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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08636/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 7 aprile 2017 emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentoquattordici di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione ed euro quattrocen- tosessanta di multa, in relazione ai reati ex artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro (capi 1 e 2).

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:

3.1. Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva che a suo carico sussistevano solo due indizi (riconoscimento solo al 90% e proprietà dell'autovettura utilizzata dagli autori del reato) e che non era ipo- tizzabile la scelta di una ladra professionista di recarsi sul posto a volto scoperto e con la propria autovettura.

La persona anziana non aveva riconosciuto con certezza l'imputata e la foto mo- strata non era contemporanea e non era stata tratta da una carta d'identità.

3.2. Violazione degli artt. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen..

Si deduce l'insussistenza delle aggravanti in questione, in quanto la finzione di essere dottoressa non integrava gli estremi del mezzo fraudolento, in quanto si trat- tava di condotta non caratterizzata da efficienza offensiva, insidiosità ed astuzia.

3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla sola [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea l'assoluta irrilevanza dei precedenti penali della [OSCURATO:PERSONA], per cui la recidiva doveva essere esclusa.

3.4. Violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla sola [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce che l'entità della pena irrogata era assolutamente sproporzionata ed irragionevole rispetto alla gravità del fatto.

CASAGRANDE:

4.1. Violazione dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen., e vizio di moti- vazione.

Si deduce l'insussistenza dell'aggravante in questione, in quanto la Casagrande non aveva esibito nessun documento identificativo o altro atto attestante l'effettivo svolgimento della professione medica.La condotta non era caratterizzata da particolare astuzia o avvedutezza né era idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore della res.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione.

Si deduce che il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. non è configurabile, qualora l'agente si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo senza il suo consenso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

In ordine al primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro con- fluenza verso un significato univoco.

La Corte territoriale ha ritenuto identificata la [OSCURATO:PERSONA] con certezza, alla luce dei seguenti convergenti elementi: a) l'appartenenza alla medesima dell'autovettura adoperata per i furti; b) il riconoscimento fotografico al 90% ad opera di [OSCURATO:PERSONA]- talina; c) la dimostrazione dell'utilizzazione del veicolo in plurime occasioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (anche nell'aprile 2020 unitamente alla Casagrande); d) la mancata in- dicazione da parte della difesa di elementi utili a provare il dedotto mancato uso.

Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale non forniva neanche un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accu- satoria e si confrontava solo parzialmente con l'apparato argomentativo della sen- tenza impugnata.

2. Il secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso della Casagrande sono sostanzialmente analoghi, in quanto attinenti alla configurabilità delle aggravanti contestate, e vanno trattati con- giuntamente.

Le condotte ascrivibili agli imputati, consistenti nel presentarsi come sostituto del medico curante, nella prospettazione alle persone offese di dover praticare un massaggio terapeutico, nella spalmatura di unguento sulle mani e sul collo e nello sfilamento dal collo e dalla mano delle persone offese delle collane e dell'anello d'oro integrano veri e propri espedienti o maliziosi accorgimenti, caratterizzati da partico- lare abilità e diretti a superare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dai titolari dei beni, approfittando altresì della loro disattenzione.

Al riguardo va ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, ido- nea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215).

Sempre le Sezioni Unite hanno stabilito che la circostanza aggravante della de- strezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile al- trui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorpren- dere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di di- sattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez.

U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088).

L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d.

"tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948).

La Corte territoriale, con motivazione logica ed immune da censure, ha descritto analiticamente le condotte contestate ai tre imputati, rappresentando le ragioni per le quali le manovre, le astuzie e gli espedienti posti in essere integravano gli estremi delle circostanze aggravanti contestate ai capi 1) e 2).

3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso della Casagrande, va osservato che questa Corte aderisce all'orientamento prevalente e più recente - richiamato dalla stessa ricorrente - secondo cui in tema di furto in abitazione, non ricorre una violazione del principio del ne bis in idem nel caso in cui sia contestata l'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che l'inganno non è elemento costitutivo del furto in abitazione, che si connota e distingue dal furto semplice per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre le modalità con cui avviene l'introduzione rilevano solo sotto il profilo circostanziale (Sez. 2, n. 32086 del 12/05/2021, Novarese, Rv. 281677 - 02).

Pertanto, integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624 bis cod. pen., anche la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Pompei, Rv. 279110, in fatti- specie in cui l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL).

4. In relazione al terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], va premesso l'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprove- volezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez.

F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali specifici, fattori ritenuti tutti indicativi di una ten- denza a reiterare le condotte delittuose.La ricorrente si limita a contestare genericamente il rilievo dei precedenti penali, senza neanche riportarli nel ricorso, per cui la doglianza non risulta idonea a disarti- colare il percorso motivazionale sopra sintetizzato.

5. Relativamente alla quarta censura della [OSCURATO:PERSONA] sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento al contesto in cui era stato realizzato il reato ascrittole e alla condotta processuale.

La difesa della ricorrente si limita a contestare genericamente l'entità eccessiva della pena e a sottolineare il dato - del tutto irrilevante - dell'entità elevata della pena da scontare rispetto ai correi (i quali erano stati sottoposti a misura cautelare a differenza di lei).

6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova del 7 aprile 2017 emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro seicentoquattordici di multa e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad anni due di reclusione ed euro quattrocen- tosessanta di multa, in relazione ai reati ex artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen. ed altro (capi 1 e 2). 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 3.1. Violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità nei con- fronti della [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che a suo carico sussistevano solo due indizi (riconoscimento solo al 90% e proprietà dell'autovettura utilizzata dagli autori del reato) e che non era ipo- tizzabile la scelta di una ladra professionista di recarsi sul posto a volto scoperto e con la propria autovettura. La persona anziana non aveva riconosciuto con certezza l'imputata e la foto mo- strata non era contemporanea e non era stata tratta da una carta d'identità. 3.2. Violazione degli artt. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen.. Si deduce l'insussistenza delle aggravanti in questione, in quanto la finzione di essere dottoressa non integrava gli estremi del mezzo fraudolento, in quanto si trat- tava di condotta non caratterizzata da efficienza offensiva, insidiosità ed astuzia. 3.3. Violazione dell'art. 99 cod. pen. in relazione alla sola [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea l'assoluta irrilevanza dei precedenti penali della [OSCURATO:PERSONA], per cui la recidiva doveva essere esclusa. 3.4. Violazione dell'art. 133 cod. pen. con riferimento alla sola [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che l'entità della pena irrogata era assolutamente sproporzionata ed irragionevole rispetto alla gravità del fatto. CASAGRANDE: 4.1. Violazione dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 4, cod. pen., e vizio di moti- vazione. Si deduce l'insussistenza dell'aggravante in questione, in quanto la Casagrande non aveva esibito nessun documento identificativo o altro atto attestante l'effettivo svolgimento della professione medica.La condotta non era caratterizzata da particolare astuzia o avvedutezza né era idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore della res. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce che il reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen. non è configurabile, qualora l'agente si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo senza il suo consenso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. In ordine al primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la Corte di appello ha operato un apprezzamento unitario degli indizi, per verificare la loro con- fluenza verso un significato univoco. La Corte territoriale ha ritenuto identificata la [OSCURATO:PERSONA] con certezza, alla luce dei seguenti convergenti elementi: a) l'appartenenza alla medesima dell'autovettura adoperata per i furti; b) il riconoscimento fotografico al 90% ad opera di [OSCURATO:PERSONA]- talina; c) la dimostrazione dell'utilizzazione del veicolo in plurime occasioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] (anche nell'aprile 2020 unitamente alla Casagrande); d) la mancata in- dicazione da parte della difesa di elementi utili a provare il dedotto mancato uso. Orbene, da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, il giudice del merito è pervenuto all'affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale non forniva neanche un'ipotesi ricostruttiva dei fatti alternativa a quella accu- satoria e si confrontava solo parzialmente con l'apparato argomentativo della sen- tenza impugnata. 2. Il secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA], l'unico motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso della Casagrande sono sostanzialmente analoghi, in quanto attinenti alla configurabilità delle aggravanti contestate, e vanno trattati con- giuntamente. Le condotte ascrivibili agli imputati, consistenti nel presentarsi come sostituto del medico curante, nella prospettazione alle persone offese di dover praticare un massaggio terapeutico, nella spalmatura di unguento sulle mani e sul collo e nello sfilamento dal collo e dalla mano delle persone offese delle collane e dell'anello d'oro integrano veri e propri espedienti o maliziosi accorgimenti, caratterizzati da partico- lare abilità e diretti a superare la naturale custodia e protezione delle cose predisposta dai titolari dei beni, approfittando altresì della loro disattenzione. Al riguardo va ricordare l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, se- condo cui il "mezzo fraudolento" nel furto va identificato in qualsiasi azione dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, ido- nea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924; Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). Sempre le Sezioni Unite hanno stabilito che la circostanza aggravante della de- strezza di cui all'art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile al- trui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorpren- dere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso, non essendo sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di di- sattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Sez. U. n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). L'elemento specializzante dell'aggravante in parola è, dunque, la condizione di minorata difesa, in cui il possessore viene a trovarsi di fronte alla particolare abilità dell'agente nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo sulla cosa (Sez. 2, n. 9374 del 1802/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263235) o, comunque, nel neutra- lizzare le ordinarie difese o la vigile attenzione dell'uomo medio (Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952, in fattispecie in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante della destrezza in relazione a un furto perpetrato mediante una manovra di avvicinamento della vittima, c.d. "tecnica dell'abbraccio", che aveva consentito il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez. 4, n. 13491 del 13/11/1998, Gatto, Rv. 212361) o nell'approfittare di una mo- mentanea disattenzione abilmente provocata (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, Rai- nart, Rv. 257948). La Corte territoriale, con motivazione logica ed immune da censure, ha descritto analiticamente le condotte contestate ai tre imputati, rappresentando le ragioni per le quali le manovre, le astuzie e gli espedienti posti in essere integravano gli estremi delle circostanze aggravanti contestate ai capi 1) e 2). 3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso della Casagrande, va osservato che questa Corte aderisce all'orientamento prevalente e più recente - richiamato dalla stessa ricorrente - secondo cui in tema di furto in abitazione, non ricorre una violazione del principio del ne bis in idem nel caso in cui sia contestata l'aggravante del mezzo fraudolento, atteso che l'inganno non è elemento costitutivo del furto in abitazione, che si connota e distingue dal furto semplice per il luogo in cui avviene la sottrazione, mentre le modalità con cui avviene l'introduzione rilevano solo sotto il profilo circostanziale (Sez. 2, n. 32086 del 12/05/2021, Novarese, Rv. 281677 - 02). Pertanto, integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'ad 624 bis cod. pen., anche la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5, n. 16995 del 21/11/2019, dep. 2020, Pompei, Rv. 279110, in fatti- specie in cui l'imputato si era impossessato di somme di denaro delle persone offese dopo essere riuscito ad entrare nelle loro abitazioni presentandosi alle medesime come un dipendente dell'ENEL). 4. In relazione al terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], va premesso l'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprove- volezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esi- stente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito, con motivazione completa ed esauriente, ha tratto elementi di valutazione ne- gativi dai plurimi precedenti penali specifici, fattori ritenuti tutti indicativi di una ten- denza a reiterare le condotte delittuose.La ricorrente si limita a contestare genericamente il rilievo dei precedenti penali, senza neanche riportarli nel ricorso, per cui la doglianza non risulta idonea a disarti- colare il percorso motivazionale sopra sintetizzato. 5. Relativamente alla quarta censura della [OSCURATO:PERSONA] sull'entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuci- foro, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento al contesto in cui era stato realizzato il reato ascrittole e alla condotta processuale. La difesa della ricorrente si limita a contestare genericamente l'entità eccessiva della pena e a sottolineare il dato - del tutto irrilevante - dell'entità elevata della pena da scontare rispetto ai correi (i quali erano stati sottoposti a misura cautelare a differenza di lei). 6. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell
Sentenza Cassazione n. 08636/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris