CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, in sede cautelare, rigettava l'appello proposto dalla ricorrente avverso l'ordinanza del 14 gennaio del 2022 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, respinto l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare domiciliare applicata in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il Tribunale non riteneva sussistenti elementi nuovi idonei a modificare il giudizio già espresso in sede di riesame, tali non essendo il mero decorso del tempo e le emergenze dibattimentali di cui all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, tenuto conto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le emergenze istruttorie indicate in ricorso siccome emerse all'udienza del 6 dicembre del 2021 e riassunte a fg. 4 del ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, ha affrontato il tema della presenza di elementi nuovi idonei ad incidere sul quadro indiziario, come emersi all'udienza dibattimentale del 6 dicembre del 2021. Della conducenza di essi rispetto all'originario quadro cautelare nel ricorso non è data adeguata contezza, specie rispetto all'assunto, specificato nel provvedimento impugnato a fg. 2, che si trattasse di dati parziali che offrivano una visione parcellizzata dell'intero compendio, non richiamato dalla ricorrente e che dal capo di imputazione risulta basato su elementi diversi e non assimilabili in toto a quelli evidenziati nel ricorso come trattati nella sola udienza di riferimento del 6 dicembre 2021. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d- ile spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 10.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] otallevi 'i4444/ [OSCURATO:PERSONA] PENALEi1 5 FEB, 2323 [OSCURATO:PERSONA]