Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10006/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 4.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di esame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, la configurabilità delle esigenze cautelari rilevando la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, non desumibile da dati concreti ed oggettivi.

Deduce che, a fronte dei dato, evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, che gli ultimi fatti commessi dall'indagato risalissero a circa due anni addietro, rilievo preminente riveste la circostanza che il contributo causale fornito dall'indagato si sia risolto in un'attività di spaccio limitata a soli due mesi rispetto al ben più ampio arco temporale delle indagini ed interrotta da costui spontaneamente, contestando conseguentemente, anche in considerazione del suo stato di incensuratezza e dell'attività lavorativa svolta, la sussistenza del periculum libertatis.

Evidenzia al riguardo la contraddittorietà del provvedimento impugnato, non superata dal rilievo, soltanto congetturale in quanto rimasto indimostrato, che il sodalizio avesse continuato ad operare nonostante gli arresti intervenuti e gli eseguiti sequestri delle sostanze stupefacenti, né dalla tendenziale stabilità del sodalizio criminoso, ampiamente smentita con riferimento all'indagato dal ridotto arco temporale cui viene dalla stessa imputazione provvisoria delimitata la sua partecipazione.

2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria alla luce non solo delle dichiarazioni rese alla PG dagli acquirenti di hashish e cocaina che non menzionano alcuna cessione effettuata nei loro confronti dall'indagato, ma ancor prima dell'annullamento del provvedimento genetico disposto dallo stesso Tribunale del riesame con riferimento a tutti i reati fine.

Rileva al riguardo la contraddizione logica dell'assunta qualifica di spacciatore dell'indagato, stigmatizzando come, in assenza di titolo cautelare / relativo alle cessioni di sostanza stupefacente non possa esservi partecipazione all'associazione criminale, non integrata, in difetto dell'elemento materiale del reato, dalla consapevolezza da parte di costui delle attività illecite del gruppo su cui fa inopinatamente leva il provvedimento impugnato.

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di illogicità motivazionale con riferimento alla coerenza intrinseca ed estrinseca del provvedimento impugnato, evidenziata, quanto al primo profilo, dall'addebito di inaffidabilità dell'indagato rispetto alla capacità di autocontrolloyper avere avuto contatti con il D'Alterio quando questi si trovava agli arresti dorniciliari, trattandosi di argomentazione che potrebbe avere un suo pregio con riferimento alla sola posizione del D'Alterio essendo solo costui il contravventore delle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare applicatagli, e sotto il secondo profilo dalla possibilità che il prevenuto possa ricevere, ove fossero stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari, i clienti all'interno della sua abitazione.

Rileva icon riferimento a tale argomentazione, come dalla stessa non possa ricavarsi alcun dato fondante la prognosi di reiterazione del reato in pendenza di custodia cautelare nell'assenza di una piattaforma indiziaria in ordine all'attività di spaccio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Deve essere preliminarmente rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato none. ,1. alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di fumus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo".

Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari sussumibili nei facta concludentia indicativi dell'adesione al pactum sceleris, quali la sua continuativa presenza nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, al vertice insieme a fratello della consorteria criminosa, con il quale collabora prestando il suo ausilio nella presa in carico degli approvvigionamenti di stupefacente/ nel reperimento del danaro necessario al saldo delle forniture, nonché nella gestione dei rapporti con gli altri sodali che sollecita a riscuotere i corrispettivi delle già eseguite cessioni e a recapitarli al dominusr le sue frequenti interazioni con vari componenti del gruppo, di cui ben conosce i rispettivi ruoli, riferite a richieste o consegne di droga ei soprattutto( l'essere stato vittima di un'azione intimidatoria, consistita nell'aggressione fisica da parte dei fornitori napoletani risultante dal referto di [OSCURATO:PERSONA] di subite lesioni, rivolta al D'Alterio per sollecitarlo al saldo delle proprie spettanze, segno della notoria e conclamata appartenenza del Magliano al gruppo associativo, utilizzato per veicolare alla famiglia D'Alteri° l'improcrastinabilità del pagamento (cfr. pagg. 18 e 19 dell'ordinanza impugnata).

A fronte di tale composito quadro indiziario, le doglianze difensive, compendiandosi in censure di natura essenzialmente contestativa, restano relegate sul piano della genericità in relazione al devoluto vizio motivazionale.

2. Neanche il primo motivo, inscindibilmente connesso al terzo e perciò suscettibile di trattazione congiunta afferendo entrambi al quadro cautelare, può essere ritenuto ammissibile.

Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo.

E poichéisecondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex poster/or generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione.

Nella specie, non soltanto la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, essendosi limitata a riprodurre massime giurisprudenziali e ad articolare censure di natura meramente contestativa, ma neppure si è confrontata con gli ulteriori indicatori posti dall'ordinanza impugnata a fondamento della prognosi recidivante, quali le modalità particolarmente allarmanti della condotta in ragione dei decisivi contributi forniti al sodalizio per reperire il danaro necessario a saldare il debito nei confronti dei fornitori napoletani ( garantendone la sua stessa operatività, nonché liztit plurime intercettazioni che ne rivelano attività di distribuzione della droga tra i sodali ovvero di diretta cessione nei confronti dei clienti, unitamente alla mancanza di stabile attività lavorativaitale da lasciar presumere che il crimine, eretto a sistema di vita, fosse la sua stessa fonte di sostentamento: indicatori questi che sul piano logico argomentativo risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare.

Deve infatti considerarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), di cui il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 4.11.2021 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4.11.2021 il Tribunale di Salerno, in parziale accoglimento della richiesta di esame presentata dalla difesa, ha confermato la misura della custodia in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo sussistente il quadro di gravità indiziaria esclusivamente per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, contestatogli al capo 0) dell'imputazione, annullando, invece, il provvedimento genetico in relazione ai reati-fine. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, la configurabilità delle esigenze cautelari rilevando la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, non desumibile da dati concreti ed oggettivi. Deduce che, a fronte dei dato, evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, che gli ultimi fatti commessi dall'indagato risalissero a circa due anni addietro, rilievo preminente riveste la circostanza che il contributo causale fornito dall'indagato si sia risolto in un'attività di spaccio limitata a soli due mesi rispetto al ben più ampio arco temporale delle indagini ed interrotta da costui spontaneamente, contestando conseguentemente, anche in considerazione del suo stato di incensuratezza e dell'attività lavorativa svolta, la sussistenza del periculum libertatis. Evidenzia al riguardo la contraddittorietà del provvedimento impugnato, non superata dal rilievo, soltanto congetturale in quanto rimasto indimostrato, che il sodalizio avesse continuato ad operare nonostante gli arresti intervenuti e gli eseguiti sequestri delle sostanze stupefacenti, né dalla tendenziale stabilità del sodalizio criminoso, ampiamente smentita con riferimento all'indagato dal ridotto arco temporale cui viene dalla stessa imputazione provvisoria delimitata la sua partecipazione. 2.2. Con il secondo motivo contesta, in relazione al vizio motivazionale, il quadro di gravità indiziaria alla luce non solo delle dichiarazioni rese alla PG dagli acquirenti di hashish e cocaina che non menzionano alcuna cessione effettuata nei loro confronti dall'indagato, ma ancor prima dell'annullamento del provvedimento genetico disposto dallo stesso Tribunale del riesame con riferimento a tutti i reati fine. Rileva al riguardo la contraddizione logica dell'assunta qualifica di spacciatore dell'indagato, stigmatizzando come, in assenza di titolo cautelare / relativo alle cessioni di sostanza stupefacente non possa esservi partecipazione all'associazione criminale, non integrata, in difetto dell'elemento materiale del reato, dalla consapevolezza da parte di costui delle attività illecite del gruppo su cui fa inopinatamente leva il provvedimento impugnato. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di illogicità motivazionale con riferimento alla coerenza intrinseca ed estrinseca del provvedimento impugnato, evidenziata, quanto al primo profilo, dall'addebito di inaffidabilità dell'indagato rispetto alla capacità di autocontrolloyper avere avuto contatti con il D'Alterio quando questi si trovava agli arresti dorniciliari, trattandosi di argomentazione che potrebbe avere un suo pregio con riferimento alla sola posizione del D'Alterio essendo solo costui il contravventore delle prescrizioni derivanti dalla misura cautelare applicatagli, e sotto il secondo profilo dalla possibilità che il prevenuto possa ricevere, ove fossero stati disposti nei suoi confronti gli arresti domiciliari, i clienti all'interno della sua abitazione. Rileva icon riferimento a tale argomentazione, come dalla stessa non possa ricavarsi alcun dato fondante la prognosi di reiterazione del reato in pendenza di custodia cautelare nell'assenza di una piattaforma indiziaria in ordine all'attività di spaccio del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1.Seguendo l'ordine logico e sistematico derivante dalla struttura dell'impugnazione in sede di legittimità, dev'essere prioritariamente esaminata la questione di cui al secondo motivo, afferente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Deve essere preliminarmente rilevato che la mancata conferma da parte del Tribunale del riesame della misura cautelare con riferimento ai reati fine contestati all'indagato none. ,1. alcuna preclusione alla configurabilità, neppure in punto di fumus, del delitto associativo né ai fini dell'esistenza della consorteria criminosa, né della condotta di partecipazione (Sez. 4, Sentenza n. 11470 del 09/03/2021 - dep. 25/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). Considerato, infatti, che la fattispecie incriminatrice dell'art. 74, D.P.R. n. 309/1990, richiede esclusivamente una condotta di partecipazione che è a "forma libera", integrabile cioè da un qualunque comportamento non tipizzato nel modo, purché causale rispetto all'evento tipico, che apporti cioè un contributo, ancorché minimo ma non insignificante alla vita della struttura ed in vista del perseguimento del suo scopo, ne consegue che, a fini dimostrativi della partecipazione ad un sodalizio criminale, risulta irrilevante la mancanza di prova della consumazione del partecipe dei reati- fine, cui segue, per converso, il carattere non transitivo della prova della consumazione di più reati-fine a scopi immediatamente dimostrativi dell'appartenenza al sodalizio, posto che la condotta di "partecipazione", stante l'autonomia tra i due delitti, è strutturalmente impermeabile alla consumazione del "reato di scopo". Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, ben può essere desunto da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico dell'imputato in una struttura tendenzialmente stabile, costituita da tre o più persone, che disponga di un'organizzazione, fatta di risorse umane e materiali adeguate alla realizzazione del programma criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti, i giudici del riesame hanno evidenziato un pluralità di elementi indiziari sussumibili nei facta concludentia indicativi dell'adesione al pactum sceleris, quali la sua continuativa presenza nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Alteri°, al vertice insieme a fratello della consorteria criminosa, con il quale collabora prestando il suo ausilio nella presa in carico degli approvvigionamenti di stupefacente/ nel reperimento del danaro necessario al saldo delle forniture, nonché nella gestione dei rapporti con gli altri sodali che sollecita a riscuotere i corrispettivi delle già eseguite cessioni e a recapitarli al dominusr le sue frequenti interazioni con vari componenti del gruppo, di cui ben conosce i rispettivi ruoli, riferite a richieste o consegne di droga ei soprattutto( l'essere stato vittima di un'azione intimidatoria, consistita nell'aggressione fisica da parte dei fornitori napoletani risultante dal referto di [OSCURATO:PERSONA] di subite lesioni, rivolta al D'Alterio per sollecitarlo al saldo delle proprie spettanze, segno della notoria e conclamata appartenenza del Magliano al gruppo associativo, utilizzato per veicolare alla famiglia D'Alteri° l'improcrastinabilità del pagamento (cfr. pagg. 18 e 19 dell'ordinanza impugnata). A fronte di tale composito quadro indiziario, le doglianze difensive, compendiandosi in censure di natura essenzialmente contestativa, restano relegate sul piano della genericità in relazione al devoluto vizio motivazionale. 2. Neanche il primo motivo, inscindibilmente connesso al terzo e perciò suscettibile di trattazione congiunta afferendo entrambi al quadro cautelare, può essere ritenuto ammissibile. Essendo il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ricompreso fra quelli indicati dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen., è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo 'prova contraria', ivi prevista a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo tale, cioè, da configurare una valutazione di costante ed invariabile pericolo 'cautelare', superabile solo attraverso la dimostrazione di elementi contrari da parte della difesa, con conseguente inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo. E poichéisecondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex poster/or generalis non derogat priori speciali, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sia nella dimensione della 'sussistenza delle esigenze cautelari', sia nella dimensione della 'adeguatezza della custodia in carcere', deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ne deriva che la "attualità" e la "concretezza" del pericolo per il reato in contestazione deve intendersi, salvo 'prova contraria', insita proprio nel giudizio di astratta e costante 'pericolosità cautelare' formulato preventivamente dal legislatore, con la conseguenza che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. Nella specie, non soltanto la difesa non ha allegato alcuna ragione contraria, essendosi limitata a riprodurre massime giurisprudenziali e ad articolare censure di natura meramente contestativa, ma neppure si è confrontata con gli ulteriori indicatori posti dall'ordinanza impugnata a fondamento della prognosi recidivante, quali le modalità particolarmente allarmanti della condotta in ragione dei decisivi contributi forniti al sodalizio per reperire il danaro necessario a saldare il debito nei confronti dei fornitori napoletani ( garantendone la sua stessa operatività, nonché liztit plurime intercettazioni che ne rivelano attività di distribuzione della droga tra i sodali ovvero di diretta cessione nei confronti dei clienti, unitamente alla mancanza di stabile attività lavorativaitale da lasciar presumere che il crimine, eretto a sistema di vita, fosse la sua stessa fonte di sostentamento: indicatori questi che sul piano logico argomentativo risultano pienamente idonei a superare lo iato temporale tra i fatti e l'adozione della misura cautelare. Deve infatti considerarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità la distanza cronologica tra i fatti e la misura non è di per sé preclusiva alla configurabilità dell'attualità del pericolo, ma richiede una motivazione particolarmente approfondita in ordine alle modalità realizzative della condotta, alla personalità del soggetto e al contesto socio-ambientale, (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), di cui il Tribunale salernitano risulta essersi fatto pienamente carico. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu
Sentenza Cassazione n. 10006/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris