CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Palermo [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 26/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 4/6/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Catanzaro colpevole del delitto di tentata rapina aggravata, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alle aggravanti ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena con specifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche e all'operato giudizio di comparazione. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La Corte di merito ha ben spiegato le ragioni alla base del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., richiamando la gravità del fatto, avente connotati persecutori nei confronti della vittima, i numerosi, anche specifici, precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini dell'invocata attenuazione sanzionatoria. La sentenza impugnata ha parimenti fornito congrua giustificazione in relazione all'impossibilità di rivisitare il giudizio di comparazione con riconoscimento della prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., benevolmente riconosciuta dal primo giudice, ed ha argomentato la congruità della sanzione irrogata. Siffatte valutazioni non sono suscettibili di censura in sede di legittimità in quanto sorrette da adeguata motivazione, frutto di ponderato apprezzamento dei parametri dosinnetrici. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]