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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14009/2026

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[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:PERSONA];1571 - intimato -avverso la sentenza n. 837/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 25/07/2023 R.G.N. 390/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22007/2023Numero di raccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 837 del2023, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],titolare dell'omonima impresa agricola, confermando ladecisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 291 del 2020.

Ilgiudizio trae origine dall'opposizione all'ordinanza-ingiunzionen. 418/2016 emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diCatanzaro, con la quale era stato ingiunto al Russo ilpagamento della somma di € 130.451,00.

Le sanzioniscaturivano dall'accertamento ispettivo del 17.04.2015, nelcorso del quale erano ,stati rinvenuti 19 braccianti agricoliintenti alla pulizia e raccolta di ortaggi, senza che fosse stataeffettuata la preventiva comunicazione obbligatoria diassunzione e senza la consegna del contratto individuale dilavoro ai lavoratori.2.

I giudici di merito hanno ritenuto tempestivo ilprocedimento sanzionatorio, individuando il termine finale delleindagini nel 16.07.2015, data dell'ultima trasmissionedocumentale da parte dello studio di consulenza deltrasgressore.

Hanno inoltre rigettato l'eccezione di forzamaggiore climatica, rilevando come la necessità di incrementarela forza lavoro fosse smentita dalle dichiarazioni dello stessoRusso e dalle causali inserite nelle comunicazioni UniLav tardive.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.4.

L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Catanzaro èrimasto intimato.Numero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 18, comma 2, L.689/81 per carenza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione.Il ricorrente lamenta che l'ordinanza-ingiunzione sia nulla peromesso esame dei rilievi difensivi formulati in sedeamministrativa, essendo corredata da una motivazione chedefinisce "formula di mero stile".2.

Il motivo è infondato.Ha osservato, al riguardo, questa Corte (cfr., fra le più recenti,Cass. n. 14567 del 2025) che il provvedimento con cui l’autoritàamministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore,irroghi a quest’ultimo una sanzione è sindacabile, da parte delgiudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale,nel solo caso in cui l’ordinanza risulti del tutto priva dimotivazione (ovvero corredata di motivazione soltantoapparente), e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risultiinsufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezzamotivazionale si collega ad una valutazione di merito nonspettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione haad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (iviinclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio(del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri esotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad essosotteso, vale a dire, in sostanza, l’effettivo perfezionamentodella condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all’opponentee la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzioneche gli è stata inflitta.Numero registro generale 22007/2023Ha precisato, poi, il giudice di legittimità, che l'ordinanzaN umero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deveData pubblicazione 13/05/2026avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di unprovvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata diuna motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fattodella decisione (che possono anche essere desunte "perrelationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenutoesame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente(fra le tante, Cass. n. 14567 del 2025 cit., Cass. n. 3807 del2024, Cass. n. 35025 del 2023).Deve rilevarsi come gli eventuali vizi di motivazionedell'ordinanza-ingiunzione, in via conclusiva, non comportino lanullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione nonha ad oggetto l'atto in sé, ma il rapporto sanzionatorio sotteso.Ne consegue che l'eventuale inadeguatezza della motivazioneamministrativa viene superata dalla cognizione piena del giudiceordinario, il quale è investito del potere-dovere di esaminare ilmerito della pretesa punitiva dello Stato.

Le considerazioni cheprecedono assorbono lo specifico rilievo di inammissibilità delmotivo connesso alla mancata trascrizione, in violazione deldisposto dell’art. 366, coma 1 n. 6 c.p.c. , del contenuto dellaordinanza ingiunzione alla base della censura3.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 14L. 689/81 e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla tempestività dellanotifica.

Il ricorrente sostiene che il termine di 90 giorni per lanotifica dovesse decorrere dal primo accesso (17.04.2015),rendendo tardivo il verbale del 07.09.2015.Il motivo è infondato.Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile,ha dato conto delle ragioni a sostegno dell’insussistenza dellaNumero registro generale 22007/2023lamentata tardività e conseguente compromissione dei principNi umero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026di ragionevolezza, certezza del diritto e diritto di difesa.Data pubblicazione 13/05/2026Giova evidenziare, al riguardo, che l'individuazione della datadell'esito del procedimento dalla quale decorre ex art. 14,comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorniper la relativa contestazione, deve essere accertata medianteuna valutazione del complesso delle verifiche compiutedall'Amministrazione procedente e della congruità del tempo atal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità.La Corte d’appello, nel rispetto del principio in virtù del qualel'accertamento non coincide con la generica ed approssimativapercezione del fatto, ma con il compimento delle indagininecessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementidell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti allecondotte da contestare, ha correttamente fatto applicazione deiprincipi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte erichiamati nella stessa motivazione.In particolare, ha osservato il Giudice di legittimità (cfr., sulpunto, fra le altre, Cass. n. 20977 del 2024) che il giudicedell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardivitàdella notificazione degli estremi della violazione, nell'individuarela data dell'esito del procedimento di accertamento di piùviolazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta otrecentosessanta giorni per la relativa contestazione - devevalutare il complesso degli accertamenti compiutidall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a talfine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche invista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per detteviolazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'AmministrazioneNumero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori colleNguamteiro adi dra ccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.La Corte d'Appello, con accertamento in fatto incensurabile, harilevato che l'istruttoria è proseguita con richieste documentali(L.U.L., prospetti paga) che il consulente del ricorrente hatrasmesso solo parzialmente il 22.06.2015 e completato il16.07.2015.Pertanto, individuando il dies a quo nel 16.07.2015, laspedizione del verbale in data 10.09.2015 risulta tempestiva, elo sarebbe stata in ogni caso, anche in forza del principio discissione degli effetti della notificazione sancito dalle SezioniUnite (Cass.

S.U. n. 12332/2017), valevole anche per iprocedimenti amministrativi sanzionatori.Invero, anche seguendo la prospettazione di parte ricorrente, iltermine di 90 giorni decorreva dal 17 aprile 2015 (giornodell'accesso) e scadeva quindi il 16 luglio 2015.

Essendo statol'atto consegnato materialmente solo il 29 settembre 2015, ilricorrente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione.

I giudici dimerito hanno spostato il dies a quo (l'inizio del conteggio) al 22giugno 2015 (data di ricezione parziale dei documenti) o, piùcorrettamente, al 16 luglio 2015 (data del completamentodell'istruttoria documentale).

Orbene, partendo dal 22 giugno, i90 giorni sarebbero scaduti il 20 settembre 2015: se la notificasi fosse perfezionata solo con la consegna al destinatario (29settembre), l'Amministrazione sarebbe decaduta; nondimeno,per effetto della scissione, la Corte ha ritenuto valida la notificapoiché l'atto era stato spedito il 10 settembre 2015, ovvero nelrispetto dei 90 giorni anche se è poi giunto al destinatario il 29settembre.5.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 24e 111 Cost. e degli artt. 115, 116 e ss. c.p.c. per mancataNumero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026ammissione della prova testimoniale.

Si censura, in partNicumoelrao rdei r,a ccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026il rigetto delle richieste istruttorie volte a dimostrare cheescursioni termiche eccezionali avevano imposto l'impiegoimmediato dei lavoratori.Il motivo non può trovare accoglimento.Va preliminarmente rilevato che, come definitivamente chiaritodi recente dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, S.U. n. 11167del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., soltanto qualorale norme considerate siano di immediata applicazione, nonessendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possamisurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione diviolazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alle disposizioni considerate, atteso che partericorrente lamenta la mancata ammissione di mezzi di provavolti a dimostrare l’eccezionalità della situazione, ma il giudiziosulla rilevanza e superfluità dei mezzi di prova è riservato algiudice di merito.Numero registro generale 22007/2023Nella specie, la Corte territoriale ha motivato il rigettoN umero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026evidenziando molteplici contraddizioni: in primo luogo, leData pubblicazione 13/05/2026comunicazioni UniLav inviate dallo stesso Russo indicavanocome causale di forza maggiore la "visita ispettiva" e non eventimeteorologici; il ricorrente inoltre aveva dichiarato agli ispettoriche l'impiego di 50-60 braccianti era la prassi ordinaria per quelperiodo, smentendo l'eccezionalità della situazione; larelazione tecnica dell'Agr.

Magnone è stata giudicatainsufficiente e non documentata, poiché riferita a un comunedifferente da quello del fondo ispezionato.Tali valutazioni, non implausibili e, anzi, logicamenteargomentate, sono sottratte al sindacato di legittimità.Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensivada parte dell’intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 marzo2026.La PresidenteNumero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026Antonella PNaumgeerot dtia ra ccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -2026 [OSCURATO:PERSONA];1571 - intimato -avverso la sentenza n. 837/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 25/07/2023 R.G.N. 390/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22007/2023Numero di raccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/20261. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza n. 837 del2023, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],titolare dell'omonima impresa agricola, confermando ladecisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 291 del 2020. Ilgiudizio trae origine dall'opposizione all'ordinanza-ingiunzionen. 418/2016 emessa dall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diCatanzaro, con la quale era stato ingiunto al Russo ilpagamento della somma di € 130.451,00. Le sanzioniscaturivano dall'accertamento ispettivo del 17.04.2015, nelcorso del quale erano ,stati rinvenuti 19 braccianti agricoliintenti alla pulizia e raccolta di ortaggi, senza che fosse stataeffettuata la preventiva comunicazione obbligatoria diassunzione e senza la consegna del contratto individuale dilavoro ai lavoratori.2. I giudici di merito hanno ritenuto tempestivo ilprocedimento sanzionatorio, individuando il termine finale delleindagini nel 16.07.2015, data dell'ultima trasmissionedocumentale da parte dello studio di consulenza deltrasgressore. Hanno inoltre rigettato l'eccezione di forzamaggiore climatica, rilevando come la necessità di incrementarela forza lavoro fosse smentita dalle dichiarazioni dello stessoRusso e dalle causali inserite nelle comunicazioni UniLav tardive.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.4. L'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Catanzaro èrimasto intimato.Numero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3 L. 241/90 e 18, comma 2, L.689/81 per carenza di motivazione dell’ordinanza ingiunzione.Il ricorrente lamenta che l'ordinanza-ingiunzione sia nulla peromesso esame dei rilievi difensivi formulati in sedeamministrativa, essendo corredata da una motivazione chedefinisce "formula di mero stile".2. Il motivo è infondato.Ha osservato, al riguardo, questa Corte (cfr., fra le più recenti,Cass. n. 14567 del 2025) che il provvedimento con cui l’autoritàamministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore,irroghi a quest’ultimo una sanzione è sindacabile, da parte delgiudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale,nel solo caso in cui l’ordinanza risulti del tutto priva dimotivazione (ovvero corredata di motivazione soltantoapparente), e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risultiinsufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezzamotivazionale si collega ad una valutazione di merito nonspettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione haad oggetto non già il provvedimento ed i suoi eventuali vizi (iviinclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio(del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri esotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad essosotteso, vale a dire, in sostanza, l’effettivo perfezionamentodella condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all’opponentee la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzioneche gli è stata inflitta.Numero registro generale 22007/2023Ha precisato, poi, il giudice di legittimità, che l'ordinanzaN umero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deveData pubblicazione 13/05/2026avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di unprovvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata diuna motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fattodella decisione (che possono anche essere desunte "perrelationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenutoesame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente(fra le tante, Cass. n. 14567 del 2025 cit., Cass. n. 3807 del2024, Cass. n. 35025 del 2023).Deve rilevarsi come gli eventuali vizi di motivazionedell'ordinanza-ingiunzione, in via conclusiva, non comportino lanullità del provvedimento, poiché il giudizio di opposizione nonha ad oggetto l'atto in sé, ma il rapporto sanzionatorio sotteso.Ne consegue che l'eventuale inadeguatezza della motivazioneamministrativa viene superata dalla cognizione piena del giudiceordinario, il quale è investito del potere-dovere di esaminare ilmerito della pretesa punitiva dello Stato. Le considerazioni cheprecedono assorbono lo specifico rilievo di inammissibilità delmotivo connesso alla mancata trascrizione, in violazione deldisposto dell’art. 366, coma 1 n. 6 c.p.c. , del contenuto dellaordinanza ingiunzione alla base della censura3. Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 14L. 689/81 e dell'art. 2697 c.c. in ordine alla tempestività dellanotifica. Il ricorrente sostiene che il termine di 90 giorni per lanotifica dovesse decorrere dal primo accesso (17.04.2015),rendendo tardivo il verbale del 07.09.2015.Il motivo è infondato.Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile,ha dato conto delle ragioni a sostegno dell’insussistenza dellaNumero registro generale 22007/2023lamentata tardività e conseguente compromissione dei principNi umero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026di ragionevolezza, certezza del diritto e diritto di difesa.Data pubblicazione 13/05/2026Giova evidenziare, al riguardo, che l'individuazione della datadell'esito del procedimento dalla quale decorre ex art. 14,comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorniper la relativa contestazione, deve essere accertata medianteuna valutazione del complesso delle verifiche compiutedall'Amministrazione procedente e della congruità del tempo atal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità.La Corte d’appello, nel rispetto del principio in virtù del qualel'accertamento non coincide con la generica ed approssimativapercezione del fatto, ma con il compimento delle indagininecessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementidell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti allecondotte da contestare, ha correttamente fatto applicazione deiprincipi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte erichiamati nella stessa motivazione.In particolare, ha osservato il Giudice di legittimità (cfr., sulpunto, fra le altre, Cass. n. 20977 del 2024) che il giudicedell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardivitàdella notificazione degli estremi della violazione, nell'individuarela data dell'esito del procedimento di accertamento di piùviolazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta otrecentosessanta giorni per la relativa contestazione - devevalutare il complesso degli accertamenti compiutidall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a talfine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità, anche invista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per detteviolazioni, senza, tuttavia, potersi sostituire all'AmministrazioneNumero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori colleNguamteiro adi dra ccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.La Corte d'Appello, con accertamento in fatto incensurabile, harilevato che l'istruttoria è proseguita con richieste documentali(L.U.L., prospetti paga) che il consulente del ricorrente hatrasmesso solo parzialmente il 22.06.2015 e completato il16.07.2015.Pertanto, individuando il dies a quo nel 16.07.2015, laspedizione del verbale in data 10.09.2015 risulta tempestiva, elo sarebbe stata in ogni caso, anche in forza del principio discissione degli effetti della notificazione sancito dalle SezioniUnite (Cass. S.U. n. 12332/2017), valevole anche per iprocedimenti amministrativi sanzionatori.Invero, anche seguendo la prospettazione di parte ricorrente, iltermine di 90 giorni decorreva dal 17 aprile 2015 (giornodell'accesso) e scadeva quindi il 16 luglio 2015. Essendo statol'atto consegnato materialmente solo il 29 settembre 2015, ilricorrente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione. I giudici dimerito hanno spostato il dies a quo (l'inizio del conteggio) al 22giugno 2015 (data di ricezione parziale dei documenti) o, piùcorrettamente, al 16 luglio 2015 (data del completamentodell'istruttoria documentale). Orbene, partendo dal 22 giugno, i90 giorni sarebbero scaduti il 20 settembre 2015: se la notificasi fosse perfezionata solo con la consegna al destinatario (29settembre), l'Amministrazione sarebbe decaduta; nondimeno,per effetto della scissione, la Corte ha ritenuto valida la notificapoiché l'atto era stato spedito il 10 settembre 2015, ovvero nelrispetto dei 90 giorni anche se è poi giunto al destinatario il 29settembre.5. Con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 24e 111 Cost. e degli artt. 115, 116 e ss. c.p.c. per mancataNumero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026ammissione della prova testimoniale. Si censura, in partNicumoelrao rdei r,a ccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026il rigetto delle richieste istruttorie volte a dimostrare cheescursioni termiche eccezionali avevano imposto l'impiegoimmediato dei lavoratori.Il motivo non può trovare accoglimento.Va preliminarmente rilevato che, come definitivamente chiaritodi recente dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr., sul punto, S.U. n. 11167del 06/04/2022) la violazione delle norme costituzionali puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., soltanto qualorale norme considerate siano di immediata applicazione, nonessendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possamisurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione diviolazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alle disposizioni considerate, atteso che partericorrente lamenta la mancata ammissione di mezzi di provavolti a dimostrare l’eccezionalità della situazione, ma il giudiziosulla rilevanza e superfluità dei mezzi di prova è riservato algiudice di merito.Numero registro generale 22007/2023Nella specie, la Corte territoriale ha motivato il rigettoN umero sezionale 1571/2026Numero di raccolta generale 14009/2026evidenziando molteplici contraddizioni: in primo luogo, leData pubblicazione 13/05/2026comunicazioni UniLav inviate dallo stesso Russo indicavanocome causale di forza maggiore la "visita ispettiva" e non eventimeteorologici; il ricorrente inoltre aveva dichiarato agli ispettoriche l'impiego di 50-60 braccianti era la prassi ordinaria per quelperiodo, smentendo l'eccezionalità della situazione; larelazione tecnica dell'Agr. Magnone è stata giudicatainsufficiente e non documentata, poiché riferita a un comunedifferente da quello del fondo ispezionato.Tali valutazioni, non implausibili e, anzi, logicamenteargomentate, sono sottratte al sindacato di legittimità.Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensivada parte dell’intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 marzo2026.La PresidenteNumero registro generale 22007/2023Numero sezionale 1571/2026Antonella PNaumgeerot dtia ra ccolta generale 14009/2026Data pubblicazione 13/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14009/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris