CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 25573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7443/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat o i n ROMA,presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO- COMITATO di SOLIDARIETÀ per le [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato eex lege domiciliat o in ROMA, via dei Portoghesi n. 12; Oggetto: Obbligazioni — Nascenti dalla legge —Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. CC 22.03.2024 Ric. n. 7443/2020 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMAn. 4609/2019 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 /0 3/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.Il Tribunale di Roma con ordinanza ex art. 702 bis n. 8703/2015 ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno - C omitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, condannandolo alle spese di lite del grado; la domanda era volta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto ad accedere al Fondo di solidarietà ex art. 3, comma 2, della l. n. 512/1999 e di essere ammesso allaliquidazio ne dei danni per le vittime di reati di stampo mafioso in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 4717/2008, in quanto, sciolta in data 28.12.2010 la società di persone [OSCURATO:SOCIETA]., la titolarità del diritto al risarcimentoda reato di estorsione e favoreggiamento riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Palermo alla predettasocietà in nome collettivo doveva ritenersi spettare al ricorrente, socio e amministratore della medesima. 2.Avverso la pronuncia di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione e la Corte d’appello di Roma con sentenza n. 4609/2019, respinto il gravame, ha confermato la sentenza di prime cure, con condanna dell’appellante a rifondere ai convenutile spese di lite del grado. Per quanto qui ancora di rilievo, la Corte d’appello ha negato la richiesta in ragione della novella apportata all’art. 4 della legge n. 512/1999 con la introduzione del comma 4 bis che ha esclusogli enti costituiti parte civile quali legittimati attivi ad ottenere l’accesso al fondo quanto a sorte capitale, se non per rimborso delle spese legali. CC 22.03.2024 Ric. n. 7443/2020 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. Avverso la sentenza d'appello, l’originario attore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.. Ragionidella decisione 1.Il ricorrente l amenta : 1.1. con il primo motivo di ricorso , la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 512 come modificato dalla legge 15/07/2009n. 94 – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. ” ; in particolare, evidenzia che il proprio diritto in virtù della sentenza passata in giudicato nel 2008, era maturatoantecedentemente alla modifica della legge n. 512/99 , novellata dalla legge n. 94/2009, entrata in vigore il 15.07.2009; 1.2. c on il secondo motivo , la “ Violazione di legge circa la dichiarata irrilevanza della responsabilità dei soci nelle società in nome collettivo in relazione alla soggettività dei rapporti”; nello specifico censura il ricorrente l’errata interpretazione della norma in merito all’applicazione della stessa alle società in nome collettivo; 1.3. con il terzo motivo, la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per violazione principio di parità tra identiche questioni in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. 2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l'evidente loro intima connessione, sono fondati nei limiti e in ragione delle seguenti considerazioni. La legge 22 dicembre 1999, n. 512 recante l’istituzione del ha previsto l'erogazione in favore delle vittime di determinati reati, vale a dire quelli di tipo mafioso ivi indicati (all'art. 4) di somme CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 7443/2020 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a carico dello Stato, per il tramite di un Fondo ad hoc, quale organo del Ministero dell'Interno. In particolare, l’art. 4, comma 1, della l. n. 512/1999, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, recita che “Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati: a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale; b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis; c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.”. Successivamente,la CC 22.03.2024 Ric. n. 7443/2020 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 7443/2020 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. In definitiva, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche in merito alle spesedel presente giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte,accoglie ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte d’appello di Roma , in diversa composizione,che provv