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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 luglio 1991

Cassazione n. 09566/2023

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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1985 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI0-à-to avviso alle parli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/07/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/1985 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI0-à-to avviso alle parli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili in quanto la sentenza emessa ex art. 599 bis, cod. proc. pen. con pena concordata e rinuncia ai motivi di appello non deve motivare sull'insussistenza di cause di assoluzione ex art. 129, cod. proc. pen., e sulla misura della pena concordata tra le parti, né sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 - dep. 05/07/2018, Hoxha e altro, Rv. 27375501; vedi anche Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 - dep. 25/06/2018, Casero, Rv. 27319401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 09566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris