CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12384/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
egis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3700/01/18 depositata il 17 aprile 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] I di Napoli dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativoall’anno 2010 con il quale determinava con metodo sintetico, ai sensidell’art. 38, commi dal quarto al sesto, del d.P.R. n. 600 del 1973, ilreddito complessivo della predetta contribuente da sottoporre a tassazioneai fini dell’IRPEF, procedendo alle conseguenti riprese fiscali.Numero registro generale 30574/2018Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 12384/2026Data pubblicazione 03/05/20262. La destinataria dell’atto impositivo contestava la pretesa erarialeproponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Napoli, con esito negativo.3. L’appello successivamente spiegato dalla parte privata venivaaccolto dall’adìta [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania,la quale, con sentenza n. 3700/01/18 del 17 aprile 2018, annullaval’avviso di accertamento, ritenendo che la contribuente avesse offertoprova contraria idonea a vincere la presunzione legale di capacitàcontributiva operante a suo carico.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è contestata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del medesimocodice.1.1 Si sostiene che la CTR sarebbe incorsa in extrapetizione, avendoannullato l’avviso di accertamento per vizio motivazionale, sebbenenessuna contestazione fosse stata mossa sul punto dalla contribuente nelproprio atto di appello.1.2 Il motivo è infondato.1.3 Dalla lettura dell’impugnata sentenza si ricava in modo inequivocoche il collegio regionale non ha statuito l’annullamento dell’atto impositivoper difetto di motivazione, ma si è semplicemente limitato ad osservare,ad colorandum, che l’atto in questione non chiariva adeguatamente dovefossero state «rinvenute» le «somme» che l’Ufficio riteneva«riconduc[ibili] al reddito della ricorrente» e «perché» queste fossero stateNumero registro generale 30574/2018Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 12384/2026Data pubblicazione 03/05/2026a lei «imputate [...] per la ricostruzione sintetica del suo reddito».1.4 Come di qui a breve si avrà modo di evidenziare, la ratio decidendiche sorregge la pronuncia di secondo grado è da ricercare nelconvincimento della Commissione che la [OSCURATO:PERSONA] avesse assolto l’oneredella prova da cui era gravata in presenza di un accertamento sinteticobasato sulla valorizzazione di indici di capacità contributiva.2. Con il secondo motivo sono lamentate, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 111Cost., dell’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs.n. 546 del 1992.2.1 Si denuncia la nullità dell’impugnata sentenza per motivazioneapparente.3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R.n. 600 del 1973 e degli artt. 2697 e 2728 c.c..3.1 Si rimprovera alla CTR di non aver correttamente applicato lenorme che disciplinano le modalità di assolvimento dell’onere della provada parte del contribuente in caso di accertamento sintetico.4. In virtù del principio della ragione più liquida, il quale trovasostegno normativo negli artt. 24 e 111 Cost. ed è applicabile anche algiudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 12002/2014, Cass. n. 11458/2018,Cass. n. 363/2019, Cass. n. 15607/2024), conviene esaminare conpriorità il terzo motivo, il quale è fondato e assorbente il secondo.4.1 I commi quarto, quinto e sesto dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del1973, nel testo risultante a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 22del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, così recitano:«L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commiprecedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente ilreddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasigenere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che ilNumero registro generale 30574/2018Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 12384/2026Data pubblicazione 03/05/2026relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli possedutinello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenutaalla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dallaformazione della base imponibile.La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenutoinduttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuatomediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziatianche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale diappartenenza, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dapubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] con periodicità biennale. In tale caso èfatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui aiprecedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivoaccertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato».4.2 L’art. 4 del d.m. 24 dicembre 2012, emanato in attuazione delprimo periodo del quinto comma dell’art. 38 sopra trascritto, dispone che,«[i]n presenza delle condizioni indicate al sesto comma dell’art. 38 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alverificarsi delle quali è ammessa la determinazione sintetica del redditocomplessivo, il contribuente ha facoltà di dimostrare:a) che il finanziamento delle spese è avvenuto:a1) con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;a2) con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo diimposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della baseimponibile;a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente;b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.4.3 Le norme surriportate sono applicabili ratione temporis allapresente controversia, riguardante un avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2010 (cfr. Cass. n. 15760/2021, Cass. n. 28445/2024,Numero registro generale 30574/2018Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 12384/2026Data pubblicazione 03/05/2026Cass. n. 2384/2025).4.4 Tanto premesso, dalla ricostruzione della vicenda processualecompiuta dalla CTR si apprende che la linea difensiva della [OSCURATO:PERSONA] eraincentrata sull’assunto che il proprio coniuge [OSCURATO:PERSONA] avesseinteramente finanziato le spese valorizzate dall’Ufficio come indici dicapacità contributiva.4.5 Secondo i giudici regionali, una simile prospettazione avevatrovato idoneo riscontro probatorio, in quanto dalla documentazioneacquisita agli atti di causa era emerso che:- la ricorrente non disponeva di redditi propri, perchè casalinga;- il mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile adibito a residenzafamiliare era cointestato con il marito, esercente la professione di medico;- in data 12 ottobre 2010 il prefato Riccio aveva impartito al Banco diNapoli «un ordine di disinvestimento di titoli per E. 130.000,00».4.6 Sennonchè, essi hanno completamente tralasciato di verificare sele somme disinvestite dal coniuge della contribuente fossero statedestinate al finanziamento delle spese di cui trattasi (inerenti alpagamento delle rate di un mutuo, alla manutenzione ordinaria della casadi abitazione e al mantenimento di un’autovettura), avuto riguardo al loroammontare e alle date in cui queste erano state sostenute.4.7 In mancanza degli accertamenti in fatto richiesti ai fini dellacorretta applicazione delle menzionate disposizioni normative, regolanti lemodalità di assolvimento dell’onere della prova ad opera del contribuentesottoposto ad accertamento sintetico, deve ritenersi sussistente il dedottoerror in iudicando.5. Per quanto precede, va quindi disposta la cassazione della gravatasentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, già CTR, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiauniformandosi al seguente principio di diritto:Numero registro generale 30574/2018Numero sezionale 3029/2026Numero di raccolta generale 12384/2026Data pubblicazione 03/05/2026«In tema di determinazione sintetica del reddito complessivo dellepersone fisiche, secondo la disciplina dettata dall’art. 38, commi dalquarto al sesto, del d.P.R. n. 600 del 1973 -nel testo vigente a sèguitodelle modifiche apportate dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dallalegge n. 122 del 2010, applicabile agli accertamenti relativi agli annid’imposta 2009 e successivi- e dall’art. 4 del d.m. 24 dicembre 2012,emanato in attuazione del quinto comma dello stesso art. 38, la provacontraria alla presunzione legale di capacità contributiva basata sullespese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta puòanche consistere nel dimostrare che il finanziamento delle dette spese èavvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente».5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinto il primo, assorbitoil secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta,e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]