CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. a Matera il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Matera visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della deciisione Rilevato che contro la sentenza ha 'proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo violazione della legge penale non rinvenendosi in atti gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in ordine al reato ascrittogli, non essendo sufficiente l'accordo intervenuto tra le parti. Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il