CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 00923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14 gennaio 2020, il Tribunale di Matera confermava la sentenza del locale Giudice di Pace datata 28.1.2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile dei reati di ingiuria e minaccia ascrittigli (artt. 81, comma 2, 594 e 612 c.p.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannato alla pena pecuniaria di euro 300,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Rizzi a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 594 c.p. e 1 digs n. 7/16, per avere il Tribunale confermato la sentenza di primo grado, anche nella parte in cui, pur avendo riconosciuto in motivazione di dover assolvere l'imputato dalla contestazione di ingiuria in quanto abrogata, in dispositivo lo condannava per tutti i reati ascrittigli; in ogni caso in data 9.7.2020 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso la querela per i fatti oggetto del procedimento remissione ritualmente accettata dall'imputato. 3. I fatti - reato ascritti all'imputato oggetto del presente procedimento sono estinti per intervenuta remissione di querela Ed invero in data 9.7.2020 la p.o. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo procuratore speciale ha rimesso innanzi alla P.G. presso la Procura della Repubblica di Matera la querela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e tale remissione risulta accettata dal Rizzi nel medesimo contesto. Sul punto, vanno richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. un., n. 24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. L'intervenuta remissione di querela, con l'espressa evidenziazione nell'atto di remissione, alla rinuncia alla costituzione di parte civile, nonché all'eventuale richiesta di liquidazione in ambito civile del risarcimento dei danni patiti in relazione ai fatti oggetto del procedimento, prevale su ogni altra va statuizione, così pestando assorbito il primo motivo di ricorso. 4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela e le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè i reati sono estinti per remissione di querela; condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA] P ullo M 'VÌ Vessichelli DEPOSITA:VA