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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2021

Cassazione n. 28749/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con il provvedimento impugnato: (a) rigettava l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 8099 del 2018 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 luglio 2021, che lo condannava per i reati allo stesso ascritti (tentata estorsione e sequestro di persona); (b) disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: i decreti di citazione a giudizio sarebbero stati notificati senza che l'imputato, odierno ricorrente, ne fosse sie venuto a "sostanziale" conoscenza; invero la citazione per il giudizio di primo grado veniva effettuata in Manziana, via Civitavecchia n. 24, domicilio eletto dal Virlan all'atto della scarcerazione, senza l'assistenza di un interprete, laddove nel corso dell'udienza di convalida, celebrata invece con l'assistenza dell'interprete, il domicilio indicato dal ricorrente era stato identificato in Manziana, via Civitavecchia n. 11.

Il decreto di giudizio immediato sarebbe stato inoltre consegnato ad una "amica" del ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata incapace a riceverlo.

Si chiedeva: (a) in primo luogo l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato; (b) in via subordinata l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, invero già trasmessa alla Cassazione dalla Corte di appello.

2.2. Violazione di legge: il ricorrente non sarebbe stato consapevole del procedimento perché gli atti del processo (atti di citazione a giudizio e sentenze) non erano stati tradotti in lingua a lui nota.

2.3. Violazione di legge: l'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato in Manziana, via Silvestrelli 24, domicilio mai eletto o dichiarato dal ricorrente; si invocava pertanto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.11 ricorrente contestava la motivazione del provvedimento nella parte in cui erano state rigettata l'istanza di rescissione in giudicato e quella di restituzione nel termine per proporre, nell'ordine, l'istanza di giudizio abbreviato e l'appello.

1.2. Quanto all'istanza di rescissione del giudicato: il collegio rileva che la stessa non era proponibile in quanto il Virlan era stato giudicato come "contumace", sicché allo stesso non poteva applicarsi l'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. riservato agli imputati dichiarati "assenti" ai sensi della legge n. 67 del 2014.

Legittimamente, dunque, la Corte di appello ha rilevato in accordo con la consolidata giurisprudenza della Cassazione che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. 5, Sentenza n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01). 1.2.Quanto alle istanze di restituzione nel termine relative all'esercizio della facoltà di accedere ai riti alternativi ed alla possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado: le stesse devono considerarsi "tardive", in quanto è emerso che l'imputato è stato raggiunto sia (a) da una regolare notifica del decreto di giudizio immediato che veniva consegnato presso il domicilio eletto in Menziana, via Civitavecchia, n. 24 alla Simion, qualificatasi come "amica convivente" del ricorrente; (b) che da una regolare notifica del decreto di giudizio in appello, che veniva perfezionata "a mani proprie" (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

Tali emergenze, da un lato, dimostrano la piena consapevolezza in capo al ricorrente della pendenza del processo; dall'altro - anche nella prospettiva fatta propria dal ricorrente della asserita "inconsapevolezza sostanziale" della pendenza del processo - non può non essere considerato che la notifica "a mani proprie dell'atto" di citazione in appello individua sicuramente il dies a quo dal quale fare decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. per chiedere di essere restituiti nei termini per chiedere i riti alternativi e per proporre un atto di appello ulteriore rispetto a quello proposto dal difensore.

1.3. A ciò si aggiunge che la Corte di appello, pur rilevando l'inammissibilità dell'istanza di rescissione , forniva una accurata e persuasiva motivazione in ordine alla sicura consapevolezza in capo al Virlan dell'esistenza del processo tratta non solo dalle notifiche degli atti di citazione a giudizio, ma anche dalla nomina del difensore di fiducia e dal fatto che il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare: congerie di elementi incompatibili con la asserita inconsapevolezza circa la pendenza del processo.

1.2. Anche l'istanza di restituzione dei termine per proporre ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardiva.

Nel caso in esame, sebbene sia incontestato che l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado sia stato notificato in un domicilio errato, ovvero in Manziana, via Silvestrelli n. 24, risulta dirimente, ai fini dell'ammissibilità della istanza, il fatto che la stessa è stata depositata presso un giudice "incompetente", ovvero la Corte di appello, che la trasmetteva alla Cassazione, invece "competente"; l'istanza tuttavia giungeva in cassazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. pen. nella vecchia formulazione.

Sul punto il collegio conferma e condivide l'interpretazione secondo cui la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, deve ritenersi tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Deve ritenersi pertanto tardiva la domanda presentata nel termine suddetto al giudice incompetente e da quest'ultimo successivamente trasmessa ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. al giudice competente, al quale perveniva dopo la scadenza del termine (Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773 - 01).

Tale decisione si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza secondo cui la disposizione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente - non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da errata "qualificazione del mezzo di impugnazione" dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame (Sez. 4, Sentenza n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464 - 01; Sez. 6, n. 2964 del 02/10/1996 - dep. 28/11/1996, Loccisano P., Rv. 206369).

Nel caso in esame l'istanza di restituzione nel termine perveniva presso la Corte di cassazione in quanto trasmessa dalla Corte di appello oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen..

L'istanza deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

3. E' infine manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che allega la mancata traduzione sia delle sentenze che degli atti di citazione a giudizio, poiché sarebbero rilevanti al fine della mancata conoscenza del processo.

Si premette che osta all'accoglimento della tesi proposta il fatto che il ricorrente risulti raggiunto da entrambi gli atti di citazione a giudizioe che sia stato assistito da un difensore di fiducia.

Tali emergenze - come si è detto - indicano che il Wien (peraltro arrestato per i fatti in giudizio) fosse pienamente "consapevole" del processo, sicché le sue doglianze in ordine all'incapacità di comprendere gli atti in lingua italiana avrebbero dovuto essere avanzate nel corso dello stesso.

Si ricorda che in materia la giurisprudenza ritiene: (a) con riguardo alla traduzione di atti non impugnabili ed al diritto dell'alloglotto di essere assistiti da un interprete che l'omissione della assistenza linguistica (traduzione orale o scritta) può generare una lesione del diritto di difesa, ovvero una nullità generale a regime intermedio, ove si dimostri la concreta lesione delle prerogative difensive, nullità che è soggetta all'ordinario regime di sanatorie (Sez.

U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835 - 01; Sez. 6 , Sentenza n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705; nello stesso senso: Sez. 5, Sentenza n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371; Sez. 6, n. 46967 del 4/11/2021, Muhammad, Rv. 282388-01Sez. 6, Sentenza n. 34402 del 14/05/2010, Mengouchi, Rv. 248240); (b) con riguardo alle sentenze e, più in generale agli atti impugnabili che l'imputato alloglotto può chiedere al Tribunale o alla Corte di appello la restituzione nel termine per impugnare correlato alla traduzione della sentenza; tale richiesta deve tuttavia essere effettuata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per impugnare, ogni volta che si accerti a l'omessa traduzione, o l'omesso conferimento dell'incarico all'interprete.

Il termine decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione all'imputato della sentenza in lingua a lui nota (Sez. 2, sentenza n. 22465 del 28 aprile 2022, in corso di massimazione).

Nel caso in esame, escluso che il ricorrente non fosse a conoscenza del processo; ed escluso altresì che lo stesso non fosse in grado di comprendere la lingua italiana - come rilevato dalla Corte di merito a pag, 7 dell'ordinanza impugnata - inon resta che prendere atto della irrilevanza dell'allegata lesione del diritto di difesa correlata alla mancata traduzione degli atti ai fini dell'accertamento della conoscenza della pendenza del processo. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con il provvedimento impugnato: (a) rigettava l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 8099 del 2018 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 4 luglio 2021, che lo condannava per i reati allo stesso ascritti (tentata estorsione e sequestro di persona); (b) disponeva trasmettersi gli atti alla Corte di Cassazione per decidere sulla istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione nei confronti della medesima sentenza. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: i decreti di citazione a giudizio sarebbero stati notificati senza che l'imputato, odierno ricorrente, ne fosse sie venuto a "sostanziale" conoscenza; invero la citazione per il giudizio di primo grado veniva effettuata in Manziana, via Civitavecchia n. 24, domicilio eletto dal Virlan all'atto della scarcerazione, senza l'assistenza di un interprete, laddove nel corso dell'udienza di convalida, celebrata invece con l'assistenza dell'interprete, il domicilio indicato dal ricorrente era stato identificato in Manziana, via Civitavecchia n. 11. Il decreto di giudizio immediato sarebbe stato inoltre consegnato ad una "amica" del ricorrente, tale [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stata incapace a riceverlo. Si chiedeva: (a) in primo luogo l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato; (b) in via subordinata l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, invero già trasmessa alla Cassazione dalla Corte di appello. 2.2. Violazione di legge: il ricorrente non sarebbe stato consapevole del procedimento perché gli atti del processo (atti di citazione a giudizio e sentenze) non erano stati tradotti in lingua a lui nota. 2.3. Violazione di legge: l'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato in Manziana, via Silvestrelli 24, domicilio mai eletto o dichiarato dal ricorrente; si invocava pertanto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1.11 ricorrente contestava la motivazione del provvedimento nella parte in cui erano state rigettata l'istanza di rescissione in giudicato e quella di restituzione nel termine per proporre, nell'ordine, l'istanza di giudizio abbreviato e l'appello. 1.2. Quanto all'istanza di rescissione del giudicato: il collegio rileva che la stessa non era proponibile in quanto il Virlan era stato giudicato come "contumace", sicché allo stesso non poteva applicarsi l'istituto previsto dall'art. 629 bis cod. proc. pen. riservato agli imputati dichiarati "assenti" ai sensi della legge n. 67 del 2014. Legittimamente, dunque, la Corte di appello ha rilevato in accordo con la consolidata giurisprudenza della Cassazione che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente (Sez. 5, Sentenza n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01; Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992 - 01). 1.2.Quanto alle istanze di restituzione nel termine relative all'esercizio della facoltà di accedere ai riti alternativi ed alla possibilità di proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado: le stesse devono considerarsi "tardive", in quanto è emerso che l'imputato è stato raggiunto sia (a) da una regolare notifica del decreto di giudizio immediato che veniva consegnato presso il domicilio eletto in Menziana, via Civitavecchia, n. 24 alla Simion, qualificatasi come "amica convivente" del ricorrente; (b) che da una regolare notifica del decreto di giudizio in appello, che veniva perfezionata "a mani proprie" (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). Tali emergenze, da un lato, dimostrano la piena consapevolezza in capo al ricorrente della pendenza del processo; dall'altro - anche nella prospettiva fatta propria dal ricorrente della asserita "inconsapevolezza sostanziale" della pendenza del processo - non può non essere considerato che la notifica "a mani proprie dell'atto" di citazione in appello individua sicuramente il dies a quo dal quale fare decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen. per chiedere di essere restituiti nei termini per chiedere i riti alternativi e per proporre un atto di appello ulteriore rispetto a quello proposto dal difensore. 1.3. A ciò si aggiunge che la Corte di appello, pur rilevando l'inammissibilità dell'istanza di rescissione , forniva una accurata e persuasiva motivazione in ordine alla sicura consapevolezza in capo al Virlan dell'esistenza del processo tratta non solo dalle notifiche degli atti di citazione a giudizio, ma anche dalla nomina del difensore di fiducia e dal fatto che il ricorrente era stato sottoposto a misura cautelare: congerie di elementi incompatibili con la asserita inconsapevolezza circa la pendenza del processo. 1.2. Anche l'istanza di restituzione dei termine per proporre ricorso per cassazione è inammissibile in quanto tardiva. Nel caso in esame, sebbene sia incontestato che l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado sia stato notificato in un domicilio errato, ovvero in Manziana, via Silvestrelli n. 24, risulta dirimente, ai fini dell'ammissibilità della istanza, il fatto che la stessa è stata depositata presso un giudice "incompetente", ovvero la Corte di appello, che la trasmetteva alla Cassazione, invece "competente"; l'istanza tuttavia giungeva in cassazione oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. pen. nella vecchia formulazione. Sul punto il collegio conferma e condivide l'interpretazione secondo cui la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, secondo la disciplina prevista dal previgente art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., come introdotti dal d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, deve ritenersi tempestiva se presentata al giudice competente entro trenta giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Deve ritenersi pertanto tardiva la domanda presentata nel termine suddetto al giudice incompetente e da quest'ultimo successivamente trasmessa ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. al giudice competente, al quale perveniva dopo la scadenza del termine (Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773 - 01). Tale decisione si colloca nel solco tracciato dalla giurisprudenza secondo cui la disposizione dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - secondo cui l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente - non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l'erronea individuazione del giudice dipenda da errata "qualificazione del mezzo di impugnazione" dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame (Sez. 4, Sentenza n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464 - 01; Sez. 6, n. 2964 del 02/10/1996 - dep. 28/11/1996, Loccisano P., Rv. 206369). Nel caso in esame l'istanza di restituzione nel termine perveniva presso la Corte di cassazione in quanto trasmessa dalla Corte di appello oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 175 cod. proc. pen.. L'istanza deve pertanto essere dichiarata inammissibile. 3. E' infine manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che allega la mancata traduzione sia delle sentenze che degli atti di citazione a giudizio, poiché sarebbero rilevanti al fine della mancata conoscenza del processo. Si premette che osta all'accoglimento della tesi proposta il fatto che il ricorrente risulti raggiunto da entrambi gli atti di citazione a giudizioe che sia stato assistito da un difensore di fiducia. Tali emergenze - come si è detto - indicano che il Wien (peraltro arrestato per i fatti in giudizio) fosse pienamente "consapevole" del processo, sicché le sue doglianze in ordine all'incapacità di comprendere gli atti in lingua italiana avrebbero dovuto essere avanzate nel corso dello stesso. Si ricorda che in materia la giurisprudenza ritiene: (a) con riguardo alla traduzione di atti non impugnabili ed al diritto dell'alloglotto di essere assistiti da un interprete che l'omissione della assistenza linguistica (traduzione orale o scritta) può generare una lesione del diritto di difesa, ovvero una nullità generale a regime intermedio, ove si dimostri la concreta lesione delle prerogative difensive, nullità che è soggetta all'ordinario regime di sanatorie (Sez. U, Sentenza n. 39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835 - 01; Sez. 6 , Sentenza n. 30143 del 07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281705; nello stesso senso: Sez. 5, Sentenza n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371; Sez. 6, n. 46967 del 4/11/2021, Muhammad, Rv. 282388-01Sez. 6, Sentenza n. 34402 del 14/05/2010, Mengouchi, Rv. 248240); (b) con riguardo alle sentenze e, più in generale agli atti impugnabili che l'imputato alloglotto può chiedere al Tribunale o alla Corte di appello la restituzione nel termine per impugnare correlato alla traduzione della sentenza; tale richiesta deve tuttavia essere effettuata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per impugnare, ogni volta che si accerti a l'omessa traduzione, o l'omesso conferimento dell'incarico all'interprete. Il termine decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione all'imputato della sentenza in lingua a lui nota (Sez. 2, sentenza n. 22465 del 28 aprile 2022, in corso di massimazione). Nel caso in esame, escluso che il ricorrente non fosse a conoscenza del processo; ed escluso altresì che lo stesso non fosse in grado di comprendere la lingua italiana - come rilevato dalla Corte di merito a pag, 7 dell'ordinanza impugnata - inon resta che prendere atto della irrilevanza dell'allegata lesione del diritto di difesa correlata alla mancata traduzione degli atti ai fini dell'accertamento della conoscenza della pendenza del processo. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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