CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 92/RG 27633 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di an della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sono ripetitivi di doglianze già scrutinate dai Giudici di merito: la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale(doppia conforme), con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che le piantine di marjivana rivenute dagli agenti di Pg presso l'abitazione dell'imputato fossero a lui riconducibili e che la sostanza ricavata fosse destinata alla cessione (pagg. 7,8 e 9). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico, limitandosi a sollecitare una differente ed alternativa lettura delle informazioni probatorie. 2.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata derubricazione della ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n.309 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati e generici. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 10 ha puntualmente argomentato sulle ragioni del diniego. 3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11407MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1930/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27633/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 92/RG 27633 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di an della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sono ripetitivi di doglianze già scrutinate dai Giudici di merito: la Corte di appello, conformemente alla decisione del Tribunale(doppia conforme), con argomentazioni per nulla illogiche e saldamente ancorate al dato probatorio, ha ritenuto che le piantine di marjivana rivenute dagli agenti di Pg presso l'abitazione dell'imputato fossero a lui riconducibili e che la sostanza ricavata fosse destinata alla cessione (pagg. 7,8 e 9). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, con cui il ricorrente non si confronta in modo critico, limitandosi a sollecitare una differente ed alternativa lettura delle informazioni probatorie. 2.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi alla mancata derubricazione della ipotesi prevista dal comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n.309 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati e generici. Correttamente la Corte di appello ha rilevato che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell'imputato, ma deve essere fondata su elementi positivi, non emersi e non allegati; quanto alle ulteriori doglianze si tratta di motivi generici, prive della puntuale enunciazione dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che a pag. 10 ha puntualmente argomentato sulle ragioni del diniego. 3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M