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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 1982

Cassazione n. 01155/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1982 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 e 337 cod. pen. 2.

Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denuncia rispettivamente l'insussistenza della aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) sono formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità perché in fatto, volte ad ottenere una rivalutazione delle prove e degli accertamenti non manifestamente illogici contenuti nella sentenza impugnata.

3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, pure è formulato "in fatto", costruito mediante censure volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio priva della necessaria individuazione di travisamenti di emergenze processuali.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1982 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna emessa in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625 e 337 cod. pen. 2. Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si denuncia rispettivamente l'insussistenza della aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 cod. pen. e della violenza sulle cose di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano pag. 6-7 della sentenza impugnata) sono formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità perché in fatto, volte ad ottenere una rivalutazione delle prove e degli accertamenti non manifestamente illogici contenuti nella sentenza impugnata. 3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, pure è formulato "in fatto", costruito mediante censure volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio priva della necessaria individuazione di travisamenti di emergenze processuali. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembr
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