CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 27017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZEletti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica di Romania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 30 gennaio scorso dall'autorità giudiziaria di quello Stato, per l'esecuzione della pena di un anno e due mesi di reclusione, irrogatagli dal Tribunale di Strehaia per il reato di guida senza patente, con sentenza del 16 giugno 2022, divenuta irrevocabile il 17 gennaio 2023 a sèguito di conferma della Corte di appello di Craiova,. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, chiedendone l'annullamento, in ragione del mancato rispetto, da parte di quella Corte, dei termini previsti dagli art. 10, comma 4, e 17, comma 2-bis, legge n. 69 del 2005, per lo svolgimento dell'udienza di trattazione e per la pronuncia della decisione a sèguito della richiesta di informazioni integrative allo Stato emittente. 3. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. I termini previsti dalle anzidette disposizioni sono esclusivamente acceleratori, in funzione di una più tempestiva ed efficace collaborazione fra gli Stati, ma non sono assistiti da sanzioni processuali in termini di decadenze o - per quanto qui interessa - di invalidità di atti del procedimento. Per l'ipotesi in cui le ordinarie scansioni temporali del procedimento non vengano rispettate, infatti, l'art. 22-bis della citata legge n. 69 - inserito dalla stessa novella del 2021 che ha ridisegnato i tempi del procedimento - pone a carico dell'autorità giudiziaria esclusivamente una serie di obblighi informativi verso il Ministro della giustizia (nonché da parte di quest'ultimo nei confronti dello Stato richiedente e, in alcuni casi, verso Eurojust), altresì prevedendo, nel caso della protrazione dei ritardi oltre gli ulteriori termini ivi fissati, la possibilità o l'obbligo di intervenire sull'eventuale custodia cautelare del consegnando, revocandola o sostituendola con misure meno afflittive. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso in R