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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2024

Cassazione n. 17007/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24272/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain Via A. Bertoloni n. 19, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15399/2024 pubblicata in data 03/06/2024, n.r.g. 3858/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell’ordinanza indicata in epigrafe, con cui questa Corte ha dichiarato nulla la notifica del ricorso per cassazione da lei proposto contro [OSCURATO:PERSONA] srl.

Assume che per errore di fatto questa Corte ha ritenuto la notifica come avvenuta a indirizzi PEC non istituzionali dei procuratori e difensori della società costituiti in appello.

Deposita estratti dal REGINDE, da cui si evince che quegli indirizzi PEC – ai quali ha eseguito la notifica del ricorso per OGGETTO: REVOCAZIONE cassazione –sono esattamente quelli istituzionali, compresi in quel pubblico elenco. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è inammissibile, perché proposto avverso un’ordinanza meramente ordinatoria e come tale priva di contenuto decisorio, invece necessario, in quanto la revocazione è un mezzo di impugnazione e quindi può avere ad oggetto soltanto provvedimenti che definiscano il giudizio.

Nulla va disposto sulle spese, essendo la società rimasta intimata.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24272/2024r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.tain Via A. Bertoloni n. 19, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] . ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore. intimata avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15399/2024 pubblicata in data 03/06/2024, n.r.g. 3858/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede la revocazione dell’ordinanza indicata in epigrafe, con cui questa Corte ha dichiarato nulla la notifica del ricorso per cassazione da lei proposto contro [OSCURATO:PERSONA] srl. Assume che per errore di fatto questa Corte ha ritenuto la notifica come avvenuta a indirizzi PEC non istituzionali dei procuratori e difensori della società costituiti in appello. Deposita estratti dal REGINDE, da cui si evince che quegli indirizzi PEC – ai quali ha eseguito la notifica del ricorso per OGGETTO: REVOCAZIONE cassazione –sono esattamente quelli istituzionali, compresi in quel pubblico elenco. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è inammissibile, perché proposto avverso un’ordinanza meramente ordinatoria e come tale priva di contenuto decisorio, invece necessario, in quanto la revocazione è un mezzo di impugnazione e quindi può avere ad oggetto soltanto provvedimenti che definiscano il giudizio. Nulla va disposto sulle spese, essendo la società rimasta intimata. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione
Sentenza Cassazione n. 17007/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris