CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 luglio 1970
Cassazione n. 13142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 03/07/1970 a Venezia avverso la sentenza del 01/12/2020 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1/12/2020 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella del 28/5/2018, con cui il Tribunale di Udine ha riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen., condannandolo anche a risarcire la costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso Gavagnin tramite il suo difensore. 2.1. Con i primi due motivi ripropone le eccezioni di nullità formulate nel giudizio di appello. In particolare, deduce la nullità della notifica del decreto di citazione, effettuata a mani dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], relativamente al quale l'elezione di domicilio era priva dell'indicazione del procedimento cui la stessa era riferibile. In secondo luogo, deduce l'indeterminatezza dell'imputazione che non consentiva di comprendere quale fosse stata la narrazione del falso e la mancata enunciazione del vero, anche alla luce del riferimento ad un capo successivo, in realtà non contenuto nella contestazione. 2.2. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 238 cod. proc. pen e inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testimoni Bidinot e Menichelli. Le dichiarazioni erano state rese in diverso procedimento e acquisite col consenso delle parti, senza che tuttavia fosse stato espresso il consenso all'utilizzazione a carico dell'imputato. 2.3. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 191 e 63 cod. proc. pen. La falsa testimonianza oggetto di addebito era riferita a dichiarazioni testimoniali del ricorrente nel corso delle quali il predetto aveva anche dichiarato, fin dalle prime battute, di aver presentato una falsa denuncia di rapina, ciò che avrebbe imposto l'interruzione della deposizione ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. 2.4. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di elementi probatori idonei a superare il ragionevole dubbio. Gli elementi valorizzati erano inutilizzabili o di essi non era stata specificata la rilevanza, ciò che valeva anche per le dichiarazioni della parte civile, sentita ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., con conseguente necessità di riscontri. 2.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato. La falsità era riconducibile alla formulazione di una mera valutazione in ordine alla riconducibilità dell'ammanco alla cattiva condotta dell'imputata, senza che ulteriori elementi valessero a configurare profili di falsità. 2.6. Con il settimo motivo deduce l'illegittimità della separata ordinanza con cui la Corte aveva proceduto alla correzione dell'omissione costituita dalla mancata pronuncia sulla richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. In realtà non avrebbe potuto emendarsi l'omissione con tale procedura, occorrendo l'impugnazione della parte civile.3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria concludendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile, ciò che preclude altresì il computo dell'ulteriore termine, ai fini della prescrizione del reato. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l'elezione di domicilio risulta effettuata presso un difensore che aveva un effettivo rapporto professionale con il ricorrente, in epoca coeva al presente processo, con verbale inserito nel fascicolo e utilizzato anche ai fini della notifica del decreto emesso all'esito dell'udienza preliminare, senza che di seguito, nel corso del giudizio di primo grado, fosse stato eccepito alcunché. Ciò significa che, pur in mancanza di specifici riferimenti al processo in esame, l'elezione di domicilio ben poteva intendersi come espressiva dell'effettiva volontà del ricorrente con riferimento a tale processo, non essendo state peraltro fornite indicazioni di segno diverso. Deve comunque rilevarsi che la notifica non avrebbe potuto dirsi mancante, in quanto effettuata a mani di soggetto in diretto rapporto con il ricorrente e dunque in un ambito di riferibilità al predetto e con modalità idonee allo scopo di consentire a quest'ultimo la conoscenza del processo, ciò che, valorizzando i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U. n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539-229540), avrebbe semmai potuto produrre una nullità di tipo intermedio, soggetta alle sanatorie e alle preclusioni di cui agli artt. 182 e 183, con la conseguenza che la questione avrebbe dovuto essere sollevata nell'immediatezza e comunque non con l'atto di appello. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, l'imputazione enunciava in modo chiaro il nucleo della condotta contestata, incentrata sulla falsità della dichiarazione resa in qualità di testimone, con la quale si addebitava all'imputata Polyakovskaya la riconducibilità di ammanchi di denaro alla cattiva gestione della predetta, la quale, disponendo delle somme, le spendeva al casinò di Sanremo, a prescindere dall'erroneo riferimento ad un capo successivo, non idoneo a disarticolare il contenuto della contestazione e ad impedire l'esercizio del diritto di difesa. 4. Del tutto infondato è anche il terzo motivo, in quanto le dichiarazioni rese in altro procedimento da Bidinot e Menichelli sono state acquisite con il consenso delle parti e sono state poi dichiarate utilizzabili, senza che nel corso del giudizio fossero state formulate eccezioni di sorta. 5. Il quarto motivo è genericamente formulato. L'assunto difensivo si incentra sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in veste di testimone, in quanto nel corso di esse il predetto aveva fatto riferimento alla falsa denuncia di rapina presentata: senonché, deve rimarcarsi che la deduzione è aspecifica in quanto, anche con il richiamo di una pagina del verbale, si segnala solo che fin dalle prime battute della deposizione il ricorrente avrebbe fatto riferimento alla falsa denuncia, ma non si inquadra per intero la testimonianza e non si spiega che cosa fosse stato detto prima di quel momento e dunque se la testimonianza dovesse essere, se del caso, interrotta prima che il ricorrente facesse riferimento agli elementi di cui si è predicata la falsità. Va, peraltro, rimarcato che, qualora emergano indizi di reità a carico del dichiarante, gli stessi rilevano solo alla condizione che concernano lo stesso reato ovvero un reato connesso o collegato con quello per il quale si sta procedendo (Sez. U. n. 1282 del 9/10/1996, Carpanelli, Rv. 206846), ciò che non è stato specificamente dedotto con riferimento alla contestazione di appropriazione indebita mossa alla Polyakovskaya nel processo nel quale il ricorrente ebbe a rendere la sua testimonianza. 6. Il quinto motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve nella contestazione della concludenza degli elementi probatori valorizzati dai Giudici di merito, che la Corte ha peraltro richiamato e logicamente apprezzato (dichiarazioni della parte civile e dichiarazioni provenienti da separato procedimento, confrontate con quelle rese dal ricorrente), così da dar conto della falsità, oggetto della contestazione. 7. Il sesto motivo è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto difensivamente dedotto, l'oggetto della falsità non è stato ravvisato nella formulazione di valutazioni, bensì negli addebiti mossi alla condotta dell'imputata in ordine alla riconducibilità degli ammanchi alla sua gestione e alle spese da lei effettuate, circostanza in realtà non corrispondente al vero. 8. Il motivo avente ad oggetto l'ordinanza, con la quale la Corte ha provveduto alla correzione dell'errore consistito nell'originaria omissione della liquidazione delle spese in favore della parte civile, è del pari manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza ormai ampiamente consolidata, secondo la quale «è emendabile con la procedura di correzione di materiali la sentenza emessa all'esito del giudizio d'appello in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte nel grado di giudizio» (Sez. 6, n. 6360 del 27/1/2016, C., Rv. 265960), in particolare quando non emergano elementi da cui possa desumersi l'intendimento di compensare le spese, ma risulti la sussistenza dei presupposti per la liquidazione in favore della parte civile (Sez. 4, n. 5805 del 3/2/2021, Bannati, Rv. 280926; Sez. 5, n. 14702 del 4/3/2019, Noto, Rv. 275254). 9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alle ragioni dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav