CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 04266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, previa esclusione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], avverso • l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 19 aprile 2023, che ha rigettato la richiesta di sostituzione o di revoca della misura coercitiva degli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Rubino, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Il difensore, con un unico motivo di ricorso, deduce l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza o all'intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine ad «un pericolo di reiterazione generalizzato». 3. In data 8 gennaio 2024 il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. In data 8 gennaio 2024 il ricorrente ha, infatti, depositato a rinuncia al ricorso e tale atto impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», in virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 gen