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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 giugno 2019

Cassazione n. 08490/2022

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della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] l'espresso S.p.a. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito in seguito alla pubblicazione sulle pagine baresi del quotidiano "La Repubblica", edito dalla società convenuta e diretto da [OSCURATO:PERSONA], di un articolo a contenuto diffamatorio redatto dal giornalista [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della propria istanza dedusse che l'articolo riportava delle informazioni circa l'assenza dal lavoro del professore nei giorni 20-21-22 settembre 2008 contenute in una delibera di sospensione e, tuttavia, smentite dalla relazione della Commissione di indagine istituita dal Policlinico.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda attorea ritenendo insussistente l'illecito dedotto in giudizio dall'Inchingolo per aver il giornalista redatto l'articolo contestato nel pieno rispetto dei canoni della c.d. verità putativa, della notizia diffusa, dell'interesse pubblico della stessa e del criterio della c.d. continenza espressiva dell'esposizione.

Osservò, altresì, il Tribunale che il Russo si era attenuto al contenuto della deliberazione del Policlinico del 30 dicembre 2012 e che non gravava sul giornalista l'onere di informarsi circa l'esito dell'indagine amministrativa del Policlinico, né dei provvedimenti del CUN e del Rettore dell'Università degli Studi di Bari.

2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propose appello deducendo che il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 115 c.p.c., aveva omesso di considerare che la relazione dell'indagine interna era stata allegata alla delibera di sospensione e pertanto era facilmente accessibile al giornalista.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2466/2017 del 13 aprile 2017 rigettò il gravame proposto dall'Inchingolo, confermando integralmente la sentenza di primo grado.3.

Detta pronuncia è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso rubricato "illogica motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360.

N. 5 c.p.c.) — Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." per aver la Corte Territoriale erroneamente ritenuto sussistente il canone della verità putativa delle notizie trapelate dai convenuti e per non aver adeguatamente valorizzato il materiale probatorio, dal quale si ricavava che la vicenda che aveva condotto alla delibera era riferita ad un fatto di vita privata e non ai fatti del 2008.

La Corte di cassazione con sentenza n. 2310/19 del 28 gennaio 2019 ha rigettato il ricorso in quanto le censure avanzate dal ricorrente si sostanziavano in una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

4. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., con un unico motivo articolato in più censure.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] spa, il dott. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

4.2. In data 16 dicembre 2021, il Prof.

Inchig-nolo ha richiesto l'interruzione del procedimento per avvenuto decesso del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

5. Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte ha più volte ribadito il principio dell'inapplicabilità nel giudizio di cassazione dell'istituto dell'interruzione del procedimento in presenza di uno degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c., sia che esso si riferisca alla parte che al suo difensore (Cass. 20325/2004; Cass. 4767/2003; 5672/2003).

Peraltro, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 2005, con riferimento ad un procedimento in cui era deceduto il difensore ha ritenuto che la normativa allo stato non consente una diversa interpretazione dell'istituto dell'interruzione, vale a dire l'applicazione per analogia al giudizio di cassazione allorché l'evento previsto dall'articolo 299 c.p.c. riguardi il difensore (cfr. Cass. 195/2007).

Nel caso di specie, inoltre, sussiste la presenza anche di un avvocato domiciliatario cassazionista.

5.1. Con la prima censura, il ricorrente addebita alla sentenza di aver erroneamente ritenuto sussistente il canone della c.d. verità putativa delle notizie riportate dai convenuti, avendo, sia la Corte d'Appello di Roma che il ricorrente sempre parlato di "notizia vera".

Con la seconda, addebita alla sentenza di non aver opportunamente rilevato che il motivo di ricorso era stato sviluppato principalmente sul vizio di motivazione per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto ritenuta illogica ed inesistente la motivazione sul fatto decisivo, rappresentato dalla mancata lettura della relazione ispettiva allegata alla delibera del 30 dicembre 2010 del Policlinico di Bari e, solo in via subordinata, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Con la terza censura, Inchignolo addebita alla sentenza di essere incorsa nell'ulteriore errore di fatto di non aver esaminato la censura del ricorrente alla sentenza della Corte d'Appello accusata di aver omesso di valutare i rilievi dell'appellante.

Con la quarta censura, infine, il ricorrente addebita alla sentenza di aver erroneamente ritenuto mancante l'allegazione del fatto storico ex art. 360 n. 5 c.p.c. consistente nel diverso contenuto della delibera e nella allegata relazione degli ispettori.

6. Il motivo, articolato in tutte le censure, è infondato ove non è inammissibile.

Giova preliminarmente osservare che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod.proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato.

L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass.22171/2010).

Nel caso di specie, ciò che viene denunciato è la valutazione fatta, dapprima, dai giudici di merito e, successivamente, dai giudici di legittimità circa il contenuto delle difese dell'Inchingolo.

Contenuto che, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato.

Orbene, nel caso di specie non sussiste alcun errore revocatorio.

Il ricorrente, infatti, non allega alcun "errore di fatto" rilevante ai fini di una azione revocatoria ma ripropone le medesime censure già svolte dinanzi alla Corte di Cassazione, tutte riguardanti una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.

La Corte di Cassazione non ha giudicato sulla base di fatti ritenuti inesistenti, ma si è trovata a giudicare sulla base di elementi probatori che erano già stati tutti valutati dal giudice del merito.

Ha conseguentemente ritenuto, in int; che tale rivalutazione non fosse consentita in sede di legittimità.

E neppure sussiste l'omesso esame di censure proposte dal ricorrente come, appunto, quella di vizio di motivazione.

La Corte di legittimità l'ha valutata ed esplicitamente ritenuta inammissibile alla luce dei nuovi limiti dettati dall'art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass.

S.U. n. 8053- 8054/2014).Infine, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass.4456/2015).

Pertanto, non essendosi il ricorrente attenuto ai suindicati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso per revocazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2021 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] l'espresso S.p.a. al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito in seguito alla pubblicazione sulle pagine baresi del quotidiano "La Repubblica", edito dalla società convenuta e diretto da [OSCURATO:PERSONA], di un articolo a contenuto diffamatorio redatto dal giornalista [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della propria istanza dedusse che l'articolo riportava delle informazioni circa l'assenza dal lavoro del professore nei giorni 20-21-22 settembre 2008 contenute in una delibera di sospensione e, tuttavia, smentite dalla relazione della Commissione di indagine istituita dal Policlinico. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda attorea ritenendo insussistente l'illecito dedotto in giudizio dall'Inchingolo per aver il giornalista redatto l'articolo contestato nel pieno rispetto dei canoni della c.d. verità putativa, della notizia diffusa, dell'interesse pubblico della stessa e del criterio della c.d. continenza espressiva dell'esposizione. Osservò, altresì, il Tribunale che il Russo si era attenuto al contenuto della deliberazione del Policlinico del 30 dicembre 2012 e che non gravava sul giornalista l'onere di informarsi circa l'esito dell'indagine amministrativa del Policlinico, né dei provvedimenti del CUN e del Rettore dell'Università degli Studi di Bari. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propose appello deducendo che il giudice di primo grado, in violazione dell'art. 115 c.p.c., aveva omesso di considerare che la relazione dell'indagine interna era stata allegata alla delibera di sospensione e pertanto era facilmente accessibile al giornalista. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2466/2017 del 13 aprile 2017 rigettò il gravame proposto dall'Inchingolo, confermando integralmente la sentenza di primo grado.3. Detta pronuncia è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso rubricato "illogica motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360. N. 5 c.p.c.) — Violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." per aver la Corte Territoriale erroneamente ritenuto sussistente il canone della verità putativa delle notizie trapelate dai convenuti e per non aver adeguatamente valorizzato il materiale probatorio, dal quale si ricavava che la vicenda che aveva condotto alla delibera era riferita ad un fatto di vita privata e non ai fatti del 2008. La Corte di cassazione con sentenza n. 2310/19 del 28 gennaio 2019 ha rigettato il ricorso in quanto le censure avanzate dal ricorrente si sostanziavano in una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. 4. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., con un unico motivo articolato in più censure. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA] spa, il dott. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 4.2. In data 16 dicembre 2021, il Prof. Inchig-nolo ha richiesto l'interruzione del procedimento per avvenuto decesso del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5. Occorre preliminarmente rilevare che questa Corte ha più volte ribadito il principio dell'inapplicabilità nel giudizio di cassazione dell'istituto dell'interruzione del procedimento in presenza di uno degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c., sia che esso si riferisca alla parte che al suo difensore (Cass. 20325/2004; Cass. 4767/2003; 5672/2003). Peraltro, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 109 del 2005, con riferimento ad un procedimento in cui era deceduto il difensore ha ritenuto che la normativa allo stato non consente una diversa interpretazione dell'istituto dell'interruzione, vale a dire l'applicazione per analogia al giudizio di cassazione allorché l'evento previsto dall'articolo 299 c.p.c. riguardi il difensore (cfr. Cass. 195/2007). Nel caso di specie, inoltre, sussiste la presenza anche di un avvocato domiciliatario cassazionista. 5.1. Con la prima censura, il ricorrente addebita alla sentenza di aver erroneamente ritenuto sussistente il canone della c.d. verità putativa delle notizie riportate dai convenuti, avendo, sia la Corte d'Appello di Roma che il ricorrente sempre parlato di "notizia vera". Con la seconda, addebita alla sentenza di non aver opportunamente rilevato che il motivo di ricorso era stato sviluppato principalmente sul vizio di motivazione per violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto ritenuta illogica ed inesistente la motivazione sul fatto decisivo, rappresentato dalla mancata lettura della relazione ispettiva allegata alla delibera del 30 dicembre 2010 del Policlinico di Bari e, solo in via subordinata, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Con la terza censura, Inchignolo addebita alla sentenza di essere incorsa nell'ulteriore errore di fatto di non aver esaminato la censura del ricorrente alla sentenza della Corte d'Appello accusata di aver omesso di valutare i rilievi dell'appellante. Con la quarta censura, infine, il ricorrente addebita alla sentenza di aver erroneamente ritenuto mancante l'allegazione del fatto storico ex art. 360 n. 5 c.p.c. consistente nel diverso contenuto della delibera e nella allegata relazione degli ispettori. 6. Il motivo, articolato in tutte le censure, è infondato ove non è inammissibile. Giova preliminarmente osservare che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 cod.proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (Cass.22171/2010). Nel caso di specie, ciò che viene denunciato è la valutazione fatta, dapprima, dai giudici di merito e, successivamente, dai giudici di legittimità circa il contenuto delle difese dell'Inchingolo. Contenuto che, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato. Orbene, nel caso di specie non sussiste alcun errore revocatorio. Il ricorrente, infatti, non allega alcun "errore di fatto" rilevante ai fini di una azione revocatoria ma ripropone le medesime censure già svolte dinanzi alla Corte di Cassazione, tutte riguardanti una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa. La Corte di Cassazione non ha giudicato sulla base di fatti ritenuti inesistenti, ma si è trovata a giudicare sulla base di elementi probatori che erano già stati tutti valutati dal giudice del merito. Ha conseguentemente ritenuto, in int; che tale rivalutazione non fosse consentita in sede di legittimità. E neppure sussiste l'omesso esame di censure proposte dal ricorrente come, appunto, quella di vizio di motivazione. La Corte di legittimità l'ha valutata ed esplicitamente ritenuta inammissibile alla luce dei nuovi limiti dettati dall'art. 360, n. 5 c.p.c. (Cass. S.U. n. 8053- 8054/2014).Infine, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4), deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini, e deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio (Cass.4456/2015). Pertanto, non essendosi il ricorrente attenuto ai suindicati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso per revocazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1
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