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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07957/2026

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ORDINANZAsul ricorso 19096-2023 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVINCENZO GAUDIO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026MARIA PASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA];1006- controricorrente -avverso la sentenza n. 133/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].

DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 241/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19096/2023Numero di raccolta generale 7957/2026Mattia Minelli impugna, sulla base di un unico motivo, laData pubblicazione 31/03/2026sentenza n. 133/2023 della Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia delTribunale di Taranto che aveva rigettato la domanda volta adottenere la Naspi per l’anno 2017 sul presupposto della mancatacomunicazione ad INPS dei redditi di lavoro autonomo ai sensidegli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015.Resiste INPS con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel terminedi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione degli artt. 3, 10 e 11 deld.lgs. n. 22/2015 e 2966 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.La Corte ha così motivato.-L’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che “Il lavoratore chedurante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprendaun'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dallaquale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pario inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 deltesto unico delle imposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deveinformare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività,dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.-L’art. 11 stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione dellaNASpI se inizia un'attività lavorativa in forma autonoma o diimpresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cuiall'articolo 10, comma 1, primo periodo.Numero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026-Questo è il caso di specie, in cui il Giudice ha dichNuiamrerao tdoi r accolta generale 7957/2026Data pubblicazione 31/03/2026decaduto il ricorrente dal diritto a percepire la Naspi per averomesso di comunicare per l’anno 2017 la percezione di redditida lavoro autonomo, essendo titolare di partita Iva.-La norma non può essere interpretata, come vorrebbe la parte,nel senso che l’obbligo di comunicazione e la decadenza dalbeneficio si applicano solo se l’attività autonoma è avviata inepoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e non incaso di attività preesistente che prosegua dopo la cessazione.-Non vale ad escludere l’obbligo di comunicazione il fatto che laparte non abbia tratto reddito dall’attività autonoma, perché lacomunicazione va fatta anche quando i redditi prodotti sono paria zero.Il ricorrente osserva che: -come evidenziato dallo stesso INPSnelle memorie di costituzione, al momento della presentazionedella domanda di Naspi egli aveva dichiarato il reddito presunto,tanto che la prestazione gli era stata riconosciuta nell’anno2016; -per l’anno 2017 non aveva comunicato nulla perché nonaveva svolto attività: era solo titolare di partita IVA, ma nonaveva lavorato; -le ipotesi di decadenza sono tassative e l’art.11 del d.lgs. n. 22/2015 non prevede la decadenza per mancatacomunicazione ad inizio anno (e per ciascun anno) di un redditodi lavoro autonomo quando lavoro autonomo non si è svolto.Il ricorso è fondato.Il d.lgs. n.22/2015 prevede l’istituzione di una indennità mensiledi disoccupazione (NASpI) avente la funzione di fornire unatutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavorosubordinato che abbiano perduto involontariamente la propriaoccupazione.

Nell’obiettivo di regolamentare condizioni di avvioall’occupazione, l’art. 10 disciplina la compatibilità deltrattamento indennitario con lo svolgimento di una attivitàNumero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026lavorativa in forma autonoma o di impresa indivNidumuearol edi, r accolta generale 7957/2026Data pubblicazione 31/03/2026prescrivendo per il lavoratore, che durante il periodo in cuipercepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonomao di impresa individuale, l’obbligo di “informare l’INPS entro unmese dall’inizio dell’attività”, dichiarando il reddito annuo cheprevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dallafruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attivitàlavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senzaprovvedere alla comunicazione predetta.Come già più volte osservato da questa Corte «la compatibilità,che l’art. 10 si premura di disciplinare, implica un concomitantesvolgimento dell’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale incostanza di fruizione del trattamento indennitario; ciò si evincesia dalla circostanza, menzionata nell’incipit del primo comma,dell’attività lavorativa intrapresa “durante il periodo” in cui illavoratore percepisce la NASpI, sia dalla previsione di unariduzione del beneficio in un importo percentuale del redditoprevisto nella predetta comunicazione» (Cass. n. 4742/2025).Si è di recente osservato (ord. n. 1053/2024) che «il correttosignificato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività”deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività dilavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’iniziodella concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoroautonomo, cioè, dal momento della presentazione delladomanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento didata della cessazione del rapporto di lavoro subordinato cheaveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindialcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre itrenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento dellaNumero registro generale 19096/2023domanda di Naspi, un’attività di lavoro autonomo e chi la iniziaN umero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 7957/2026dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi».Data pubblicazione 31/03/2026Di conseguenza, si è detto che deve «ritenersi rilevante, ai finidell’obbligo comunicativo di cui all’art. 10 e per evitare ladecadenza dell’art. 11, non già la circostanza della anteriorità omeno dell’attività lavorativa autonoma rispetto alla fruizionedella NASpI, bensì la contemporaneità dello svolgimentodell’attività con il trattamento percepito; ed in questo senso, iltermine “intraprendere”, va inteso non solo come “iniziare”(l’utilizzo dei due termini nello stesso testo del primo commadell’art. 10 ne suggerirebbe un diverso significato) ma anchecome “impegnarsi, dedicarsi, applicarsi”» (Cass. n. 4742/2025da ultimo, che rimanda a quanto già osservato anche in ord. n.11543/2024 secondo la quale «dal tenore testuale dell’art. 10,cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza èrappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS dellacircostanza della contemporaneità tra il godimento deltrattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attivitàlavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, nonessendo al contrario necessario che tale attività sia stataintrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezionedella NASpI» ed ancora, «che non osta a tale interpretazione lacircostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo dicomunicazione al fatto che l’assicurato “intraprenda un'attivitàlavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi ilverbo “intraprendere” intendere non solo nel senso letterale di“iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energiee per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure infattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)»).Il principio sempre affermato da questa Corte è, quindi, che (es.Cass. n. 22921/2024) «la previsione dell’art. 10, comma 1,Numero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026d.lgs. n. 22/2015 ricollega l’obbligo di comunicazione preNvuimsetroo dai r accolta generale 7957/2026Data pubblicazione 31/03/2026pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativaautonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essaderivabile)», ossia viene valorizzato l’elemento dellacontemporaneità tra il godimento del trattamento didisoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa da cuipossa derivare un reddito, di tal chè da detti precedenti si ricavache lo “svolgimento” di attività lavorativa non può che essereinteso in termini di effettività del lavoro.Nel caso di specie, la Corte ha inferito l’effettivo svolgimento dicircostanza, però, di per sé neutra e non necessariamentesignificativa di una attività in corso, essendo l’apertura ed ilpossesso di partita Iva atti meramente propedeutici.E’ poi dato pacifico che, nel caso in esame, la parte avevaeffettuato la prescritta comunicazione al momento delladomanda di Naspi, tanto che la provvidenza, per l’anno 2016,era stata riconosciuta, omettendo di effettuare analogacomunicazione per l’anno successivo.Siamo, pertanto, al di fuori del perimetro della decadenza comecostruita dal legislatore secondo le norme sopra riportate,decadenza che, come noto, è di stretta interpretazione e nonpuò essere applicata in via analogica oltre ai casi espressamentecontemplati.Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corted’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026 P.Q.MData pubblicazione 31/03/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinviaalla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 19096-2023 proposto da;[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoVINCENZO GAUDIO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2026MARIA PASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA];1006- controricorrente -avverso la sentenza n. 133/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 241/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19096/2023Numero di raccolta generale 7957/2026Mattia Minelli impugna, sulla base di un unico motivo, laData pubblicazione 31/03/2026sentenza n. 133/2023 della Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia delTribunale di Taranto che aveva rigettato la domanda volta adottenere la Naspi per l’anno 2017 sul presupposto della mancatacomunicazione ad INPS dei redditi di lavoro autonomo ai sensidegli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015.Resiste INPS con controricorso, illustrato da memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel terminedi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per violazione degli artt. 3, 10 e 11 deld.lgs. n. 22/2015 e 2966 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.La Corte ha così motivato.-L’art. 10 del d.lgs. n. 22/2015 prevede che “Il lavoratore chedurante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprendaun'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dallaquale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pario inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 deltesto unico delle imposte sui redditi di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deveinformare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività,dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.-L’art. 11 stabilisce che il lavoratore decade dalla fruizione dellaNASpI se inizia un'attività lavorativa in forma autonoma o diimpresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cuiall'articolo 10, comma 1, primo periodo.Numero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026-Questo è il caso di specie, in cui il Giudice ha dichNuiamrerao tdoi r accolta generale 7957/2026Data pubblicazione 31/03/2026decaduto il ricorrente dal diritto a percepire la Naspi per averomesso di comunicare per l’anno 2017 la percezione di redditida lavoro autonomo, essendo titolare di partita Iva.-La norma non può essere interpretata, come vorrebbe la parte,nel senso che l’obbligo di comunicazione e la decadenza dalbeneficio si applicano solo se l’attività autonoma è avviata inepoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e non incaso di attività preesistente che prosegua dopo la cessazione.-Non vale ad escludere l’obbligo di comunicazione il fatto che laparte non abbia tratto reddito dall’attività autonoma, perché lacomunicazione va fatta anche quando i redditi prodotti sono paria zero.Il ricorrente osserva che: -come evidenziato dallo stesso INPSnelle memorie di costituzione, al momento della presentazionedella domanda di Naspi egli aveva dichiarato il reddito presunto,tanto che la prestazione gli era stata riconosciuta nell’anno2016; -per l’anno 2017 non aveva comunicato nulla perché nonaveva svolto attività: era solo titolare di partita IVA, ma nonaveva lavorato; -le ipotesi di decadenza sono tassative e l’art.11 del d.lgs. n. 22/2015 non prevede la decadenza per mancatacomunicazione ad inizio anno (e per ciascun anno) di un redditodi lavoro autonomo quando lavoro autonomo non si è svolto.Il ricorso è fondato.Il d.lgs. n.22/2015 prevede l’istituzione di una indennità mensiledi disoccupazione (NASpI) avente la funzione di fornire unatutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavorosubordinato che abbiano perduto involontariamente la propriaoccupazione. Nell’obiettivo di regolamentare condizioni di avvioall’occupazione, l’art. 10 disciplina la compatibilità deltrattamento indennitario con lo svolgimento di una attivitàNumero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026lavorativa in forma autonoma o di impresa indivNidumuearol edi, r accolta generale 7957/2026Data pubblicazione 31/03/2026prescrivendo per il lavoratore, che durante il periodo in cuipercepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonomao di impresa individuale, l’obbligo di “informare l’INPS entro unmese dall’inizio dell’attività”, dichiarando il reddito annuo cheprevede di trarne; il lavoratore, tuttavia, decade (art. 11) dallafruizione del trattamento, nel caso di inizio di una attivitàlavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senzaprovvedere alla comunicazione predetta.Come già più volte osservato da questa Corte «la compatibilità,che l’art. 10 si premura di disciplinare, implica un concomitantesvolgimento dell’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale incostanza di fruizione del trattamento indennitario; ciò si evincesia dalla circostanza, menzionata nell’incipit del primo comma,dell’attività lavorativa intrapresa “durante il periodo” in cui illavoratore percepisce la NASpI, sia dalla previsione di unariduzione del beneficio in un importo percentuale del redditoprevisto nella predetta comunicazione» (Cass. n. 4742/2025).Si è di recente osservato (ord. n. 1053/2024) che «il correttosignificato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività”deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività dilavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’iniziodella concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoroautonomo, cioè, dal momento della presentazione delladomanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento didata della cessazione del rapporto di lavoro subordinato cheaveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindialcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre itrenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento dellaNumero registro generale 19096/2023domanda di Naspi, un’attività di lavoro autonomo e chi la iniziaN umero sezionale 1006/2026Numero di raccolta generale 7957/2026dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi».Data pubblicazione 31/03/2026Di conseguenza, si è detto che deve «ritenersi rilevante, ai finidell’obbligo comunicativo di cui all’art. 10 e per evitare ladecadenza dell’art. 11, non già la circostanza della anteriorità omeno dell’attività lavorativa autonoma rispetto alla fruizionedella NASpI, bensì la contemporaneità dello svolgimentodell’attività con il trattamento percepito; ed in questo senso, iltermine “intraprendere”, va inteso non solo come “iniziare”(l’utilizzo dei due termini nello stesso testo del primo commadell’art. 10 ne suggerirebbe un diverso significato) ma anchecome “impegnarsi, dedicarsi, applicarsi”» (Cass. n. 4742/2025da ultimo, che rimanda a quanto già osservato anche in ord. n.11543/2024 secondo la quale «dal tenore testuale dell’art. 10,cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza èrappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS dellacircostanza della contemporaneità tra il godimento deltrattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attivitàlavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, nonessendo al contrario necessario che tale attività sia stataintrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezionedella NASpI» ed ancora, «che non osta a tale interpretazione lacircostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo dicomunicazione al fatto che l’assicurato “intraprenda un'attivitàlavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi ilverbo “intraprendere” intendere non solo nel senso letterale di“iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energiee per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure infattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001)»).Il principio sempre affermato da questa Corte è, quindi, che (es.Cass. n. 22921/2024) «la previsione dell’art. 10, comma 1,Numero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026d.lgs. n. 22/2015 ricollega l’obbligo di comunicazione preNvuimsetroo dai r accolta generale 7957/2026Data pubblicazione 31/03/2026pena di decadenza allo svolgimento di una “attività lavorativaautonoma o di impresa individuale” (oltre che al reddito da essaderivabile)», ossia viene valorizzato l’elemento dellacontemporaneità tra il godimento del trattamento didisoccupazione e lo svolgimento di attività lavorativa da cuipossa derivare un reddito, di tal chè da detti precedenti si ricavache lo “svolgimento” di attività lavorativa non può che essereinteso in termini di effettività del lavoro.Nel caso di specie, la Corte ha inferito l’effettivo svolgimento dicircostanza, però, di per sé neutra e non necessariamentesignificativa di una attività in corso, essendo l’apertura ed ilpossesso di partita Iva atti meramente propedeutici.E’ poi dato pacifico che, nel caso in esame, la parte avevaeffettuato la prescritta comunicazione al momento delladomanda di Naspi, tanto che la provvidenza, per l’anno 2016,era stata riconosciuta, omettendo di effettuare analogacomunicazione per l’anno successivo.Siamo, pertanto, al di fuori del perimetro della decadenza comecostruita dal legislatore secondo le norme sopra riportate,decadenza che, come noto, è di stretta interpretazione e nonpuò essere applicata in via analogica oltre ai casi espressamentecontemplati.Il ricorso va, quindi, accolto, la sentenza impugnata deve esserecassata e la causa rinviata per un nuovo esame alla Corted’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 19096/2023Numero sezionale 1006/2026 P.Q.MData pubblicazione 31/03/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinviaalla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 07957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris