - a richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). 3. Anche il terzo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari - è manifestamente infondato. In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato. Di ciò il Tribunale del riesame ha dato conto con congrua motivazione, richiamando indici pertinenti ed allarmanti in ragion della gravità della condotta e sulla scorta della negativa personalità dell'indagato in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali, puntualmente passati in rassegna, elementi che sorreggono anche in punto di adeguatezza argomentativa la misura più grave disposta. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue ex art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di W3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione diígprofili di inammissibilità del ricorso rilevati. 5. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della
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