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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14366/2026

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ce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 613/2020 della CORTE D’APPELLO DIBRESCIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1.

La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, haaccolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. aisensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall. ed ha, quindi, dichiarato, inriforma della sentenza appellata, l’inefficacia, rispetto alNumero registro generale 23953/2020Nu2m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026aveva proceduto, in periodo sospetto, al riscatto anticipatodell’automezzo che la convenuta VFS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. leaveva concesso in leasing, versando alla stessa, in data23/7/2013, la somma di €. 126.760,91.1.2.

La corte, in particolare, per quanto ancora importa,dopo aver in sostanza condiviso quanto accertato dal tribunale,e cioè che: - “il riscatto anticipato del veicolo … oggetto dellalocazione finanziaria … era stato … imposto ad [OSCURATO:SOCIETA] dallaimpresa [OSCURATO:PERSONA] … la quale aveva concluso con la fallitauna permuta nella quale immediato era stato il trasferimento delveicolo usato di Cairo, mentre la proprietà di quello di causa nonera stata trasferita da [OSCURATO:SOCIETA] a cagione della pendenza delleasing (è probabile che il possesso fosse stato tuttaviaassicurato all’acquirente)”; - “in presenza di canoni da tempoinsoluti e dell’imminente deposito della domanda di concordato,[OSCURATO:SOCIETA] e Cairo non trovavano di meglio che provvedere al riscattoanticipato” dell’automezzo “in locazione finanziaria, ponendoCairo a disposizione della (dipoi) fallita la somma necessaria incambio dell’acquisto di tre automezzi liberi da veicoli edipoteche”; ha ritenuto che: - l’operazione impugnata dalmediante pagamento della cospicua somma di €. 126.760,91,della proprietà di un automezzo, di rilevante valore economico,concessole in locazione finanziaria, dopo che la societàutilizzatrice, posta in liquidazione da circa sei mesi, a partiredalla messa in liquidazione non aveva più corrisposto il canonemensile di €. 4.825,23”, oltre IVA, “accumulando un arretrato di€. 31.457,28”, era “assolutamente anomala”, tanto più che nonerano emersi “indici di ripresa dell’attività economica” né erastata “seriamente prospettata l’eventualità di una imminenterevoca dello stato di liquidazione”; - l’anomalia dell’operazioneRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/2020Nu3m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026era, dunque, tale “da non potersi, obiettivamente, giustificare senon sul presupposto” del “ruolo assunto nella vicendadall’impresa Cairo”; - “in assenza di una massiccia immissionedi liquidità da parte di terzi”, infatti, “ben altra sarebbe stata lasoluzione proposta”, come, ad esempio, la cessione ad un terzodella locazione finanziaria; - “la concedente, nel momento in cuiandava a ricevere la somma di €. 126.760,91, a copertura deicanoni scaduti ed insoluti, di quelli a scadere, e del prezzo diopzione”, si era, dunque, “resa ben conto della probabileprovenienza della provvista da impresa terza, evidentementeinteressata all’acquisto, non potendosi comprendere altrimenticome avrebbe potuto l’originaria utilizzatrice, in liquidazione, eda mesi inadempiente nel pagamento di una somma di circa 5mila euro mensili, raccogliere tutti insieme, pur restando inliquidazione, ben 126 mila euro” ed era, di conseguenza,consapevole “della situazione di radicale ed irreversibileincapienza patrimoniale del solvens, presuntivamente ricavabile… in ragione del fatto che, non essendo l’utilizzatrice in grado dipagare ordinariamente il canone locatizio, ed essendo essa datempo in liquidazione, in nessun altro modo avrebbe potutocorrispondere così ingente somma di denaro se non grazie allaprovvista fornita da terza impresa (seppure ignota) qualeeffettiva interessata all’acquisto”.1.3.

La VFS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificatoil 22/9/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 16/7/2020.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificatoil 27/10/2020.1.5.

Il Presidente, con decreto del 18/6/2025, haproposto la definizione anticipata del ricorso.1.6.

La ricorrente ha chiesto la decisione.1.7.

Le parti hanno depositato memorie.Ric. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/2020Nu4m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con l’unico motivo articolato, la ricorrente,lamentando la violazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che lastessa, in qualità di concedente, era, al momento dell’operazioneimpugnata, a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versavala società poi fallita, omettendo, per contro, di considerare che:- il contratto di leasing, contrariamente a quanto ritenuto dallacorte d’appello, non era affatto nella fase iniziale, trovandosi, inrealtà, in prossimità della scadenza, essendo state pagatetrentacinque delle quarantasette rate previste, oltre all’acconto,pari al 15% del prezzo; - il valore di mercato del veicolo nelmese di luglio del 2013 era, inoltre, pari a non meno di €.135.000,00, oltre IVA, mentre l’utilizzatrice era nelle condizionidi poter acquistare il predetto veicolo con il versamento dellasomma di €. 76.995,09 oltre IVA, pari al credito residuocomprensivo della quota di riscatto; - la messa in liquidazionedella società, deliberata dai soci il 17/1/2013, e il mancato saldodi alcuni canoni nel periodo successivo allo scioglimento dellasocietà non erano, del resto, come aveva giustamente affermatodal tribunale, fatti idonei a dimostrare che la concedente fosse aconoscenza dello stato di insolvenza della utilizzatrice, ancheperché il contratto di leasing, al momento del riscatto delveicolo, non era stato risolto; - il riscatto anticipato del mezzo,cui la concedente non poteva legittimamente opporsi, nonpoteva, del resto, che essere giustificato dalla volontà dellasocietà, proprio perché in liquidazione, di cederlo a terzi, tantopiù a fronte dell’evidenziata differenza tra il prezzo di riscatto delbene e il valore commerciale dello stesso; - la provenienza dellesomme utilizzate per il riscatto da un terzo è, dunque, priva dirilevanza poiché l’evidente vantaggio economico derivanteRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re5gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026dall’esercizio del riscatto anticipato nell’ottica della successivaalienazione del mezzo rendeva, da punto di vista dellaconcedente, del tutto plausibile l’operazione in questione; - ilveicolo, del resto, solo fittiziamente è stato venduto il 5/8/2013dalla società poi fallita alla ditta Cairo per il prezzo di €.125.000,00, essendo stato, realtà, già venduto, il 21/4/2011,per il prezzo di €. 235.000,00 oltre IVA, e, dunque, prima delperiodo sospetto e con enorme vantaggio per l’attivitàliquidatoria della società poi fallita; - la società concedente,infine, non ha avuto alcuna contezza della situazione finanziariadella [OSCURATO:SOCIETA]. né degli accordi intercorsi tra la stessa e laditta Cairo, né ha partecipato attraverso contatti diretti conl’acquirente finale alla vendita del veicolo in favore diquest’ultimo; - il Fallimento, in definitiva, non ha assoltoall’onere di dimostrare, quanto meno in via presuntiva, laconoscenza dello stato d’insolvenza in capo all’accipiens, nonsussistendo, in realtà, alcun elemento, nemmeno indiziario, chepoteva o doveva condurre ad una simile conclusione.2.2.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, in effetti, hadedotto vizi di violazione di norme di legge sostanziale eprocessuale ma, nella sostanza, ha lamentato l’erronearicognizione dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte,hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi,ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenutoche la società convenuta era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui, al momento dell’impugnata operazione diriscatto, versava la società poi fallita.2.3.

La valutazione delle prove raccolte, comprese lepresunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, tuttavia, al pari della sceltadegli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logicocon cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto (Cass.Ric. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re6gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), un’attività riservatain via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito.2.4.

È vero che: - questa Corte può essere investita, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui ilgiudice di merito sia incorso nel considerare (o,simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione,cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia),e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti;- ove il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi econcordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c.elementi privi di quelle caratteristiche si deve, pertanto, ritenereche, a fronte della falsa applicazione di tale norma, il suoragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dalgiudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili allafattispecie astratta ivi descritta (Cass.

SU n. 1785 del 2018).2.5.

Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge”, che “vi sia stata da parte del giudice delmerito una macroscopica erronea individuazione della regolainferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo lamigliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una“conseguenza deduttiva probabilistica da una determinataRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re7gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.6.

L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti, diquelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione dellepredette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessicriteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito diapprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso algiudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo nonapparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi,insufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), non può essereoggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019;Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.7.

La critica al ragionamento presuntivo svolto dagiudice di merito, “quando (come nel caso in esame) siconcreta”: - “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto chele circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (eciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge alconcetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.8.

In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re8gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026un ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.9.

Si tratta di un sindacato (ammissibile a fronte delladichiarata valorizzazione da parte della corte d’appello dirisultanze istruttorie non completamente coincidenti con quelleutilizzate dal tribunale) che, a fronte dell’art. 360 n. 5 c.p.c., neltesto in vigore ratione temporis, risulta, tuttavia, percorribilesoltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso inesame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice dimerito abbia del tutto omesso l’esame (e cioè la “percezione”)di un fatto controverso, principale o (come nel caso dellepresunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe statodecisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di esseredella suddetta quaestio, sempre che: - tale fatto sia statodedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366 n.6 e 369 n. 4, c.p.c.) mediante l’indicazione dell’atto processualedal quale risulti la sua emergenza istruttoria e la suariproduzione (almeno nei suoi termini essenziali) in ricorso; - ilvizio non sia stato dedotto in termini di omessa valutazione diuna risultanza istruttoria, la quale non integra di per sé il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (Cass.

SU n. 8053 e 8054 del 2014, percome riprese in motivazione anche da Cass.

SU n. 1785 del2018).2.10.

La corte d’appello, invero, dopo aver valutato leprove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto, prendendocosì in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domandaRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re9gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026proposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca delpagamento eseguito dalla società poi fallita in periodo sospetto)e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine aglistessi in modo nient’affatto apparente, perplesso ocontraddittorio, che la società convenuta, come emerge dagliindizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava al momentodell’operazione impugnata.2.11.

Ed una volta ritenuto in fatto (con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice dimerito ha del tutto omesso di valutare, nonostante la loroemergenza, doverosamente esposta in ricorso, dagli atti delgiudizio, uno o più fatti storici controversi e decisivi) che lacreditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui sitrovava la debitrice poi fallita nel momento in cui ha ricevuto daquest’ultima il pagamento impugnato, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che la stessa corte haconseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento delladomanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, allarevoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamentoeseguito in periodo sospetto dalla società poi fallita in favoredella convenuta in funzione del riscatto anticipatodell’automezzo concesso in leasing da quest’ultima).2.12.

Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021)Ric. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero 1reg0is tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutatinecessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel lorocomplesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens,facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza(rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente adoperare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023): come,appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice dimerito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione dellepresunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116,comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma1°, c.c.), ha ritenuto, traendone una conseguenza deduttivaprobabilistica tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti ingiudizio, come la ricezione da parte della concedente della“somma di €. 126.760,91, a copertura dei canoni scaduti edinsoluti, di quelli a scadere, e del prezzo di opzione” e laconsapevolezza da parte della stessa della “probabileprovenienza della provvista da impresa terza, evidentementeinteressata all’acquisto” (“non potendosi comprendere altrimenticome avrebbe potuto l’originaria utilizzatrice, in liquidazione, eda mesi inadempiente nel pagamento di una somma di circa 5mila euro mensili, raccogliere tutti insieme, pur restando inliquidazione, ben 126 mila euro”), concorrevano a dimostrareche l’accipiens, nel momento in cui ha ricevuto il versamento delprezzo del riscatto anticipato, era a conoscenza della “situazionedi radicale ed irreversibile incapienza patrimoniale” in cui sitrovava la debitrice (la quale, “non essendo … in grado di pagareordinariamente il canone locatizio, ed essedo essa da tempo inliquidazione, in nessun altro modo avrebbe potuto corrisponderecosì ingente somma di denaro se non grazie alla provvista fornitada terza impresa (seppure ignota) quale effettiva interessataRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/20201Nu1m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026all’acquisto”), e, dunque, dello stato d’insolvenza in cui la stessa,in quel momento, versava.3.

Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5.

La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00.6.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00 di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, della somma equitativamente determinata di€. 7.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto chesussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/20201Nu2m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 613/2020 della CORTE D’APPELLO DIBRESCIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, haaccolto la domanda proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. aisensi dell’art. 67, comma 2°, l.fall. ed ha, quindi, dichiarato, inriforma della sentenza appellata, l’inefficacia, rispetto alNumero registro generale 23953/2020Nu2m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026aveva proceduto, in periodo sospetto, al riscatto anticipatodell’automezzo che la convenuta VFS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. leaveva concesso in leasing, versando alla stessa, in data23/7/2013, la somma di €. 126.760,91.1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora importa,dopo aver in sostanza condiviso quanto accertato dal tribunale,e cioè che: - “il riscatto anticipato del veicolo … oggetto dellalocazione finanziaria … era stato … imposto ad [OSCURATO:SOCIETA] dallaimpresa [OSCURATO:PERSONA] … la quale aveva concluso con la fallitauna permuta nella quale immediato era stato il trasferimento delveicolo usato di Cairo, mentre la proprietà di quello di causa nonera stata trasferita da [OSCURATO:SOCIETA] a cagione della pendenza delleasing (è probabile che il possesso fosse stato tuttaviaassicurato all’acquirente)”; - “in presenza di canoni da tempoinsoluti e dell’imminente deposito della domanda di concordato,[OSCURATO:SOCIETA] e Cairo non trovavano di meglio che provvedere al riscattoanticipato” dell’automezzo “in locazione finanziaria, ponendoCairo a disposizione della (dipoi) fallita la somma necessaria incambio dell’acquisto di tre automezzi liberi da veicoli edipoteche”; ha ritenuto che: - l’operazione impugnata dalmediante pagamento della cospicua somma di €. 126.760,91,della proprietà di un automezzo, di rilevante valore economico,concessole in locazione finanziaria, dopo che la societàutilizzatrice, posta in liquidazione da circa sei mesi, a partiredalla messa in liquidazione non aveva più corrisposto il canonemensile di €. 4.825,23”, oltre IVA, “accumulando un arretrato di€. 31.457,28”, era “assolutamente anomala”, tanto più che nonerano emersi “indici di ripresa dell’attività economica” né erastata “seriamente prospettata l’eventualità di una imminenterevoca dello stato di liquidazione”; - l’anomalia dell’operazioneRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/2020Nu3m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026era, dunque, tale “da non potersi, obiettivamente, giustificare senon sul presupposto” del “ruolo assunto nella vicendadall’impresa Cairo”; - “in assenza di una massiccia immissionedi liquidità da parte di terzi”, infatti, “ben altra sarebbe stata lasoluzione proposta”, come, ad esempio, la cessione ad un terzodella locazione finanziaria; - “la concedente, nel momento in cuiandava a ricevere la somma di €. 126.760,91, a copertura deicanoni scaduti ed insoluti, di quelli a scadere, e del prezzo diopzione”, si era, dunque, “resa ben conto della probabileprovenienza della provvista da impresa terza, evidentementeinteressata all’acquisto, non potendosi comprendere altrimenticome avrebbe potuto l’originaria utilizzatrice, in liquidazione, eda mesi inadempiente nel pagamento di una somma di circa 5mila euro mensili, raccogliere tutti insieme, pur restando inliquidazione, ben 126 mila euro” ed era, di conseguenza,consapevole “della situazione di radicale ed irreversibileincapienza patrimoniale del solvens, presuntivamente ricavabile… in ragione del fatto che, non essendo l’utilizzatrice in grado dipagare ordinariamente il canone locatizio, ed essendo essa datempo in liquidazione, in nessun altro modo avrebbe potutocorrispondere così ingente somma di denaro se non grazie allaprovvista fornita da terza impresa (seppure ignota) qualeeffettiva interessata all’acquisto”.1.3. La VFS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificatoil 22/9/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dellasentenza, documentandone la notifica in data 16/7/2020.1.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificatoil 27/10/2020.1.5. Il Presidente, con decreto del 18/6/2025, haproposto la definizione anticipata del ricorso.1.6. La ricorrente ha chiesto la decisione.1.7. Le parti hanno depositato memorie.Ric. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/2020Nu4m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente,lamentando la violazione dell’art. 67, comma 2°, l.fall., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che lastessa, in qualità di concedente, era, al momento dell’operazioneimpugnata, a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versavala società poi fallita, omettendo, per contro, di considerare che:- il contratto di leasing, contrariamente a quanto ritenuto dallacorte d’appello, non era affatto nella fase iniziale, trovandosi, inrealtà, in prossimità della scadenza, essendo state pagatetrentacinque delle quarantasette rate previste, oltre all’acconto,pari al 15% del prezzo; - il valore di mercato del veicolo nelmese di luglio del 2013 era, inoltre, pari a non meno di €.135.000,00, oltre IVA, mentre l’utilizzatrice era nelle condizionidi poter acquistare il predetto veicolo con il versamento dellasomma di €. 76.995,09 oltre IVA, pari al credito residuocomprensivo della quota di riscatto; - la messa in liquidazionedella società, deliberata dai soci il 17/1/2013, e il mancato saldodi alcuni canoni nel periodo successivo allo scioglimento dellasocietà non erano, del resto, come aveva giustamente affermatodal tribunale, fatti idonei a dimostrare che la concedente fosse aconoscenza dello stato di insolvenza della utilizzatrice, ancheperché il contratto di leasing, al momento del riscatto delveicolo, non era stato risolto; - il riscatto anticipato del mezzo,cui la concedente non poteva legittimamente opporsi, nonpoteva, del resto, che essere giustificato dalla volontà dellasocietà, proprio perché in liquidazione, di cederlo a terzi, tantopiù a fronte dell’evidenziata differenza tra il prezzo di riscatto delbene e il valore commerciale dello stesso; - la provenienza dellesomme utilizzate per il riscatto da un terzo è, dunque, priva dirilevanza poiché l’evidente vantaggio economico derivanteRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re5gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026dall’esercizio del riscatto anticipato nell’ottica della successivaalienazione del mezzo rendeva, da punto di vista dellaconcedente, del tutto plausibile l’operazione in questione; - ilveicolo, del resto, solo fittiziamente è stato venduto il 5/8/2013dalla società poi fallita alla ditta Cairo per il prezzo di €.125.000,00, essendo stato, realtà, già venduto, il 21/4/2011,per il prezzo di €. 235.000,00 oltre IVA, e, dunque, prima delperiodo sospetto e con enorme vantaggio per l’attivitàliquidatoria della società poi fallita; - la società concedente,infine, non ha avuto alcuna contezza della situazione finanziariadella [OSCURATO:SOCIETA]. né degli accordi intercorsi tra la stessa e laditta Cairo, né ha partecipato attraverso contatti diretti conl’acquirente finale alla vendita del veicolo in favore diquest’ultimo; - il Fallimento, in definitiva, non ha assoltoall’onere di dimostrare, quanto meno in via presuntiva, laconoscenza dello stato d’insolvenza in capo all’accipiens, nonsussistendo, in realtà, alcun elemento, nemmeno indiziario, chepoteva o doveva condurre ad una simile conclusione.2.2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, in effetti, hadedotto vizi di violazione di norme di legge sostanziale eprocessuale ma, nella sostanza, ha lamentato l’erronearicognizione dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte,hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi,ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenutoche la società convenuta era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui, al momento dell’impugnata operazione diriscatto, versava la società poi fallita.2.3. La valutazione delle prove raccolte, comprese lepresunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 1234 del 2019), costituisce, tuttavia, al pari della sceltadegli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logicocon cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto (Cass.Ric. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re6gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), un’attività riservatain via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice dimerito.2.4. È vero che: - questa Corte può essere investita, aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui ilgiudice di merito sia incorso nel considerare (o,simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione,cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia),e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriorirequisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma1°, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti;- ove il giudice di merito qualifichi come gravi, precisi econcordanti fatti che non siano invece rispondenti a queicaratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c.elementi privi di quelle caratteristiche si deve, pertanto, ritenereche, a fronte della falsa applicazione di tale norma, il suoragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazionecontrollare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essereapplicata esattamente a livello di proclamazione astratta dalgiudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione afattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili allafattispecie astratta ivi descritta (Cass. SU n. 1785 del 2018).2.5. Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciaremargini di intervento da parte del giudice di legittimità, neitermini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsaapplicazione di legge”, che “vi sia stata da parte del giudice delmerito una macroscopica erronea individuazione della regolainferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo lamigliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una“conseguenza deduttiva probabilistica da una determinataRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re7gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, inmotiv.).2.6. L’individuazione e la selezione, tra i fatti noti, diquelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione dellepredette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto delragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessicriteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito diapprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso algiudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo nonapparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi,insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essereoggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019;Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.7. La critica al ragionamento presuntivo svolto dagiudice di merito, “quando (come nel caso in esame) siconcreta”: - “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto chele circostanze fattuali - in relazione alle quali il ragionamentopresuntivo è stato enunciato dal giudice di merito - avrebberodovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice dimerito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneonell’applicare il ragionamento presuntivo)”; - “o nella meraprospettazione di una inferenza probabilistica semplicementediversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (eciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stessecircostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quantose basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge alconcetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1°, c.c.(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.8. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tuttaevidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione dellaquaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversaricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura inRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re8gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026un ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n.3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1°, c.c.)ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazionedel giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta(Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).2.9. Si tratta di un sindacato (ammissibile a fronte delladichiarata valorizzazione da parte della corte d’appello dirisultanze istruttorie non completamente coincidenti con quelleutilizzate dal tribunale) che, a fronte dell’art. 360 n. 5 c.p.c., neltesto in vigore ratione temporis, risulta, tuttavia, percorribilesoltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso inesame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice dimerito abbia del tutto omesso l’esame (e cioè la “percezione”)di un fatto controverso, principale o (come nel caso dellepresunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe statodecisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di esseredella suddetta quaestio, sempre che: - tale fatto sia statodedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366 n.6 e 369 n. 4, c.p.c.) mediante l’indicazione dell’atto processualedal quale risulti la sua emergenza istruttoria e la suariproduzione (almeno nei suoi termini essenziali) in ricorso; - ilvizio non sia stato dedotto in termini di omessa valutazione diuna risultanza istruttoria, la quale non integra di per sé il viziodi omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, percome riprese in motivazione anche da Cass. SU n. 1785 del2018).2.10. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato leprove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto, prendendocosì in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domandaRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero re9gis tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026proposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca delpagamento eseguito dalla società poi fallita in periodo sospetto)e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine aglistessi in modo nient’affatto apparente, perplesso ocontraddittorio, che la società convenuta, come emerge dagliindizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dello statod’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava al momentodell’operazione impugnata.2.11. Ed una volta ritenuto in fatto (con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice dimerito ha del tutto omesso di valutare, nonostante la loroemergenza, doverosamente esposta in ricorso, dagli atti delgiudizio, uno o più fatti storici controversi e decisivi) che lacreditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui sitrovava la debitrice poi fallita nel momento in cui ha ricevuto daquest’ultima il pagamento impugnato, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che la stessa corte haconseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento delladomanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, allarevoca, a norma dell’art. 67, comma 2°, l.fall., del pagamentoeseguito in periodo sospetto dalla società poi fallita in favoredella convenuta in funzione del riscatto anticipatodell’automezzo concesso in leasing da quest’ultima).2.12. Se, infatti, è vero che, ai fini della revocafallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenzadell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini dellarevocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramentepotenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che laprova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essereanche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.,mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021)Ric. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero 1reg0is tro generale 23953/2020Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutatinecessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel lorocomplesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens,facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza(rapportata anche alle sue qualità personali e professionali,nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente adoperare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori delladecozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023): come,appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice dimerito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione dellepresunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116,comma 1°, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma1°, c.c.), ha ritenuto, traendone una conseguenza deduttivaprobabilistica tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti ingiudizio, come la ricezione da parte della concedente della“somma di €. 126.760,91, a copertura dei canoni scaduti edinsoluti, di quelli a scadere, e del prezzo di opzione” e laconsapevolezza da parte della stessa della “probabileprovenienza della provvista da impresa terza, evidentementeinteressata all’acquisto” (“non potendosi comprendere altrimenticome avrebbe potuto l’originaria utilizzatrice, in liquidazione, eda mesi inadempiente nel pagamento di una somma di circa 5mila euro mensili, raccogliere tutti insieme, pur restando inliquidazione, ben 126 mila euro”), concorrevano a dimostrareche l’accipiens, nel momento in cui ha ricevuto il versamento delprezzo del riscatto anticipato, era a conoscenza della “situazionedi radicale ed irreversibile incapienza patrimoniale” in cui sitrovava la debitrice (la quale, “non essendo … in grado di pagareordinariamente il canone locatizio, ed essedo essa da tempo inliquidazione, in nessun altro modo avrebbe potuto corrisponderecosì ingente somma di denaro se non grazie alla provvista fornitada terza impresa (seppure ignota) quale effettiva interessataRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/20201Nu1m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026all’acquisto”), e, dunque, dello stato d’insolvenza in cui la stessa,in quel momento, versava.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta,però, le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 7.200,00 di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, della somma equitativamente determinata di€. 7.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà atto chesussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 23953/20201Nu2m ero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 14366/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2020 n. 23953 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026
Sentenza Cassazione n. 14366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris