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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1975

Cassazione n. 21616/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/11/1975 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) mere doglianze in punto di fatto e generiche, quanto alla violazione dell'art. 56 cod. pen.; - (quinto motivo) censure non oggetto di specifiche doglianze appello; Considerato inoltre che i motivi sono manifestamente infondati, posto che: - (secondo motivo) la Corte di appello ha comunque ricostruito la condotta in termini tali da escludere il tentativo di furto; - (terzo motivo) correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le vicende successive alla consumazione del reato (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922); - (quarto motivo) si tratta di rilievi privi di interesse (pena determinata nel minimo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] hese [OSCURATO:PERSONA] TATO U4 0C3Astl LatiER

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 24/11/1975 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 149 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) mere doglianze in punto di fatto e generiche, quanto alla violazione dell'art. 56 cod. pen.; - (quinto motivo) censure non oggetto di specifiche doglianze appello; Considerato inoltre che i motivi sono manifestamente infondati, posto che: - (secondo motivo) la Corte di appello ha comunque ricostruito la condotta in termini tali da escludere il tentativo di furto; - (terzo motivo) correttamente la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le vicende successive alla consumazione del reato (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922); - (quarto motivo) si tratta di rilievi privi di interesse (pena determinata nel minimo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] hese [OSCURATO:PERSONA] TATO U4 0C3Astl LatiER