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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2025

Cassazione n. 21891/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HWAZZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 4 marzo 2025, applicava la pena concordata con il Pubblico Ministero scaligero in ordine ai reati di tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge per omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per un motivo non consentito.

Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

4. In conclusione, l'impugnazione è inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il C nsigliere Est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05HWAZZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Verona, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 4 marzo 2025, applicava la pena concordata con il Pubblico Ministero scaligero in ordine ai reati di tentata rapina, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge per omessa valutazione delle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato per un motivo non consentito. Infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). 4. In conclusione, l'impugnazione è inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il C nsigliere Est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21891/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris