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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 03032/2026

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20035/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 657/2023 depositata il 30/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 15 novembre 2000, dichiarativa del proprio fallimento, per dolo del giudice, deducendo anche simulazione dei crediti azionati nei suoi confronti.

L’attore ha allegato, oltre al dolo del giudice in relazione al fatto che il procedimento per la dichiarazione di fallimento era stato promosso di ufficio, l’inesistenza dei crediti bancari in quanto affetti da usura, come dimostrato dalla successiva revoca dei decreti ingiuntivi emessi. 2.Il Tribunale di Firenze, in contraddittorio con le società cessionarie dei crediti bancari, ha rigettato la revocazione, ritenendo non provata l’incidenza del dolo del giudice che componeva il collegio, coinvolto nella Fallimentopoli fiorentina», sulla dichiarazione di fallimento dell’attore in revocazione.

Il giudice di primo grado ha, inoltre, accertato nel merito che, pur prescindendosi dai debiti bancari dell’attore asseritamente affetti da usura, sussistesse lo stato di insolvenza in virtù di altri indici di insolvenza e che, in ogni caso, dovesse ritenersi formato il giudicato per omessa impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 3.La Corte distrettuale di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.

Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità nel giudizio di revocazione del componente del collegio già designato come giudice delegato al fallimento dell’appellante, non avendo il suddetto magistrato composto il collegio che aveva pronunciato l’originaria sentenza dichiarativa di fallimento dell’appellante. 4.Ha, poi, escluso il giudice di appello che il dolo del giudice avesse avuto efficacia causale diretta sulla dichiarazione di fallimento dell’appellante, alla luce di quanto emerso dalla sentenza di primo grado che aveva condannato il suddetto magistrato, essendo irrilevante che il suddetto magistrato avesse, nel medesimo contesto operativo, commesso altre ipotesi delittuose. 5.Ha, inoltre, accertato in fatto il provvedimento impugnato che la dedotta natura usuraria dei crediti bancari non era stata oggetto di contenziosi in sede ordinaria e che lo stato di insolvenza fosse in ogni caso provato dalla sussistenza di ulteriori debiti per circa 1,7 miliardi di vecchie Lire (“pur scomputando dall’ammontare dell’indebitamento complessivo [...] la somma quantificata [...] per effetto dei fenomeni usurari [...] lo stato di insolvenza sarebbe comunque persistito per l’ammontare appunto indicato di Lit. 1,7 miliardi”), nonché dalla pendenza di procedure esecutive a carico del debitore. 6.Propone ricorso per cassazione il Vari, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso uno dei cessionari dei crediti; l’altro cessionario intimato non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], potesse entrare a comporre il collegio che ha deciso sulla revocazione.

Osserva parte ricorrente che il giudice delegato al fallimento è stato oggetto di ricusazione all’udienza del 29 settembre 2020 e che, nonostante il medesimo fosse giudice delegato al fallimento alla data del 30 settembre 2021, data per la quale è stato estratto certificato della cancelleria, la sentenza di primo grado n. 2300 del 17 settembre 2021 abbia erroneamente affermato che tale qualifica sarebbe venuta meno. 2.Il primo motivo è inammissibile.

Il motivo – come colto dal controricorrente - non si incentra su vizi della sentenza di appello, ma censura la sentenza di primo grado, alla quale si sostituisce integralmente la sentenza di appello (Cass., n., 29021/2018; Cass., n. 9161/2013); da ciò segue che lacensura va incentrata in base alla motivazione del giudice di appello (Cass., n. 255/2003; Cass., Sez.

U., n. 6706/1993).

Ne consegue che, non confrontandosi il motivo di ricorso con la sentenza di appello, lo stesso va dichiarato inammissibile ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass., n. 9059/2025; Cass., n. 1341/2024; Cass., n. 17330/2015).

Il rilievo è assorbente rispetto all’ulteriore considerazione che la questione dedotta dal ricorrente attiene a un preteso vizio revocatorio della sentenza di primo grado, la quale non è qui censurabile. 3.In ogni caso, non costituisce causa di nullità della sentenza la pronuncia del giudizio di revocazione a opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio pronunciatosi sulla sentenza oggetto di revocazione, posto che, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395 n. 6 cod. proc. civ., secondo l'ordinamento processuale vigente non sussiste alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo (Cass., n. 17899/2025; Cass., n. 28385/2024; Cass., n. 14220/2024; Cass., n. 5640/2024; Cass., n. 31094/2023; Cass., n. 30112/2022; Cass., n. 24077/2021; Cass., n. 28672/2020; Cass., Sez.

U., n. 9768/2020; Cass., n. 2491/2019; Cass., Sez.

U., n. 1249/2019; Cass., n. 23498/2017; Cass., n. 16861/2013; Cass., n. 9861/2012). 4.Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, il « mancato accertamento della validità della cessione in blocco e del credito contestato», allegando il ricorrente che la mera cessione dei crediti in blocco non può produrre l’effetto della titolarità del credito in capo agli appellati e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve e per la [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.r.l. la Cassa di Risparmio di Firenze. 5.Il secondo motivo è inammissibile sotto un triplice profilo.

In primo luogo, non è stato enunciata né la natura della censura, né il parametro normativo in base al quale la sentenza sarebbe errata.

In secondo luogo, anche in questo caso il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto – in relazione alle censure dell’originario attore e appellante – che non vi era stata alcuna contestazione circa la sussistenza dei crediti («non discutendosi in questa sede della esistenza/inesistenza dei crediti ad esse trasferite») e della legittimazione degli appellati quali cessionari ex art. 111 del codice di rito.

La contestazione circa l’insussistenza della titolarità del credito in capo ai cessionari appare, pertanto, estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, nuova.

Infine, quand’anche la legittimazione del controricorrente possa costituire accertamento officioso del giudice, gli eventuali accertamenti officiosi del giudice in tema di operatività delle norme imperative si scontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019). 6.Con il terzo motivo si deduce, in via gradata rispetto al primo motivo, la « nullità della sentenza per omessa valutazione di un punto decisivo», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di valutare il nesso di causalità tra il sistema corruttivo che faceva capo al giudice del Tribunale di Firenze che aveva dato luogo alla segnalazione ex art. 8 l. fall. nei confronti del ricorrente e il successivo procedimento per la dichiarazione di fallimento. 7.Il terzo motivo è inammissibile, anche in questo caso, per omessa indicazione del vizio denunciato, nonché - come puntualmente rilevato dal controricorrente e dal Pubblico Ministero – in quanto il motivo impinge in valutazioni del giudice di merito, che ha ritenuto non provato – ai fini del dolo di cui all’art. 360, n. 6 del codice di rito - il nesso di causalità tra le condotte ascrivibili al giudice del collegio che ha pronunciato il fallimento e la dichiarazione di fallimento del ricorrente, con motivazione immune da censure. 8.Con il quarto motivo si deduce, sempre in via gradata rispetto al primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ammesso le prove orali già articolate in primo grado e riproposte in appello. 9.Il motivo, il quale apparirebbe assorbito in quanto attinente al giudizio rescissorio (che non può aver luogo in assenza dell’accoglimento del giudizio rescindente), è inammissibile per difetto di specificità (come osservato dal Pubblico Ministero), non essendo stati trascritti i capitoli di prova, essendo onere dei ricorrente per cassazione, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di una prova orale, indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal giudice (Cass., n. 1113/2006; Cass., n. 12362/2006; Cass., n. 15952/2007; Cass., n. 14784/2014; Cass., n. 18679/2017).

10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20035/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 657/2023 depositata il 30/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come risulta dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 15 novembre 2000, dichiarativa del proprio fallimento, per dolo del giudice, deducendo anche simulazione dei crediti azionati nei suoi confronti. L’attore ha allegato, oltre al dolo del giudice in relazione al fatto che il procedimento per la dichiarazione di fallimento era stato promosso di ufficio, l’inesistenza dei crediti bancari in quanto affetti da usura, come dimostrato dalla successiva revoca dei decreti ingiuntivi emessi. 2.Il Tribunale di Firenze, in contraddittorio con le società cessionarie dei crediti bancari, ha rigettato la revocazione, ritenendo non provata l’incidenza del dolo del giudice che componeva il collegio, coinvolto nella Fallimentopoli fiorentina», sulla dichiarazione di fallimento dell’attore in revocazione. Il giudice di primo grado ha, inoltre, accertato nel merito che, pur prescindendosi dai debiti bancari dell’attore asseritamente affetti da usura, sussistesse lo stato di insolvenza in virtù di altri indici di insolvenza e che, in ogni caso, dovesse ritenersi formato il giudicato per omessa impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 3.La Corte distrettuale di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. Per quanto qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto che non vi fosse incompatibilità nel giudizio di revocazione del componente del collegio già designato come giudice delegato al fallimento dell’appellante, non avendo il suddetto magistrato composto il collegio che aveva pronunciato l’originaria sentenza dichiarativa di fallimento dell’appellante. 4.Ha, poi, escluso il giudice di appello che il dolo del giudice avesse avuto efficacia causale diretta sulla dichiarazione di fallimento dell’appellante, alla luce di quanto emerso dalla sentenza di primo grado che aveva condannato il suddetto magistrato, essendo irrilevante che il suddetto magistrato avesse, nel medesimo contesto operativo, commesso altre ipotesi delittuose. 5.Ha, inoltre, accertato in fatto il provvedimento impugnato che la dedotta natura usuraria dei crediti bancari non era stata oggetto di contenziosi in sede ordinaria e che lo stato di insolvenza fosse in ogni caso provato dalla sussistenza di ulteriori debiti per circa 1,7 miliardi di vecchie Lire (“pur scomputando dall’ammontare dell’indebitamento complessivo [...] la somma quantificata [...] per effetto dei fenomeni usurari [...] lo stato di insolvenza sarebbe comunque persistito per l’ammontare appunto indicato di Lit. 1,7 miliardi”), nonché dalla pendenza di procedure esecutive a carico del debitore. 6.Propone ricorso per cassazione il Vari, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso uno dei cessionari dei crediti; l’altro cessionario intimato non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza in violazione degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto che il giudice delegato al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], potesse entrare a comporre il collegio che ha deciso sulla revocazione. Osserva parte ricorrente che il giudice delegato al fallimento è stato oggetto di ricusazione all’udienza del 29 settembre 2020 e che, nonostante il medesimo fosse giudice delegato al fallimento alla data del 30 settembre 2021, data per la quale è stato estratto certificato della cancelleria, la sentenza di primo grado n. 2300 del 17 settembre 2021 abbia erroneamente affermato che tale qualifica sarebbe venuta meno. 2.Il primo motivo è inammissibile. Il motivo – come colto dal controricorrente - non si incentra su vizi della sentenza di appello, ma censura la sentenza di primo grado, alla quale si sostituisce integralmente la sentenza di appello (Cass., n., 29021/2018; Cass., n. 9161/2013); da ciò segue che lacensura va incentrata in base alla motivazione del giudice di appello (Cass., n. 255/2003; Cass., Sez. U., n. 6706/1993). Ne consegue che, non confrontandosi il motivo di ricorso con la sentenza di appello, lo stesso va dichiarato inammissibile ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non potendosi prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass., n. 9059/2025; Cass., n. 1341/2024; Cass., n. 17330/2015). Il rilievo è assorbente rispetto all’ulteriore considerazione che la questione dedotta dal ricorrente attiene a un preteso vizio revocatorio della sentenza di primo grado, la quale non è qui censurabile. 3.In ogni caso, non costituisce causa di nullità della sentenza la pronuncia del giudizio di revocazione a opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio pronunciatosi sulla sentenza oggetto di revocazione, posto che, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395 n. 6 cod. proc. civ., secondo l'ordinamento processuale vigente non sussiste alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo (Cass., n. 17899/2025; Cass., n. 28385/2024; Cass., n. 14220/2024; Cass., n. 5640/2024; Cass., n. 31094/2023; Cass., n. 30112/2022; Cass., n. 24077/2021; Cass., n. 28672/2020; Cass., Sez. U., n. 9768/2020; Cass., n. 2491/2019; Cass., Sez. U., n. 1249/2019; Cass., n. 23498/2017; Cass., n. 16861/2013; Cass., n. 9861/2012). 4.Con il secondo motivo si deduce, in via gradata, il « mancato accertamento della validità della cessione in blocco e del credito contestato», allegando il ricorrente che la mera cessione dei crediti in blocco non può produrre l’effetto della titolarità del credito in capo agli appellati e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il [OSCURATO:PERSONA] di Pontassieve e per la [OSCURATO:PERSONA] 2019 S.r.l. la Cassa di Risparmio di Firenze. 5.Il secondo motivo è inammissibile sotto un triplice profilo. In primo luogo, non è stato enunciata né la natura della censura, né il parametro normativo in base al quale la sentenza sarebbe errata. In secondo luogo, anche in questo caso il ricorso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto – in relazione alle censure dell’originario attore e appellante – che non vi era stata alcuna contestazione circa la sussistenza dei crediti («non discutendosi in questa sede della esistenza/inesistenza dei crediti ad esse trasferite») e della legittimazione degli appellati quali cessionari ex art. 111 del codice di rito. La contestazione circa l’insussistenza della titolarità del credito in capo ai cessionari appare, pertanto, estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, nuova. Infine, quand’anche la legittimazione del controricorrente possa costituire accertamento officioso del giudice, gli eventuali accertamenti officiosi del giudice in tema di operatività delle norme imperative si scontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019). 6.Con il terzo motivo si deduce, in via gradata rispetto al primo motivo, la « nullità della sentenza per omessa valutazione di un punto decisivo», nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di valutare il nesso di causalità tra il sistema corruttivo che faceva capo al giudice del Tribunale di Firenze che aveva dato luogo alla segnalazione ex art. 8 l. fall. nei confronti del ricorrente e il successivo procedimento per la dichiarazione di fallimento. 7.Il terzo motivo è inammissibile, anche in questo caso, per omessa indicazione del vizio denunciato, nonché - come puntualmente rilevato dal controricorrente e dal Pubblico Ministero – in quanto il motivo impinge in valutazioni del giudice di merito, che ha ritenuto non provato – ai fini del dolo di cui all’art. 360, n. 6 del codice di rito - il nesso di causalità tra le condotte ascrivibili al giudice del collegio che ha pronunciato il fallimento e la dichiarazione di fallimento del ricorrente, con motivazione immune da censure. 8.Con il quarto motivo si deduce, sempre in via gradata rispetto al primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ammesso le prove orali già articolate in primo grado e riproposte in appello. 9.Il motivo, il quale apparirebbe assorbito in quanto attinente al giudizio rescissorio (che non può aver luogo in assenza dell’accoglimento del giudizio rescindente), è inammissibile per difetto di specificità (come osservato dal Pubblico Ministero), non essendo stati trascritti i capitoli di prova, essendo onere dei ricorrente per cassazione, il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione di una prova orale, indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal giudice (Cass., n. 1113/2006; Cass., n. 12362/2006; Cass., n. 15952/2007; Cass., n. 14784/2014; Cass., n. 18679/2017). 10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per anticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de
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