CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34557_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] - condannato alla pena di mesi dieci di reclusione e € 1.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, co. 2, c.p. e 73, co. 5, D.P.R. 309/90 - che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod.pen. per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale sul rilievo della giovane età dell'imputato e dello stato di incensuratezza è inammissibile per manifesta infondatezza. Il trattamento sanzionatorio è sorretto da non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 2 e 3); in specie, la determinazione della pena è avvenuta attraverso un iter argomentativo nel quale la corte territoriale ha ritenuto di non rivisitare il trattamento sanzionatorio congruo tenuto conto delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute presso l'abitazione del ricorrente (marijuana e hashish), del dato ponderale non basso e delle modalità della condotta (sostanza stupefacente già divisa in dosi e tentativo di occultamento), a fronte dei quali l'incesuratezza e la giovane età sic et simpliciter non rilevavano. Pertanto, il giudice del gravame ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. per addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nei giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv 181825). Ritenuto che il secondo motivo che deduce la violazione di legge in ordine al diniego del beneficio della non menziona della condanna nel certificato del casellario giudiziario è manifestamente infondato giacchè la corte territoriale ha rilevato l'assenza di elementi di valutazione ai sensi dell'art. 133 cod.pen. per fondarne il riconoscimento e l'assenza di allegazione di elementi di valutazione da parte del ricorrente. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente corretta, posto che la valutazione in ordine alla concessione del beneficio della non menzione della condanna deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094 - 01) avendo, peraltro, la corte territoriale evidenziato elementi negativi ai sensi dell'art. 133 cod.pen.(pag. 3). Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis