CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
69H974I) unitamente agli avvocatiBUSSOLETTI MARIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.Data pubblicazione 12/04/20266567/2022 depositata il 20/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:PERSONA] ha somministrato forniture di prodottipetroliferi in favore di [OSCURATO:PERSONA], anche durante il periodo in cuiquest'ultima società era sottoposta a sequestro, o meglio, erasottoposta a sequestro la quota di uno dei suoi soci.Poiché a tale fornitura non ha fatto seguito alcun pagamento, laMaxcom Petroli ha ottenuto decreto ingiuntivo per la somma di628826,11 euro, a cui ha fatto seguito l'opposizione di EWA Oil.Con tale opposizione la società ha tra l'altro eccepito che il creditonon poteva essere opposto alla procedura di amministrazionegiudiziaria, ed inoltre che la richiesta di fornitura non era avvenutasecondo le indicazioni date dalla stessa amministrazione, ossiamediante email e non mediante fax.Nelle more, con sentenza della Corte di Appello di Napoli del maggio2013, è stato revocato il sequestro sui beni e sulle azioni di VincenzoSalzillo, il socio della [OSCURATO:PERSONA], ed è dunque venuta a cessare laprocedura di amministrazione giudiziaria.Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione sul presupposto chela semplice fattura non era prova del credito, e che comunquel'ordine non era avvenuto per email. Tale decisione è statainteramente riformata dalla Corte di Appello, che, rigettatal'opposizione, ha confermato il decreto ingiuntivo.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e questa Corte, conordinanza 39231/21, ha annullato su una specifica questione, ossiaper dire che, in caso di amministrazione giudiziaria, i poteri digestione sono interamente affidati agli amministratori giudiziari enon residua alcun potere per gli amministratori della società.2 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026Riassunta la causa, la Corte di Appello ha rigettato la domanda, ossiaData pubblicazione 12/04/2026ha accolto l'opposizione, negando il credito.In particolare, la Corte di Appello di Roma, in sede di rinvio, ha presoannullamento, e, sul presupposto dunque che i poteri di gestionedella società erano del tutto ed interamente in capo agliamministratori giudiziari, e non già a quelli sociali, ha ritenuto chel'ordinativo di carburante andasse effettuato secondo le modalitàindicate dai primi, vale a dire mediante email. Poiché invecel'ordinativo è stato effettuato in maniera diversa, allora non potevadirsi perfezionato alcun accordo.Inoltre, la Corte di Appello ha ritenuto ormai coperte da giudicato lealtre domande, che pure la Maxom aveva fatto nelle fasi precedenti.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la MacxomPetroli, con quindici motivi di ricorso, di cui ha chiesto il rigetto laEWA [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- I motivi di ricorso sono quindici.I primi undici attengono ad una medesima questione: la corted’appello ha preso atto del principio di diritto secondo il quale,quando una società è sottoposta ad amministrazione giudiziaria, nonopera una duplice amministrazione, quella dei soci e quella degliamministratori giudiziari, in quanto la società è amministrata solo daquesti ultimi.Ma, preso atto di ciò, ha dunque concluso che, poiché gliamministratori giudiziari avevano indicato una certa modalità con cuiin futuro essi avrebbero fatto gli ordinativi (per email) solo quellamodalità poteva dar luogo ad ordinativi legittimi, con la conseguenzache ogni altra forma di ordinativo non era valida e non dava dirittoal corrispettivo, e con la conseguenza che tutte le altre questioni chela ricorrente aveva posto circa la validità dell’ordinativo, a3 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026prescindere dalle indicazioni date dagli amministratori giudiziari,Data pubblicazione 12/04/2026sono state ritenute non valutabili, ed inammissibili.1.1- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.384 c.p.c.Secondo la ricorrente, questa Corte, accogliendo il ricorso, ha solofissato il principio per cui la società non poteva considerarsi soggettaa due amministrazioni contemporaneamente (cd "doppio binario"):quella dei soci amministratori e quella degli amministratori giudiziari.In realtà era esclusivamente soggetta a quest'ultimi.assorbite tutte le altre questioni, oggetto degli altri motivi.Secondo la corte d’appello, invece, le questioni dichiarate assorbitenon erano più proponibili.La ricorrente ritiene tale ratio errata ed in diretta violazione delprincipio di diritto che, invece, dichiarando le questioni assorbite, leha rimesse al merito, perché, per l’appunto, venissero esaminate.2.- Anche con il secondo motivo si prospetta violazione dell’art. 384c.p.c.Dal principio di diritto sopra esposto, la corte d’appello ha ricavatoche dunque gli ordini andavano fatti secondo le indicazioni degliamministratori giudiziari, e che ogni altra modalità di propostacontrattuale (o di accettazione) era inidonea, così precludendol'esame delle questioni, pure poste dalla società ricorrente, circa, perl'appunto, l'avvenuto perfezionamento del contratto.Scrive infatti il giudice del rinvio che sono prive di rilevanza tuttele argomentazioni spese dalla Maxcom (peraltro già esposte neiprecedenti gradi di giudizio e affrontate dai giudici nella varie fasi digiudizio), in ordine alla possibilità di ravvisare la sussistenza di prassicontrarie (che, se accertate, sarebbero state frutto di atteggiamentiquanto meno colposi da parte della Maxcom), mediante laproduzione di documentazione asseritamente attestante l’avvenutafornitura di carburante (p. 10).4 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026Secondo la ricorrente la corte d’appello, in sede di rinvio, ha trattoData pubblicazione 12/04/2026da quel principio di diritto la conclusione che dunque le modalità diperfezionamento del contratto indicate dagli amministratorigiudiziari fossero vincolanti, e che fosse precluso accertare se ilcontratto si fosse comunque perfezionato altrimenti.Senza peraltro tenere conto che la questione dell'avvenutoperfezionamento dell'ordine era stata posta a questa Corte nelprecedente ricorso, ed era stata dichiarata assorbita.Conclude dunque la ricorrente: Di qui il vizio della SentenzaImpugnata per contrasto con l’art. 384 c.p.c., per aver disattesol’Ordinanza di Rinvio, ritenendo l’irrilevanza di «tutte leargomentazioni spese dalla Maxcom» per imputare, comunque, allasocietà soggetta ad amministrazione giudiziale gli ordini emessi e leforniture intervenute (p. 23 del ricorso).3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 132c.p.c.Sostiene il ricorrente che, ad ogni modo, l'affermazione secondo cuile indicazioni date dagli amministratori giudiziari circa le modalità diperfezionamento dell'ordine (rectius, del contratto) è apodittica; nonè detto perché quelle modalità siano legittime.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono inammissibili.A prescindere dal rilievo che la corte di appello ha esaminato laquestione ritenendola nuovamente assorbita, resta il fatto cheaccertare se e come si è perfezionato un contratto è questione difatto rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qui nonsindacabile se non peer difetto assoluto di motivazione, che però,pur se censurato espressamente con il terzo motivo, non èravvisabile, in quanto i giudici di merito enunciano un principio didiritto chiaro ed argomentato: che il contratto poteva perfezionarsisolo seguendo le indicazioni dei commissari della società, che erano5 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026gli amministratori del momento, e dunque gli organi preposti aData pubblicazione 12/04/2026manifestare all’esterno la volontà della società stessa.In ciò non c’è violazione del principio di diritto in sede di rinvio,poiché questa Corte, nell’annullamento precedente, si era limitata aprecisare che durante il commissariamento, la società èamministrata solo dai commissari e non anche, in aggiunta ad essi,dai soci. Restava dunque aperta la questione se il contratto potevadirsi concluso secondo le istruzioni date dai commissari, che è ciòche ha costituito accertamento da parte dei giudici di rinvio.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione degliarticoli 1324 e 1362 c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto chele indicazioni fornite dagli amministratori giudiziari erano vincolanti,ossia che la circostanza di avere indicato che, da quel momento, gliordini sarebbero arrivati per email, significava che qualsiasi altroordine, fatto in modo diverso, non fosse efficace.Secondo la ricorrente, sia in base al significato letterale delle parolesia in base alla condotta delle parti, la clausola non invital’interprete a prescindere dal tenore testuale, ma … semmai evitache al dato letterale sia riconosciuto valore assoluto, i criteriinterpretativi dovendosi intendere sempre funzionali alladeterminazione della comune intenzione delle parti (p. 26).E ciò in quanto l'espressione letterale era nel senso che da quelmomento in poi gli ordini sarebbero stati spediti per email.5.- Con il quinto motivo invece si prospetta violazione degli artt.1321, 1325, n. 4, 1326, 1352, 1470 e 1474 c.c. e falsa applicazionedell’art. 1333 c.c.Il motivo è svolgimento del precedente.Si assume che quella comunicazione ("d'ora in poi gli ordini sarannoinviati dalla seguente email") non può avere il valore di una regolasulla forma della proposta, sia perché gli amministratori giudiziarinon hanno il potere di imporre direttive ai terzi, sia perché si può6 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026imporre una forma alla proposta solo a seguito di un accordo ex art.Data pubblicazione 12/04/20261352 c.c.Questi due motivi, che pongono una questione comune, sono ancheessi inammissibili.La ratio decidendi, infatti, non è nel senso che la parte (quale cheessa sia) può decidere le regole di formazione e perfezionamento delcontratto, in deroga al codice civile; non è questo che hanno stabilitoi giudici di merito.Piuttosto, la ratio decidendi è che la parte può stabilire le modalitàconcrete della proposta da ricevere, ossia in che condizioni di tempo,luogo e forma quella proposta va inviata, che è questione diversa daquella, posta dalla ricorrente, relativa alla derogabilità delle normesul procedimento di formazione del contratto, non attenendo a taleprocedimento (ossia allo schema proposta- accettazione) ma soloalle modalità concrete con cui si debba svolgere.6.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2-sexies, 2-septies e 2-octies l. 575/1965 edegli artt. 2206, 2207, 2209, 2210 c.c.Il motivo contiene due censure.La prima è la seguente.Sostiene la ricorrente che è innegabile che l’amministrazionegiudiziale non fa cessare quell’apparato di mezzi e persone chenell’impresa commerciale definisce un organismo autonomo, cui è daimputare l’attività anche a prescindere dalla personadell’imprenditore (e v., infatti, l’art. 1330 c.c.); non cessa dunquel’organizzazione (gli uffici addetti agli acquisti, alle vendite, al caricoe allo scarico del prodotto ecc.) allestita per l’eserciziodell’impresa .Con la conseguenza che è dunque del tutto erroneo assumereche [OSCURATO:PERSONA] potesse impegnarsi solo per ordini provenienti dagliamministratori giudiziari o da persone da essi «espressamenteincaricati .7 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026Con la seconda censura invece si osserva che, nel corso del giudizioData pubblicazione 12/04/2026di primo grado, è venuta meno l'amministrazione giudiziaria edunque devono dirsi rimossi gli effetti di quella indicazione.Il motivo è infondato.Infatti, se la società è impegnata solo da manifestazioni di volontàche provengano dai soggetti che la rappresentano, e non da altri: sela ricorrente ammette che, durante il commissariamento, la volontàdella società è manifestata solo dai commissari (e su tale aspetto,del resto, verteva il principio di diritto espresso da questa Corte nelprecedente annullamento), allora non può dirsi che anche la volontàdi soggetti non rappresentanti può egualmente avere quell’effetto.7.- Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.24 Cost.La Corte di Appello, una volta sostenuto che l’indicazione data dagliamministratori circa la forma della proposta contrattuale eravincolante, ha ritenuto superfluo indagare se potessero valere gli usicommerciali vigenti per stabilire se un contratto si era concluso.La censura mossa a questa ratio è che in tal modo si è impedita didifendersi su tale questione. Ossia di dimostrare che invece gli usiandavano in senso contrario.Il motivo è infondato.In realtà, non c’è violazione del diritto di difesa nel dire che unargomento è reso irrilevante dal rigetto di un altro e dunque non vaesaminato. Dovrebbe altrimenti dirsi che ogni assorbimentopresuppone una previa instaurazione del contraddittorio.8.- Con l’ottavo motivo si prospetta violazione (per plurime ragioni)degli artt. 1400, 2206, 2207, 2209, 2210 c.c., dell’art. 1328 c.c. edell’art. 1399 c.c.La tesi è simile a quella precedente.La corte d’appello ha ritenuto allo stesso modo superflui i mezziistruttori per dimostrare che vi erano comportamenti contrari aquella indicazione, ossia al fatto che l’ordinativo era stato comunque8 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026effettuato, accettato ed utilizzato da parte della società sottoData pubblicazione 12/04/2026amministrazione giudiziaria.Il motivo segue la sorte di quello precedente.E’ infondato anch’esso.Se la ratio decidendi è nel senso che solo la volontà degliamministratori impegna la società, e dunque che la proposta dicontratto va inoltrata secondo le modalità indicate dagliamministratori, è logicamente conseguente non ammettere le provevolte a dimostrare che secondo gli usi il contratto poteva comunqueperfezionarsi in modo diverso.9.- Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione delle normesul falsus procurator.Si denuncia violazione del diritto di provare che, comunque, lasocietà ha fatto l’ordinativo mediante rappresentante apparente cheha creato affidamento nella ricorrente.Sostiene quest’ultima che, anche ad ammettere che unico modo perfare gli ordinativi (ossia la proposta contrattuale) era quello indicatodagli amministratori, non vi sarebbe stata ragione di impedire aMaxcom Petroli, con l’affermazione di irrilevanza, di argomentarecirca (e dimostrare la) intervenuta ratifica dell’operato del falsusprocurator da parte della società .10. Con il decimo motivo si prospetta violazione degli artt. 2727 e2729 c.c.La tesi è la seguente: ove si ritenesse vincolante l’indicazione datadagli amministratori giudiziari, circostanza esclusa dall’accoglimentodei primi sei motivi, allora è erronea la decisione nella parte in cuiha ritenuto irrilevante la prova dei fatti contrari, ossia la prova chegli stessi amministratori avevano comunque dato ordini di acquistoin violazione della loro stessa indicazione.La ricorrente osserva che il Tribunale aveva accertato, constatuizione non censurata nei successivi gradi di appello, e dunquecon efficacia di giudicato, la circostanza per cui quelle indicazioni9 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026erano state contraddette dagli stessi amministratori giudiziari: gliData pubblicazione 12/04/2026stessi, come il Tribunale ha accertato, hanno infatti ammesso ingiudizio che – a dispetto della loro comunicazione del 14 gennaio2009, per la quale «a far data dal 19/01/2009 i carichi giornalieri dicarburante saranno spediti a mezzo e-mail, invece che a mezzo fax»- forniture almeno per complessivi € 101.090,64 erano state rese afronte di ordini trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo fax e alla stessa societàpacificamente riferibili (p. 39 del ricorso).Dunque, la ritenuta irrilevanza di tali circostanze è erronea, secondola ricorrente.E ciò anche perché l’affermazione della Corte di Appello comportaomesso esame di fatti rilevanti, ossia del comportamento contrarioalle iniziali indicazioni degli stessi amministratori.Entrambi i motivi sono inammissibili.Postulano una diversa ratio decidendi.Essa è, lo si ripete, nel senso che, posto che la società èrappresentata durante il commissariamento solo dai commissari, èalle loro indicazioni che va fatto riferimento circa il modo in cui sifanno le proposte contrattuali. Ogni altra modalità di inoltro di taliproposte essendo dunque inidonea a produrre effetti.Attesa questa ratio, è irrilevante stabilire se altre modalità sono stateseguite, ossia se il contratto può essersi perfezionato in mododiverso.Ciò senza tacere del fatto che comunque l’accertamento del fatto chegli ordini sono provenuti da un falso rappresentante, ed ilconseguente accertamento se l’operato di costui è stato o menoratificato, è un accertamento in fatto qui non censurabile: affermare,in altri termini che il contratto si è concluso ad opera di un falsorappresentante e che poi tale opera è stata ratificata, significaaffermare un fatto diverso da quello accertato dai giudici di merito,e dunque porre qui una questione estranea a questo tipo di giudizio.10 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/202611.- L’undicesimo motivo contiene censura di violazione dell’art. 132Data pubblicazione 12/04/2026c.p.c.Sempre nell’ambito della questione del comportamento concludente,ossia del fatto che la società [OSCURATO:PERSONA], pur avendo imposto, pertramite dei suoi amministratori giudiziari, di considerare valide solole proposte di acquisto fatte per email, ha comunque accettatoforniture che con quel sistema non erano state ordinate.Una di queste, secondo la decisione impugnata, non poteva peròessere indicativa di tale successivo comportamento contrario (alleiniziali indicazioni) in quanto la fornitura era stata fatta a diversasocietà la [OSCURATO:PERSONA].Sostiene la ricorrente che la EWA Grill era soltanto incaricata delritiro della fornitura da parte di [OSCURATO:PERSONA], l’effettiva destinataria dellaprestazione, e che la tesi che invece fosse quella e non questa adavere ricevuto la fornitura è immotivata.Il motivo è inammissibile.Postula un accertamento in fatto, o meglio, una diversa valutazionedei fatti, qui non prospettabile: la ricorrente pretende che si faccianoderivare effetti giuridici- il perfezionamento del contratto- da unavicenda diversa da quella accertata, o comunque già ritenutairrilevante dai giudici di merito, o che pretende di essere accertataper poter produrre i suoi effetti.12.- Con i motivi 12°, 13°, 14° e 15° la ricorrente censura ladecisione impugnata relativamente alla domanda subordinata.L’odierna ricorrente e originaria attrice ha domandato, per l’ipotesidi mancato accoglimento della domanda principale volta allacondanna di controparte al pagamento della prestazione sulla basedel contratto, la condanna della medesima al pagamento di sommaa titolo di indebito arricchimento, o la compensazione con altri debiticonseguenti dall’annullamento della decisione d’appello.Siffatta domanda è stata svolta nel giudizio di rinvio all’esito delladisposta cassazione della pronunzia della corte di merito.11 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026Il giudice del rinvio ha ritenuto tale domanda tardiva, in quanto laData pubblicazione 12/04/2026riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio instaura un“giudizio chiuso”, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ognipossibilità di proporre domande nuove, eccezioni e conclusionidiverse (salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasidella sentenza della Cassazione), per cui nello stesso, non possonoessere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi diimpugnazione diversi da quelli che erano stati formulati nel giudiziodi appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano adelimitare, da un lato l’effetto devolutivo dello stesso gravame e,dall’altro, la formazione del giudicato e che la riassunzione dellacausa davanti al giudice di rinvio si configura, non come atto diimpugnazione, ma come attività d’impulso processuale, volta allaprosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata .13.- Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione degliartt. 112, 167 e 645 c.p.c. previgenti e ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2041 c.c.Lamenta di avere tempestivamente proposto -con la comparsa dicostituzione nel giudizio di opposizione- la domanda di indebitoarricchimento nei seguenti termini: in via di ulteriore subordine,condannare EWA Oil alla restituzione di una quantità di prodottipetroliferi equivalenti in quantità e qualità alle forniture ricevute, aspese e cura della stessa (p 16 della comparsa di costituzione).Questa domanda è stata ribadita con la comparsa conclusionale epoi in appello, dove la ricorrente aveva ribadito di avere formulato 2 domande subordinate di condanna di [OSCURATO:PERSONA] conriguardo alle residue forniture ricevute e (indebitamente) trattenute(e quindi utilizzato) da [OSCURATO:PERSONA], in assenza di titolo (v. p. 16 dellacomparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA]). 103. L’ipotesi de quaavrebbe infatti comunque integrato un caso di ingiustificatoarricchimento di [OSCURATO:PERSONA] che ha trattenuto ed utilizzato il prodotto12 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/2026fornito, in danno di [OSCURATO:PERSONA] che quel prodotto ha fornitoData pubblicazione 12/04/2026vedendosi negare il corrispettivo dovuto .Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Con esso viene dalla ricorrente denunciato error in procedendo (nongià errore revocatorio, da farsi valere dunque con l’apposito mezzodi gravame, come la stessa ricorrente, tuttavia, a titolo di cautela,dichiara di aver fatto contemporaneamente a questo ricorso) relativoalla proposizione della suindicata domanda subordinata.Orbene, la domanda di arricchimento ingiustificato può essereproposta dal convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto dicitazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificarel'esame di una situazione di arricchimento senza causa (Cass. sezun. 26128/ 2010).L’odierna ricorrente ha dimostrato di avere sin dal primo grado digiudizio tempestivamente proposto la domanda subordinata inargomento, e di averla riproposta in sede di gravame, dandonedebitamente atto nel ricorso, nel rispetto del criterio a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c.Tale domanda è stata dichiarata assorbita dalla corte di appello, maerroneamente, in quanto l’assorbimento presuppone che l’attore nonabbia interesse ad una certa domanda in conseguenzadell’accoglimento o del rigetto altra domanda.Nella specie, rigettata la domanda principale di pagamento, restaevidente l’interesse dell’odierno ricorrente alla pronuncia in ordinealla domanda subordinata di arricchimento o di indebito.14.- Con il tredicesimo motivo la ricorrente denuncia vizio dimotivazione, e dunque violazione dell’art. 132 c.p.c.Lamenta la mancanza di motivazione sulla tardività della domanda.Il motivo va assorbito in conseguenza dell’accoglimento di quelloprecedente.13 di 14Numero registro generale 8849/2023Numero sezionale 4273/2025Numero di raccolta generale 9235/202615.- Va del pari dichiarato assorbito il quattordicesimo motivo, conData pubblicazione 12/04/2026cui si denunzia difetto di motivazione sull’assorbimento.16.- Il quindicesimo motivo attiene alle spese di lite del giudizio dimerito.Con esso viene denunciata la violazione dell’art. 91 c.p.c.Il motivo va dichiarato assorbito, dovendo il giudice del rinvioprovvedere nuovamente sulle spese di lite del giudizio di merito.Alla fondatezza nei suindicati termini del 12° motivo, assorbiti il 13°,il 14° e il 15° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il dodicesimo motivo di ricorso; dichiara assorbiti iltredicesimo, il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo; rigetta glialtri motivi. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma,in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 6/11/2025Il PresidenteLUIGI ALESSANDRO SCARANO14 di 14