CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28405/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22595-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22595/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 avverso la sentenza n. 531/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 1899/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Lecce respingeva il gravame di SGM -. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il diritto del dipendente [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nel profilo professionale di “operatore di esercizio” con mansioni diverse da quelle di autista di autobus urbani compatibili con il suo stato di salute psico-fisico e condannato la società al pagamento di differenze retributive; 2. per la cassazione della sentenza proponeva ricorso la società, affidato a cinque motivi; il lavoratore rimaneva intimato; 3. successivamente il procuratore della ricorrente depositava verbale di conciliazione in sede giudiziale sottoscritto tra le parti il 14/5/2021, riguardante più giudizi pendenti tra le parti, e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere o analoga formulazione di giustizia; Considerato che 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza dell'accordo conciliativo tra le parti del giudizio, del quale il procuratore di parte ricorrente ha dato espressamente atto; 2. non vi è luogo a p rovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la mancata costituzione di controparte nel presente grado; 3. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse -Cass. n. 13636/2015); P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma