CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2026
Cassazione n. 25950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, n. 2283/2025, depositata il 04/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, l’avviso bonario n. T12U0048953459/2016,con cui l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno 2012, aveva rettificatola dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 erichiesto il pagamento della complessiva somma di euro 470,51 a titolo dimaggiori imposte, interessi e sanzioni.Numero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l’erroneità dell’attoimpugnato, in quanto: a) in relazione alla contribuzione previdenzialeCassa forense, si trattava di versamenti interamente deducibili; b) inordine agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si trattava diquota annuale di detrazione rispetto alla quale l'Amministrazione era già inpossesso dei relativi documenti per le quote antecedenti e successive.La CTP rigettava il ricorso, assumendo che, in ordine al recuperodelle spese di ristrutturazione immobiliare, non era stata prodotta dalcontribuente adeguata documentazione e che, per il resto, nessunarettifica era stata operata in relazione ai contributi previdenziali.2. Il contribuente proponeva appello, che veniva rigettato dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (di seguito, CGT-2).3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. È opportuno premettere che il ricorso originario del contribuenteha ad oggetto l’avviso bonario emesso a seguito di controllo formale exart. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.Diversamente da quanto sostenuto dall’Ufficio sin dal primo grado digiudizio e reiterato in sede di controricorso, non si dubita, nellagiurisprudenza di questa Corte, dell’autonoma impugnabilità di tale atto,essendosi rilevato che l'elencazione degli atti impugnabili contenutanell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha sì natura tassativa, ma, in ragionedei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamentodella P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenzadel contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delleconcrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, èimpugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestiNumero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamenteimpugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n.600/1973 (Cass. 25/03/2026, n. 7226; Cass. 23/04/2025, n. 10667;Cass. 28/07/2015, n. 15957).2. Venendo ai motivi del ricorso, con la prima doglianza si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CGT-2 consideratoquanto riportato dal contribuente nella memoria illustrativa depositata il25/02/2025 per l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia che la nullità totaledell’impugnato avviso di rettifica emergeva in maniera evidente dallacondotta processuale dell’Ufficio, che non aveva verificato la persistentependenza di un contenzioso anche per la cartella di pagamentoconseguenziale al predetto avviso, per la quale era stata presentatadomanda di adesione alla definizione agevolata.2.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.2.2 Difetta, in primo luogo, la specificità della doglianza, non avendoil ricorrente precisato sotto quale profilo la denunciata violazione deldiritto di difesa e dei principi del giusto processo e della necessariamotivazione delle decisioni giudiziali, richiamati del tutto genericamente esenza alcun aggancio al caso concreto, si sarebbe, nella specie,concretizzata per non aver i giudici d’appello considerato la circostanzadedotta dal contribuente nella memoria illustrativa.2.3 L’inammissibilità discende, inoltre, dal rilievo per cui, comesostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 25573 del12/11/2020), la violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersionemediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.Numero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026Nel caso in esame, invece, si chiede solo la cassazione della sentenzaimpugnata.La Corte, sempre a Sezioni Unite (sent. n. 11167 del 06/04/2022),ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione dellenorme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. quando talinorme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che nonricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cuisi possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale (conf.Cass. 14/03/2025, n. 6818).2.4 In ogni caso, la doglianza risulta infondata, in quanto laquestione della presentazione della domanda di definizione agevolata inrelazione alla cartella di pagamento emessa in conseguenza dell’avviso direttifica per cui è causa, è stata, previo richiamo (nello “svolgimento delprocesso”) alla memoria illustrativa depositata dal contribuente,espressamente esaminata e disattesa dalla CGT-2, come meglio si diràinfra in relazione al terzo motivo.3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., in quanto l’Ufficio, nonostante la contestazione sollevata nelricorso introduttivo e reiterata con l’atto di appello, non avrebbedimostrato, con la produzione in giudizio di idonea documentazione,l’esistenza di una valida delega di firma rilasciata dal direttore provincialeal funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento, né risulterebbeprovata la predetta qualifica di direttore provinciale in capo al soggettodelegante.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 L’inammissibilità è conseguenza, anche in tal caso, del difetto dispecificità della doglianza, posto che il ricorrente non contesta il contenutodell’impugnata sentenza e - richiamando peraltro un atto di accertamentoNumero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026estraneo al presente giudizio, vertendo quest’ultimo sull’impugnazione diun avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 - nonindica, in maniera precisa, in quale sede processuale abbia già sollevatol’eccezione di nullità dell’atto impugnato per vizio di sottoscrizione dellostesso.Considerato che dal contenuto della sentenza d’appello non si evincela proposizione di alcuna eccezione, nel ricorso introduttivo del giudizio, inrelazione alla validità della sottoscrizione dell’atto impugnato, sarebbestato onere del ricorrente indicare, in maniera dettagliata, con quale attodifensivo nei giudizi di merito avesse sollevato tale questione.Questa Corte ha, invero, sostenuto, in tema di ricorso percassazione, che, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cennonella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilitàdella censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi algiudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza,indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto,giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nelthema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, insede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass.01/07/2024, n. 18018; Cass. 15/09/2022, n. 27158; Cass. 09/08/2018,n. 20694).4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022, in merito alladefinizione agevolata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in quanto, avendo il contribuente espressamente chiesto, nella memoriaillustrativa depositata in data 25/02/2025, di “dichiarare definita la litependente per cessata materia del contendere a seguito di presentazionedella domanda di adesione alla definizione agevolata”, la CGT-2 avrebbedovuto alternativamente: a) sospendere il giudizio fino al pagamentoNumero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026integrale delle rate previste nel piano di dilazione; b) estinguereimmediatamente il giudizio mediante declaratoria di estinzione o diinammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse, in questo caso aprescindere dal pagamento integrale delle rate, essendo sufficiente la solaadesione alla rottamazione; c) dichiarare il giudizio inammissibile percarenza di interesse, una volta che il contribuente avesse aderito allarottamazione.4.1 Il motivo è inammissibile.4.2 Il ricorrente, invero, non contesta specificamente la motivazioneaddotta dai giudici d’appello in ordine all’istanza di definizione agevolata,né si confronta con la stessa.La CGT-2, in proposito, ha sostenuto che «con riguardo alladomanda di definizione agevolata ex art. 6 del DL 193/16 e successivemodifiche, riferita alla cartella di pagamento n. 097.2016.01437670.44.00emessa consequenzialmente al presupposto Avviso di Rettifica, la Corteosserva che la parte contribuente non ha offerto alcuna prova circal’avvenuto pagamento di quanto dovuto in sede di definizione agevolata epertanto, la stessa deve ritenersi decaduta dal beneficio, giusta larichiamata normativa».Il ricorrente, in sostanza, oltre a richiamare, in maniera del tuttoinconferente, la definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022,anziché quella disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, alla quale lostesso ha aderito (come si evince sia dalla sentenza impugnata che dalcontroricorso), ha violato il principio, costantemente affermato da questaCorte, secondo cui il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazionedelle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una criticadella decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" delNumero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n.9059; Cass. 12/01/2024, n. 1341; Cass. 31/08/2015, n. 17330).4.3 Occorre poi considerare che l’art. 6, comma 2, del predetto d.l.n. 193/2016 prevedeva, tra le condizioni per accedere alla definizione,l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti «aventi ad oggetto i carichi cui siriferisce la dichiarazione» di adesione alla definizione agevolata. Ed infatti,questa Corte ha statuito, in tema di definizione agevolata ai sensi dell'art.6 cit., che l'impegno del debitore a rinunciare al giudizio in corsodev'essere seguito, dopo la comunicazione dell'adesione dell'agente dellariscossione, dalla presentazione di una rinuncia formale o, comunque, dauna richiesta che, ancorché non espressa in forma di rinuncia ma con altreformule, costituisce adempimento del suddetto impegno, alla qualeconsegue, per diretto disposto legislativo, l'estinzione del giudizio (Cass.06/11/2024, n. 28602).Nella vicenda in esame, invece, come emerge dagli atti difensividelle parti e dai documenti a questi allegati, il giudizio d’appello è statoproposto dal contribuente nel 2018, successivamente alla presentazionedella domanda di definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016, datata21/04/2017: il contribuente, quindi, con la proposizione dell’appello, hadato seguito al contenzioso pendente, manifestando una volontàsostanzialmente opposta a quella della rinuncia al giudizio.5. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate come indispositivo.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 23579/2025Numero sezionale 6025/2026Numero di raccolta generale 25950/2026Data pubblicazione 29/09/2026dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese giudiziali, che liquida in euro530,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/09/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]