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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 38096/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2205/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Val di Sangro n. 82; –ricorrenti – contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1231/2015 pubblicata il 16 febbraio 2016, R.G. n. 280/2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Pubblico impiego Personale ATA Giudizio di rinvio Tributi locali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno convenuto il MIUR davanti al Tribunale di Ferrara con ricorso depositato il 2 gennaio 2003.

Essi hanno esposto che: avevano fatto parte del personale ATA dipendente della Provincia di Ferrarasino al 31 dicembre 1999; erano stati trasferiti dal 1° ottobre 2000 alle dipendenze del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999.

I ricorrenti hanno chiesto che: -fosse loro riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1999 presso l’Ente locale di provenienza e l’inquadramento nelle qualifiche e nei profili professionali corrispondenti a quelli previgenti all’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999; - fosse dichiarato il loro inquadramento nei ruoli dell’amministrazione statale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei detti profili; - fosse loro ric onosciuta l’intera anzianità maturata nei ruoli dell’Ente locale di provenienza, con esclusione del criterio della temporizzazione, con annullamento e/o disapplicazione del d.m. 5 aprile 2001 che tale criterio prescriveva; - fosse accertato il loro dirit to alla corresponsione degli emolumenti economici non goduti, con interessi e rivalutazione, con condanna della P.A. al relativo pagamento; -fosse condannato il MIUR al risarcimento dei danni patiti.Il Tribunale di Ferrara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 378/05, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella qualifica e profilo corrispondenti, con esclusione del criterio della temporizzazione, ed alla corresponsione degli emolumenti economici non goduti, con interessi e rivalutazione.

Il MIUR ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 748/09, ha accolto, rigettando le domande dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 5416/13, ha accolto, cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano.

La Corte d’appello di Milano, nel contradditorio delle parti, con sentenza n. 1231/15, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che essi non avevano né allegato né dimostrato di avere subito in concreto un effettivo peggioramento retributivo in seguito al passaggio alle dipendenze di un’amministrazione statale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi.

Il MIUR non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della normativa relativa alle modalità di trasferimento ed inquadramento del personale ATA ex art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 ed accordo stipulato tra l’ARAN e le OO.SS. in data 20 luglio 2000, applicato dal Ministero con d.m. 514 del 2001, sul punto relativo al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell’anzianità di servizio maturata.

In particolare, essi contestano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell’ampia attività istruttoria svolta in primo grado e, soprattutto, della CTU sulla base della quale era stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Ferrara, e che non abbia attivato i propri poteri (istruttori) d’ufficio.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno riportato neppure in sintesi il contenuto della citata CTU, rendendo impossibile a questo Collegio la valutazione della rilevanza della stessa ai fini della decisione della Corte d’appello di Milano.

Inoltre, il giudice di secondo grado ha specificamente accertato che i ricorrenti non avevano né dedotto né provato di avere subito in concreto siffatto signific ativo peggioramento delle loro condizioni retributive rispetto a quelle immediatamente antecedenti al loro trasferimento, ma che , al contrario , avevano evidenziato di avere mantenuto “lo stipendio già in godimento senza subire alcun peggioramento retributivo, essendo stato il loro trattamento determinato mediante l’attribuzione a ciascuno di essi di un assegno ad personam”.

Queste ultime considerazioni della Corte territoriale non sono state specificamente contestate dai ricorrenti, che si sono limitati a criticare il riferimento della Corte d’appello di Milano ad un precedente non del tutto pertinente e a sostenere che il giudice di secondo grado avesse la possibilità di decidere la causa utilizzando la menzionata CTU.

Peraltro, gli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur non riportando, come detto, il contenuto della perizia d’ufficio, hanno esposto, a pag. 4 del loro ricorso, che detta CTU era stata disposta per “determinare le differenze retributive tra quanto percepito fino al 31 agosto 2002 e quanto spettante ai ricorrenti in forza dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente provinciale, nonché le differenze in termini di buona uscita e trattamento pensionistico”.

Questa impostazione, però, non è conforme al decisum della Corte di cassazione n. 5416/13 , a sua volta basato sulla giurisprudenza unionale ( CGUE , Scattolon contro Ministero dell’Istruzione, C-108/2010), che aveva imposto di accertare se vi fosse stato un peggioramento retributivo sostanziale in senso globale, operando un confronto all’atto del trasferimento (avvenuto, per ammissione dei ricorrenti, nel 2000).

La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che (Cass., Sez.L, n. 8968 del 31 marzo 2021) la procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale ATA dell’amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell’art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all’anzianità di servizio.Ne deriva che la CTU di primo grado non sarebbe stata comunque idonea a consentire alla Corte d’appello di Milano di decidere la causa in senso favorevole ai ricorrenti.

Priva di pregio è, poi, la contestazione della mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio della Corte territoriale, venendo in rilievo un potere discrezionale del giudice del merito. 2)Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo del giudizio, perché la decisione di appello sarebbe stata redatta per mezzo di un acritico riferimento ad un precedente della Corte d’appello di Milano.

La doglianza è infondata.

La Corte d’appello di Milano ha chiaramente esposto le ragioni del suo convincimento, non limitandosi a fare propria la motivazione del precedente da essa menzionato, ma indicando i difetti a livello di allegazione e prova delle richieste dei ricorrenti.

Questi ultimi piuttosto contestano, con il loro gravame, una complessiva insufficienza o contraddittorietà della motivazione che, però, non può essere motivo di ricorso per cassazione (Cass., SU, n. 8053 del 7 aprile 2014). 3)In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, pertanto, non occorre disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all’[OSCURATO:PERSONA] anziché a quella Generale dello Stato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, inparticolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che l’adempimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/2013, Cass. n. 12515/2018, Cass. n. 33557/2018, Cass. n. 33399/2019).

La mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificatoversato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2205/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via Val di Sangro n. 82; –ricorrenti – contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1231/2015 pubblicata il 16 febbraio 2016, R.G. n. 280/2014 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Pubblico impiego Personale ATA Giudizio di rinvio Tributi locali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno convenuto il MIUR davanti al Tribunale di Ferrara con ricorso depositato il 2 gennaio 2003. Essi hanno esposto che: avevano fatto parte del personale ATA dipendente della Provincia di Ferrarasino al 31 dicembre 1999; erano stati trasferiti dal 1° ottobre 2000 alle dipendenze del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 8 della legge n. 124 del 1999. I ricorrenti hanno chiesto che: -fosse loro riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l’anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1999 presso l’Ente locale di provenienza e l’inquadramento nelle qualifiche e nei profili professionali corrispondenti a quelli previgenti all’entrata in vigore della legge n. 124 del 1999; - fosse dichiarato il loro inquadramento nei ruoli dell’amministrazione statale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei detti profili; - fosse loro ric onosciuta l’intera anzianità maturata nei ruoli dell’Ente locale di provenienza, con esclusione del criterio della temporizzazione, con annullamento e/o disapplicazione del d.m. 5 aprile 2001 che tale criterio prescriveva; - fosse accertato il loro dirit to alla corresponsione degli emolumenti economici non goduti, con interessi e rivalutazione, con condanna della P.A. al relativo pagamento; -fosse condannato il MIUR al risarcimento dei danni patiti.Il Tribunale di Ferrara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 378/05, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella qualifica e profilo corrispondenti, con esclusione del criterio della temporizzazione, ed alla corresponsione degli emolumenti economici non goduti, con interessi e rivalutazione. Il MIUR ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 748/09, ha accolto, rigettando le domande dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con sentenza n. 5416/13, ha accolto, cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano. La Corte d’appello di Milano, nel contradditorio delle parti, con sentenza n. 1231/15, ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’assunto che essi non avevano né allegato né dimostrato di avere subito in concreto un effettivo peggioramento retributivo in seguito al passaggio alle dipendenze di un’amministrazione statale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. Il MIUR non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione della normativa relativa alle modalità di trasferimento ed inquadramento del personale ATA ex art. 8, comma 2, legge n. 124 del 1999 ed accordo stipulato tra l’ARAN e le OO.SS. in data 20 luglio 2000, applicato dal Ministero con d.m. 514 del 2001, sul punto relativo al riconoscimento ai fini economici e giuridici dell’anzianità di servizio maturata. In particolare, essi contestano che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell’ampia attività istruttoria svolta in primo grado e, soprattutto, della CTU sulla base della quale era stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Ferrara, e che non abbia attivato i propri poteri (istruttori) d’ufficio. La doglianza è inammissibile. Infatti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno riportato neppure in sintesi il contenuto della citata CTU, rendendo impossibile a questo Collegio la valutazione della rilevanza della stessa ai fini della decisione della Corte d’appello di Milano. Inoltre, il giudice di secondo grado ha specificamente accertato che i ricorrenti non avevano né dedotto né provato di avere subito in concreto siffatto signific ativo peggioramento delle loro condizioni retributive rispetto a quelle immediatamente antecedenti al loro trasferimento, ma che , al contrario , avevano evidenziato di avere mantenuto “lo stipendio già in godimento senza subire alcun peggioramento retributivo, essendo stato il loro trattamento determinato mediante l’attribuzione a ciascuno di essi di un assegno ad personam”. Queste ultime considerazioni della Corte territoriale non sono state specificamente contestate dai ricorrenti, che si sono limitati a criticare il riferimento della Corte d’appello di Milano ad un precedente non del tutto pertinente e a sostenere che il giudice di secondo grado avesse la possibilità di decidere la causa utilizzando la menzionata CTU. Peraltro, gli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur non riportando, come detto, il contenuto della perizia d’ufficio, hanno esposto, a pag. 4 del loro ricorso, che detta CTU era stata disposta per “determinare le differenze retributive tra quanto percepito fino al 31 agosto 2002 e quanto spettante ai ricorrenti in forza dell’anzianità di servizio maturata presso l’Ente provinciale, nonché le differenze in termini di buona uscita e trattamento pensionistico”. Questa impostazione, però, non è conforme al decisum della Corte di cassazione n. 5416/13 , a sua volta basato sulla giurisprudenza unionale ( CGUE , Scattolon contro Ministero dell’Istruzione, C-108/2010), che aveva imposto di accertare se vi fosse stato un peggioramento retributivo sostanziale in senso globale, operando un confronto all’atto del trasferimento (avvenuto, per ammissione dei ricorrenti, nel 2000). La stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che (Cass., Sez.L, n. 8968 del 31 marzo 2021) la procedura di passaggio del personale degli enti locali nel ruolo del personale ATA dell’amministrazione scolastica statale costituisce un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva n. 77/187/CE, trasfusa, unitamente alla direttiva n. 98/50/CE, in quella n. 2001/23/CE, con la conseguenza che tale passaggio non può determinare per il lavoratore trasferito, ai sensi dell’art. 3 della direttiva n. 77/187/CE, condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle godute in precedenza, secondo una valutazione comparativa da compiersi all’atto del trasferimento, in relazione al trattamento retributivo globale, compresi gli istituti e le voci erogati con continuità, ancorché non legati all’anzianità di servizio.Ne deriva che la CTU di primo grado non sarebbe stata comunque idonea a consentire alla Corte d’appello di Milano di decidere la causa in senso favorevole ai ricorrenti. Priva di pregio è, poi, la contestazione della mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio della Corte territoriale, venendo in rilievo un potere discrezionale del giudice del merito. 2)Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo del giudizio, perché la decisione di appello sarebbe stata redatta per mezzo di un acritico riferimento ad un precedente della Corte d’appello di Milano. La doglianza è infondata. La Corte d’appello di Milano ha chiaramente esposto le ragioni del suo convincimento, non limitandosi a fare propria la motivazione del precedente da essa menzionato, ma indicando i difetti a livello di allegazione e prova delle richieste dei ricorrenti. Questi ultimi piuttosto contestano, con il loro gravame, una complessiva insufficienza o contraddittorietà della motivazione che, però, non può essere motivo di ricorso per cassazione (Cass., SU, n. 8053 del 7 aprile 2014). 3)In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato e, pertanto, non occorre disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all’[OSCURATO:PERSONA] anziché a quella Generale dello Stato. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, inparticolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che l’adempimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/2013, Cass. n. 12515/2018, Cass. n. 33557/2018, Cass. n. 33399/2019). La mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per dichiarare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificatoversato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo
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