Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 392/1995
ECLI:IT:COST:1995:392
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha
impugnato gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4 della delibera
legislativa, approvata il 7 aprile 1995 (Interventi urgenti nel
Comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei
Ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Unione Europea.
Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e
dell'esercizio venatorio), per violazione degli artt. 3, 10, 25, 51 e
97 della Costituzione, nonché dell'art. 14 dello Statuto speciale
per la Regione Siciliana in relazione agli artt. 10 e 18 della legge
n. 157 del 1992.
Ad avviso del ricorrente, la prima delle disposizioni impugnate,
che prevede il rinvio delle elezioni amministrative di alcuni
consigli circoscrizionali, violerebbe gli artt. 3, 51 e 97 della
Costituzione, per il motivo che il legislatore non potrebbe
interrompere il procedimento elettorale se non in casi di eccezionale
gravità, ritenuti non sussistenti nel caso in esame. L'art. 13,
invece, detterebbe, seppure a termine, una disciplina dell'attività
venatoria, in contrasto con le norme fondamentali di riforma
economico-sociale contenute negli artt. 10 e 18 della legge n. 157
del 1992.
2. - [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, chiede che,
con riferimento all'art. 12, sia dichiarata cessata la materia del
contendere, e, nei confronti dell'art. 13, la non fondatezza.
La cessazione della materia del contendere è motivata con
riferimento al fatto che il ricorso ha impedito l'entrata in vigore
della norma di rinvio delle elezioni amministrative, che pertanto si
terranno nella data originariamente prevista. Per quanto riguarda
l'impugnazione dell'art. 13, la resistente sostiene che, poiché la
legislazione statale prevede che le regioni a statuto speciale si
adeguino entro il febbraio 1996 alla nuova legge sulla caccia (art.
29 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55), nessuna censura
potrebbe essere rivolta alla legge impugnata, che prevede
l'adeguamento entro il 31 gennaio 1996.
3. - [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 29 del 19
maggio 1955 è stata pubblicata la legge impugnata (legge regionale
18 maggio 1995, n. 41) omettendo le disposizioni oggetto della
presente impugnativa.
Successivamente, delle disposizioni impugnate è stata dichiarata
l'"abrogazione" da parte della legge regionale 25 maggio 1995, n. 48
(Abrogazione di norme in materia di: personale regionale e degli enti
locali; processi di mobilità degli operatori della formazione
professionale; garanzie occupazionali per il personale dei consorzi
di bonifica e dell'ESA; alloggi delle forze dell'ordine; rinvio
elezioni consigli circoscrizionali; disciplina transitoria della
caccia; provvedimenti in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago).
4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe
le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere.
Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale del Commissario
dello Stato sono gli artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4, della delibera
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995
(Interventi urgenti nel Comune di Messina da realizzare in occasione
della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione
Europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela
della fauna e dell'esercizio venatorio). Ad avviso del ricorrente,
tali disposizioni violerebbero gli artt. 3, 10, 25, 51 e 97 della
Costituzione, nonché l'art. 14 dello Statuto, per mancato rispetto
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale contenute negli
artt. 10 e 18 della legge n. 157 del 1992.
Come richiamato nelle premesse in fatto, il Presidente della
Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del presente giudizio, ha
promulgato la legge regionale 18 maggio 1995, n. 41, che, nel
recepire la delibera legislativa oggetto del presente ricorso, ha
omesso le disposizioni impugnate, delle quali, successivamente, è
stata dichiarata l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n.
48).
Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di
questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata
cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.
Il Presidente e redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]