CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 9603 del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:SOCIETA]., in scioglimento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: Tributi -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8783/03/15 depositata in data 7 ottobre 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -[OSCURATO:SOCIETA]., in scioglimento, in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 279/02/2013 della Commissio ne Tributaria provinciale di Benevento che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi della suddetta società avverso avvisi di pagamento con i quali l’Ufficio, per gli anni 2008-2010, previo p.v. della G.d.F., aveva recuperato a tassazione ex art. 39 del d.P.R. n. 600/73, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, essendo emerso, sulla base di documentazione extracontabile e di dichiarazioni di un dipendente, l’impiego di lavoratori non regolarmente assunti e l’erogazione di retribuzioni a nero;-la CTR,in punto di diritto, ha osservato che: 1) era infondato il motivo di appello concernente il difetto motivazionale della sentenza di primo grado, atteso che nel percorso motivazionale della detta pronuncia si era dato atto della valenza probatoria delle risultanze emerse in sede di p.v.c. (documentazione extracontabile in relazione a pagamenti a personale “attraverso canali non ufficiali” sintomatica di occultamento di operazioni attive; dichiarazioni del dipendente Pescatore su lavoratori albanesi non assunti regolarmente) poste a fondamento della ripresa a tassazione di maggiori ricavi; 2) in particolare, il riferimento per relationem al verbale contenuto negli avvisi e nella sentenza di prime cure esplicitava la disciplina in base alla quale si era addivenuti alla pretesa tributaria e l’iter che vi aveva condotto costituendo le risultanze di fatto dell’attività dei verbalizzanti indizi gravi, precisi e concordanti del maggior reddito contestato; 2)non erano condivisibili le doglianze in ordine all’art. 32 del d.P.R. n. 600/73, in quanto la società appellante tendeva a sottrarsi agli oneri probatori a suo carico pretendendo che sulla scorta di indagini finanziarie “i verbalizzanti avrebbero potuto verificare come i prelevamenti fossero registrati in contabilità e fossero stati utilizzati in larga misura per pagare dipendenti e fornitori italiani”; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Considerato che -avuto riguardo alla eccezione preliminare di tardività del ricorso sollevata dall’Agenzia delle entrate, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo onerando parte ricorrente a produrre idonea certificazione proveniente dall’[OSCURATO:PERSONA] circa la data di consegna del ricorso aquest’ultimo ai fini della spedizione a mezzo servizio postale; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per produrre idonea certificazione attestante la data di consegnadel ricorso all’[OSCURATO:PERSONA] ai fini della notifica dello stesso. Così deciso in Roma, nella camera d