CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 dicembre 1948
Cassazione n. 08255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/12/1948 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; etto i ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi che lo supportano non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto primi due, diretti a contrastare il giudizio di responsabilità reso in riferimento alle imputazioni di cui ai capi a), b), c) della rubrica nonché la stessa qualificazione ascritta ai fatti conteqtati, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e natte-:::.si con corretti argomenti giuridici dalla corte territoriale in linea con le conformi valutazioni rese su taii punti da! Tribunale attribuendo ri'ievo essenziale aile emergenze ricavabili dalle dichiarazioni rese dal Quintozzi e dai Girotti nei corso delle indagini preliminari ( sulla cui Milita,: all'esito dei consenso prestato rispetto alla acouisizione del relativo verbale nel corse dei dibattimento, non v'è motivo di doglianza), ( dichiarazioni) lette anche alla luce delle intercettaz:oni puntualmente richiamate dalle due decis oni e valorizzate devalutando, al ,-..eintempo, quelle parzialmente difformi acquisite, dalle medesime fonti, nel corso del eenento, li tutto con argomentazioni che, rese all'esito di un puntuale e logico scrutinio delle esuitenze acquisite, sottraggono la relativa valutazione di merito — diretta a cristallizzare la ..'esponsabilità per i capi a), c), confermando anche la configurazione privilegiata dall'imputazione 'e luogo di quella prevista dall'art. 73 comma 5 Tus, sollecitata dalla difesa nonché a ribadire gli estremi della estorsione consumata descritta alla capo b, anche escludendo la possibile t_.azione della condotta in termini . di esercizio arbitrarlo ex art 393 cp - a censure utilmente e questa sede; terzo motivo per la sua manifesta inconferenza, perché si lamenta un difetto di motivazione quanto al ritenuto discostamento della pena applicata per il fatto più grave rispetto iimite edittale„ trascurando ogni confronto critico con la motivazione resa dalla Corte Lerrioriale sul punto ( pag. ti , punto 4), nella parte in cui si precisa che nella specie è stato a'Cii);;Cab) li minimo previsto dalla fattispecie di riferimento il quarto motivo, inerente al giudizio speso nel denegare le generiche, perché la sentenza. - icho sui punto, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame icHe deduzioni difensive sui punto ( vedi pag. 11, punto 6): rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. cc ben. P.Q.M. D'cliiara inammissibile incorso e condanna il ricorre te al pagamento delle spese esisuali e delle somma di Etiro tremila in favore della Cassa à eiie ammende. Cosi deciso il 18 novembre 2022. Consigliere estensore ,redetto Paterne) Ra