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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23759/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 03/10/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 19/12/2023, di condanna per il reato di cui all'art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva, a fini di spaccio, 60 dosi, per complessivi 30,5 gr. lordi," di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, posto che nel caso di specie si verteva nell'ambito di sole cessioni al dettaglio di sostanza stupefacente "su strada", in assenza di un contesto organizzativo, come univocamente emergente dalle deposizioni testimoniali.

Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie il giudice a quo ha affermato che la vicenda globale non può essere considerata di lieve entità tenuto conto del numero ingente di dosi cedute a diciassette persone diverse, da cui sono derivati ingenti ricavi.

Peraltro, con argomentazione insindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che l'attività di spaccio sia stata svolta dal ricorrente con modalità ben organizzate, posto che egli disponeva di un'auto per gli spostamenti in diversi Comuni, che aveva ideato ,particolari cautele volte ad impedire il ritrovamento della . sostanza stupefacente nel .caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, collocando la sostanza sul pianale posto tra i sedili anteriori e posteriori e al di sotto del rivestimento di plastica nero sottostante il freno di stazionamento del veicolo.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 03/10/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Pistoia del 19/12/2023, di condanna per il reato di cui all'art. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, del d.P.R. 309 del 1990 perché illecitamente deteneva, a fini di spaccio, 60 dosi, per complessivi 30,5 gr. lordi," di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con un unico motivo di ricorso, deduce erronea qualificazione giuridica del fatto per non aver la Corte derubricato il fatto di reato nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, posto che nel caso di specie si verteva nell'ambito di sole cessioni al dettaglio di sostanza stupefacente "su strada", in assenza di un contesto organizzativo, come univocamente emergente dalle deposizioni testimoniali. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie il giudice a quo ha affermato che la vicenda globale non può essere considerata di lieve entità tenuto conto del numero ingente di dosi cedute a diciassette persone diverse, da cui sono derivati ingenti ricavi. Peraltro, con argomentazione insindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello ha ritenuto che l'attività di spaccio sia stata svolta dal ricorrente con modalità ben organizzate, posto che egli disponeva di un'auto per gli spostamenti in diversi Comuni, che aveva ideato ,particolari cautele volte ad impedire il ritrovamento della . sostanza stupefacente nel .caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, collocando la sostanza sul pianale posto tra i sedili anteriori e posteriori e al di sotto del rivestimento di plastica nero sottostante il freno di stazionamento del veicolo. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella ca
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