CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02167/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di BRINDISIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni della difesa delle imputate, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 febbraio 2025 il Tribunale di Brindisi ha, tra l'altro, condannato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed ha loro applicato la pena di sei mesi di reclusione. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso per saltum in cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per avere il giudice di merito omesso di irrogare alle imputate, in uno alla pena detentiva, quella pecuniaria, congiuntamente prevista dalla norma incriminatrice. 3. Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, mentre le imputate hanno invocato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. 2. È pacifico, in fatto, che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tratte a giudizio per rispondere di reato sanzionato con pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sono state condannate, in esito al giudizio di primo grado, a pena determinata nella sola componente detentiva. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., concretatosi nella irrogazione di pena illegale, secondo quando ancora di recente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nella sua composizione più autorevole (Sez. U, n. 47024 del 19/11/2024, Bartolini, Rv. 287213 - 01), e ritualmente denunciato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 569, comma 1, cod. proc. pen.. In forza del disposto dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza annullata deve essere, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, giudice competente per l'appello, per la completa determinazione del trattamento sanzionatorio, comprensivo della pena pecuniaria, oltre che di quella detentiva già stabilita. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. C