CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 11041/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15869/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 252, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 808/2022depositata il 19/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- A seguito di istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2019, il Tribunale di Catania, ai sensi dell'articolo 34 dello statuto della società [OSCURATO:PERSONA] SRL, nominò un arbitro unico per la risoluzione della controversia insorta con la società nella determinazione del valore della quota sociale detenuta da Gretter fino allo scioglimento del rapporto, intervenuto in data 16 novembre 2016 a seguito di deliberazione di esclusione di essa socia. All'esito del giudizio arbitrale, conclusosi dopo rituale instaurazione del contraddittorio, venne emesso il lodo in data 2 novembre 2019, con il quale la società in liquidazione venne condannata al pagamento, in favore di Gretter, della somma di euro 475.403,00=, a titolo di liquidazione della quota alla data del 16 novembre 2016, oltre ad interessi legali dalla scadenza del termine di 180 giorni decorrenti dal 25 aprile 2017 e fino all'effettivo soddisfo. Le spese di arbitrato vennero poste a carico di entrambe le parti in solido e la società veniva condannata al rimborso delle spese di difesa e al pagamento della consulenza tecnico di ufficio. La società impugnò il lodo dinanzi alla Corte di appello di Catania, Gretter resistette e propose impugnazione incidentale. La Corte di appello, con la sentenza n.808/2022, pubblicata il 19 aprile 2022, ha rigettato l’impugnazione principale e dichiarato inammissibile quella incidentale compensando per un terzo le spese di giudizio, per il residuo poste a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società [OSCURATO:PERSONA] SRL in liquidazione ha proposto ricorso con tre mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe. Gretter ha replicato con controricorso. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.829, n.4, cod.proc.civ. La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto infondata la denuncia di “inesistenza o nullità del lodo” per carenza della competenza dell’Arbitro, perché non conforme alle disposizioni della clausola compromissoria di cui all’art.34 dello statuto della società. Dopo avere ricordato che la clausola prevedeva che “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro scelto, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di giustizia, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società”, la ricorrente deduce che la controversia, avente ad oggetto la liquidazione della quota della socia esclusa con delibera assembleare risalente al 2016 non impugnata alla quale aveva prestato acquiescenza, non rientrava nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria. Secondo il ricorrente, erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che l'ambito di applicazione della clausola si estendesse alla questione controversa, trattandosi di un mero atto esecutivo del contratto sociale. Deduce che la procedura di liquidazione della quota era regolata dall’art.11 dello statuto. 2.2.-Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità costante la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione agli arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, comprende anche la controversia riguardante il recesso del socio (Cass. n. 15697/2019; Cass. n.10399/2018; Cass. n. 22303/2013; si veda pure Cass. n. 20741/2011). In sostanza, restano situazioni afferenti alla vita sociale o associativa, ai fini dell'efficacia della clausola compromissoria statutaria, quelle intese in senso ampio, con riguardo, quindi, non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti, sia pure “non più o non ancora” in corso, con l'ente, con gli organi di questo o con gli altri soci (così Cass. n. 1826/2018, fra le altre). Pertanto, la clausola compromissoria, contenuta nello statuto, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto, si applica anche alle pretese avanzate dal consociato con riguardo al rapporto intercorso con l’ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, in quanto tale pretesa continua a trovare causa nell'ambito del sodalizio d'impresa, nonostante l'avvenuto scioglimento limitatamente al singolo rapporto (cfr. Cass. n. 24247/2020; Cass. n. 17823/2022). Orbene, la clausola compromissoria di cui si tratta –come bene ha ritenuto dalla Corte di merito -riguarda le controversie tra i soci nonché tra la società e i soci; essa, difatti, attiene a “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero”. Il chiaro testo della clausola sopra trascritta deve essere inteso, in linea con la giurisprudenza di legittimità sopra indicata, nel senso che la competenza dell’arbitro è estesa a tutte le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento di diritti disponibili aventi origine causale nel rapporto sociale, con la sola esplicita eccezione delle controversie nelle quali è chiamato ad intervenire il Pubblico Ministero. Non v’è dubbio che anche le controversie conseguenti alla esclusione del socio dalla società rappresentano un momento di esecuzione del contratto sociale e sono, pertanto, attratte nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria; il diritto della socia alla liquidazione della quota, infatti, trova il proprio fatto costitutivo nel rapporto sociale che lo statuto disciplina, anche con la previsione delle concrete modalità di liquidazione della quota stessa. Non si tratta, quindi, di un mero fatto storico, ma del fatto costitutivo del diritto alla liquidazione di quanto spettante in conseguenza dell’esclusione. Non rileva, invece, la previsione contenuta nell’art.11 dello statuto trattandosi di previsione che disciplina la procedura ordinaria di liquidazione della quota del socio uscente, mentre l’art.34 dello statuto introduce la ben diversa fattispecie costituita dalla disciplina pattizia del procedimento di risoluzione delle controversie mediante devoluzione all’arbitro. 3.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.817, comma 3, cod.proc.civ., in relazione all’art.829, primo comma, n.1, cod.proc.civ. La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza dell'arbitro era stata sollevata tardivamente dinanzi alla Corte di appello, mentre la stessa ai sensi dell'articolo 817, terzo comma cod.proc.civ., avrebbe dovuto essere sollevata nel corso dell'arbitrato a pena di decadenza; che ciò non era avvenuto e che la società aveva partecipato al giudizio e precisato le conclusioni; e che dal verbale di assemblea del 6/3/2019 si evinceva che l’assemblea della società aveva espresso “la volontà di non aderire all’arbitrato”, ma non aveva eccepito l’incompetenza arbitrale. Di contro, la ricorrente sostiene che da detto verbale si poteva evincere: che nessuna direttiva o disposizione era stata impartita al liquidatore in ordine all’adesione all’arbitrato e che nessun potere di modifica dello Statuto poteva attribuirsi al liquidatore, i cui compiti espressamente previsti dalla legge, erano conferiti solo in funzione dell’attività liquidatoria; che i soci avevano affermato che l’attività posta in essere dal liquidatore era priva di rilevanza giuridica in quanto affetta da incompetenza assoluta e perciò non vincolante per la società. Riferisce che la delibera assembleare che non aveva ratificato l’operato del liquidatore, che, pertanto, non avrebbe potuto impegnare la società, ed era stata inviata via pec all’Arbitro unico. 3.2.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.820, n.6, cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che la proroga del termine previsto per il deposito del lodo fosse stato concordato tra le parti perché, come già rimarcato con il secondo motivo, il liquidatore non aveva alcun potere sulla decisione in merito all’adesione all’arbitrato e, di conseguenza, all’ampliamento della clausola statutaria. 3.3.-Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili. 3.4.- La Corte di appello, invero, ha sintetizzato il secondo motivo di impugnazione, riferendo che con lo stesso era stata dedotta la nullità del lodo per “sopravvenuta carenza di competenza in capo all’arbitro unico”, rimarcando che tale eccezione sarebbe stata fondata sul fatto che con delibera assembleare del 6/3/2019 l’assemblea plenaria aveva deliberato l’abolizione della clausola arbitrale. Quindi ha affermato che l’eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio arbitrale, a pena di decadenza, e che la società non la aveva sollevato; che la modifica statutaria, in disparte ogni valutazione sulla validità della modifica, poteva valere per il futuro e che la competenza si radicava alla stregua delle regole vigenti al momento della proposizione della domanda. Infine, ha affermato che la proroga del termine per il deposito del lodo era stata concordata tra le parti, in considerazione dei tempi necessari all’espletamento della consulenza tecnica, ed era conforme a quanto disposto dall’art.820 cod.civ. 3.5.- Premettendo che l’accertamento circa la mancata proposizione della tempestiva eccezione di incompetenza nel corso del giudizio arbitrale è, sostanzialmente, incontestato, va osservato che entrambe le censure non si confrontano con la ratio decidendie prospettano questioni fondate su una circostanza, la mancanza dei poteri rappresentativi del liquidatore, che risulta introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Invero, tale circostanza non solo non è stata accertata nella sua ricorrenza fattuale dalla Corte di appello, ma non risulta nemmeno alla stregua degli stessi motivi di ricorso e della sentenza – come prima evidenziato - , che sia stata sottoposta al giudice del gravame, sicché i motivi di ricorso risultano palesemente carenti, alla stregua dell’art.366 cod.proc.civ., e, conseguentemente, del tutto nuova la questione proposta. Giova rammentare che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089/2018, Cass. n. 23675/2013) e ciò, nel caso di specie, non è avvenuto. 4.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; - Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 q