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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04679/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Trieste ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità.

Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] etensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Anna [OSCURATO:PERSONA] rio u [OSCURATO:PERSONA] Ck',.C.;FLI.FH-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Trieste ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello (convertito in ricorso per cassazione) il difensore dell'imputato, denunziando vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] etensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Anna [OSCURATO:PERSONA] rio u [OSCURATO:PERSONA] Ck',.C.;FLI.FH-
Sentenza Cassazione n. 04679/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris