CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 07407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 6.3.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base dell’osservazione che, al di là della omogeneità dei reati per cui è intervenuta condanna, non è ravvisabile contiguità cronologica e non vi sono elementi indicativi altrimenti di una preordinazione delittuosa; Considerato che il ricorso oppone, invece, che i reati siano stati commessi in un arco temporale circoscritto (sei mesi) e “in territori contigui”, così articolando doglianze in punto di fatto con cui sollecita la interpretazione alternativa di elementi che il giudice dell’esecuzione ha già valutato in modo non manifestamente illogico; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il C