CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08669/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];1194 - controricorrente - ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 117/2025 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 17/02/2025 R.G.N. 4/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1107/2019,ha riformato la decisione del locale Tribunale che avevareputato illegittimo il licenziamento per giustificato mNoumtievroo r egistro generale 14635/2025Numero sezionale 1194/2026oggettivo intimato a [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembreN u2m0er0o d9i raccolta generale 8669/2026dall'[OSCURATO:PERSONA], alle dipendenze della quale lDaa ta pubblicazione 07/04/2026lavoratrice aveva prestato attività lavorativa dal 1995 con laqualifica di assistente tutelare presso la struttura di Sant'AgataLi Battiati.Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2646 del 12 giugno2018, aveva ritenuto l'illegittimità del recesso, rilevando che lemansioni della lavoratrice venivano svolte da personale esternoo assunto a termine e che il datore non aveva provatol'impossibilità di repêchage. Per l'effetto, aveva ordinato lareintegrazione ex art. 18 L. 300/1970.2. Questa Suprema Corte, con ordinanza n. 30102/2023, hacassato la sentenza d’appello ritenendo che il datore non avessefornito prova dell'impossibilità di una proficua riutilizzazionedella lavoratrice. Ha rilevato, altresì, che lo "stabile impiego" dipersonale esterno nelle mansioni della ricorrente smentiva laragione organizzativa addotta e imponeva un accertamento sulnesso causale.Nel giudizio di rinvio, instaurato mediante riassunzione dellalavoratrice, quest’ultima ha prodotto documentazione volta adimostrare che l'attività dell'Associazione non era cessata, maera proseguita sotto la denominazione di "Cooperativa MariaRegina", presso la medesima sede e con i medesimiamministratori, chiedendo l'estensione del contraddittorio versoquest'ultima.3. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 117/2025qui impugnata, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento.Tuttavia, il Giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile larichiesta di estensione del contraddittorio nei confronti dellaCooperativa [OSCURATO:PERSONA], ritenendola domanda nuova. Ha,inoltre, accertato la cessazione definitiva dell'attivitàdell'[OSCURATO:PERSONA] al 20 maggio 2012, limitanNduome rloa r egistro generale 14635/2025Numero sezionale 1194/2026tutela risarcitoria a tale data ed escludendo la reintegra. Numero di raccolta generale 8669/20264. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsDoa ta pubblicazione 07/04/2026affidato a tre motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e proponericorso incidentale basato su quattro motivi.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso incidentale, da esaminarsi prioritariamente perragioni logico - sistematiche, non può essere accolto.2. Deduce con il primo motivo di ricorso incidentale lacontroricorrente la violazione e/o falsa applicazione di norma dilegge e di contratto collettivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,in relazione all’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e all’art. 41Cost., nonché in relazione agli artt. 392 e ss. c.p.c . per averela Corte territoriale ritenuto insufficienti, ai fini della sussistenzadel giustificato motivo oggettivo, posto a fondamento dellicenziamento, gli elementi probatori offerti dal datore di lavoro,nonché per aver ritenuto di poter sindacare la sceltaimprenditoriale che aveva comportato la soppressione del postodi lavoro.3. La seconda censura afferisce alla violazione e/o falsaapplicazione di norma di legge e di contratto collettivo ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art.3 della legge n.604 del 1966 ed agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e, in subordine,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.).4. Denunzia, poi, con il terzo motivo, la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966 e degli artt.1175 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che lacondotta datoriale fosse lesiva dei canoni di buona feNdumee roe r egistro generale 14635/2025Numero sezionale 1194/2026correttezza nonché, in subordine, l’omesso esame dNui metroa dlii raccolta generale 8669/2026circostanze. Data pubblicazione 07/04/20265. Il quarto motivo, infine, denunzia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. censurando la decisione nella parte in cui hacondannato l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellespese processuali.6. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente perl’intima connessione, sono infondati.7. Va premesso che è inammissibile la mescolanza di mezzid'impugnazione eterogenei ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,c.p.c., poiché la prospettazione di una medesima questionesotto profili incompatibili demanda indebitamente al giudice dilegittimità il compito di dare forma e contenuto giuridico allelagnanze del ricorrente (Cass. n. 3397 del 2024). Nella specie,poi, le censure investono impropriamente l'iter valutativo dellaCorte territoriale, laddove, inoltre, il sindacato ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. è ormai limitato all'omesso esame di unfatto storico decisivo o alla violazione del "minimocostituzionale" della motivazione (motivazione apparente,perplessa o mancante) che si converte in nullità ex art. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940del 2017).8. Va rilevato come l'impiego stabile di personale esterno(addetti alla cooperativa) nelle mansioni di assistente tutelaresvolte dalla ricorrente, nella ricostruzione operata dalla Corteterritoriale, smentisce l'effettività della contrazione dell'attivitàaddotta. Come da quest’ultima ritenuto, con valutazione difatto, sottratta al sindacato di legittimità, il datore di lavoro nonha assolto l'onere di provare l'impossibilità di una utilericollocazione, accertamento che deve essere effettuatoNumero registro generale 14635/2025sull'organico concretamente impiegato e non su standardN umero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8669/2026astratti. Data pubblicazione 07/04/20269. Lo stabile svolgimento di lavoro affidato a personale nonabilitato ha indotto il giudice di merito a reputare dimostratoche la posizione lavorativa esistesse e dovesse essere attribuitaalla lavoratrice licenziata, in violazione dei criteri di sceltaispirati ai canoni di correttezza e buona fede.10. Ha rilevato, al riguardo, il giudice di secondo grado comedovesse reputarsi incontestato che, all’epoca del licenziamentodella [OSCURATO:PERSONA], cioè nel novembre 2009, l’organico effettivo delpersonale fosse composto da 17 unità e che la lavoratrice,assistente ai servizi tutelari con minore anzianità di serviziorispetto alle colleghe, non avrebbe potuto essere ricollocata inaltre mansioni confacenti al suo bagaglio professionale.11. Nondimeno, è stato accertato, sulla scorta della provatestimoniale espletata e, soprattutto, alla luce delle deposizionidei testi [OSCURATO:PERSONA] e Cici, assistenti tutelari, - ritenuti attendibiligià in primo grado, per aver lavorato nella struttura siacontemporaneamente che successivamente alla ricorrente-,l’impiego stabile, esattamente nelle mansioni di assistentetutelare, di personale della cooperativa addetto ad altremansioni (pulizia, cucina e guardaroba); la Corte d’appello, poi,in precedenza, aveva confermato l’impiego stabile nellafunzione di assistente tutelare di personale della cooperativa cuierano esternalizzati i soli servizi di pulizia salvo, poi, riteneretale circostanza irrilevante ai fini della tenuta della ragioneposta a fondamento del recesso, trattandosi di modus operandiadottato dall’Associazione già prima del licenziamento della DiGuida, con motivazione, tuttavia, censurata in sede di giudiziorescindente.12. Ha osservato, in particolare, la Corte che proprio l’impiegodi altro personale sfornito del titolo necessario e delle mansioniNumero registro generale 14635/2025proprie della ricorrente, dato per accertato in sede di legittimitàN umero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8669/2026anche in quanto non contestato dall’Associazione, nelle stessDea ta pubblicazione 07/04/2026mansioni della [OSCURATO:PERSONA], incidesse senz’altro sul nesso causaleoggetto di accertamento, ossia sulla tenuta delle ragioniorganizzative, atteso che la dedotta contrazione dell’attivitàavrebbe dovuto essere stimata, come affermato dalla SupremaCorte, in relazione alla forza lavoro concretamente impiegata.13. Conclusivamente, la Corte, con accertamento di fatto esulla scorta delle indicazioni ricevute dal Giudice di legittimità,ha escluso la sussistenza del giustificato motivo oggetto dilicenziamento, non avendo il datore di lavoro offerto la provadell’impossibilità di adibire la lavoratrice allo svolgimento dimansioni analoghe a quelle svolte in precedenza ed essendo,anzi, emersa la prova contraria.14. L’infondatezza dei primi tre motivi del ricorso incidentalecomporta, conseguentemente, il rigetto del quarto motivoinerente alla regolazione delle spese, in quanto subordinatoall’accoglimento dei primi tre motivi ritenuti, come detto,sforniti di fondamento.15. Il primo motivo del ricorso principale censura la decisioneimpugnata per violazione delle norme e dei principi in materiadi giudizio di cassazione e di rinvio, in relazione all’articolo 360comma 1 numeri 3 e 4 cpc, violazione dell’articolo 112 delcodice di procedura civile, nonché degli articoli 392 e seguenticpc allegando la nullità della decisione.Denunzia, il secondo motivo, la violazione degli articoli 2112 delcodice civile e 111 del codice di procedura civile, in relazioneall’articolo 360 comma 1 numero 3 del codice di procedura civilein relazione alla mancata estensione del contraddittorio neiconfronti della asserita cessionaria.La terza censura afferisce, infine, all’omesso esame di un fattodecisivo in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.. per aver la Corteterritoriale omesso di considerare l’esistenza della cessionNeum dereo lr egistro generale 14635/2025Numero sezionale 1194/2026ramo di azienda e la prosecuzione dell’attività nel medNeusmiemro doi raccolta generale 8669/2026sito. Data pubblicazione 07/04/202616. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragionilogico - sistematiche, non possono trovare accoglimento.Richiamato quanto già rilevato al punto 7 della presentemotivazione, con riguardo alla mescolanza di mezzi eterogenei(Cfr., Cass. n. 3397 del 2024 cit.) e alle censure di cui all’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ex plurimis, Cass. n. 13428 del2020; Cass. n. 23940 del 2017), va evidenziato, sotto il profilodell'art. 112 c.p.c., che deve distinguersi l'ipotesi di omessapronuncia, che consente l'esame diretto degli atti, da quella dierrata interpretazione della domanda, che costituisceaccertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabilesolo per vizio di motivazione (Cass. n. 15603 del 2006; Cass.n. 30684 del 2017).Nella specie, le censure investono impropriamente l'itervalutativo della Corte territoriale; occorre precisare, poi, conriferimento alla doglianza afferente alla mancata estensione delcontraddittorio nei confronti della asserita cessionaria che ilgiudizio di rinvio è preordinato esclusivamente a una nuovapronuncia entro i limiti tassativi fissati dalla sentenzarescindente, avendo carattere "chiuso".In considerazione della configurazione del giudizio di rinvioquale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa, in cui èpreclusa la formulazione di nuove conclusioni e quindi laproposizione di nuove domande o eccezioni e la richiesta dinuove prove, salvo che la necessità di nuove conclusioni sorgadalla stessa sentenza di cassazione (Cfr., ex plurimis, Cass. n.14869 del 2025; Cass. n. 2403 del 2024), sussiste lapreclusione assoluta di proporre domande nuove o conclusionidiverse da quelle del giudizio in cui fu pronunciata la sentenzaNumero registro generale 14635/2025cassata, con la sola eccezione delle attività rese necessarie,N umero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8669/2026appunto, dalle statuizioni della Cassazione. Data pubblicazione 07/04/2026La richiesta di estensione del contraddittorio verso laCooperativa [OSCURATO:PERSONA], formulata dalla lavoratrice solo nel2024 in sede di rinvio, è stata correttamente ritenutainammissibile poiché ritenuta non ritualmente introdotta comedomanda nei precedenti gradi di merito né nel precedentegiudizio di legittimità.I requisiti di contenuto-forma ex art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e6, c.p.c. devono essere assolti, a pena di inammissibilità,necessariamente con il ricorso, senza possibilità di rinvio ad altririassumere compiutamente il contenuto delle domande e deidocumenti sui quali la censura si fonda, fornendo le indicazioninecessarie alla loro esatta individuazione e collocazione neifascicoli di causa (Cass. S.U. n. 34469/2019; Cass. n.29093/2018).Nel caso di specie, l'omessa indicazione del tenoredell'originaria domanda e la mancata trascrizione della stessa,almeno nelle parti salienti, precludono a questa Corte la verificadella dedotta violazione interpretativa in cui sarebbe incorsa lasentenza impugnata - la quale ha ritenuto la domanda tardiva- risolvendosi la doglianza in un'inammissibile richiesta dirivisitazione del merito.17. Deve, poi, osservarsi come le questioni non consideratedalla Suprema Corte nella fase rescindente e non oggetto diricorso siano coperte da giudicato implicito e non possanoessere introdotte ex novo davanti al giudice di rinvio.Orbene, non v’è dubbio che nel giudizio rescissorio susseguentealla cassazione con rinvio sussiste il litisconsorzio necessario trale parti nei confronti delle quali venne pronunciata la sentenzacassata, di modo che, ove una di esse, nelle more, abbiacessato di esistere, la riassunzione ex art. 392 c.p.c. dev'eNsusmeerroe re gistro generale 14635/2025Numero sezionale 1194/2026compiuta nei confronti del relativo successore (Cass. n. N2u8m3er3o d3i raccolta generale 8669/2026del 2024; Cass. n. 25892 del 2025). Data pubblicazione 07/04/2026Nondimeno, nella specie, non si verte in tema di successione atitolo particolare, atteso che la cessione del ramo d’aziendaavrebbe dovuto formare oggetto di accertamento - precluso inconsiderazione dei limiti strutturali del giudizio di rinvio - talchénon può reputarsi operante nella specie il principio dettato, frale altre da Cass. n. 33492 del 2022, richiamata da partericorrente, relativo a diversa fattispecie, nella quale, ab origine,era stata invocata l’applicazione dell’art. 2112 c.c.18. Nella specie, la Corte, con accertamento di fatto, sottrattoal sindacato di legittimità, ha ritenuto che l'Associazione VillaRegina avesse cessato definitivamente l'attività nel maggio2012. Tale dato è supportato dalla richiesta di variazione inviataall'INAIL il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalle risultanze della visura cameraleindicante l'azzeramento dell'organico aziendale.19. La giurisprudenza di legittimità stabilisce che lasopraggiunta impossibilità totale della prestazione derivantedalla cessazione dell'attività costituisce causa impeditivadell'ordine di reintegrazione. In particolare, ha affermatoquesta Corte (cfr., Cass. n. 1888 del 2020) che in caso digiustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenutomutamento della situazione organizzativa e patrimonialedell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività,il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporrela reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma develimitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno,con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamentoe quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto,costituendo la sopraggiunta impossibilità totale dellaprestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine direintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata daNllu'maerrot .r egistro generale 14635/2025Numero sezionale 1194/202618 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoNruamteoror dei raccolta generale 8669/2026illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia purDea ta pubblicazione 07/04/2026per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - ilsoddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto.Accertata l'impossibilità materiale della tutela ripristinatoria,quindi, correttamente la Corte ha limitato al risarcimento deldanno per il periodo compreso tra il licenziamento e lasopravvenuta risoluzione del rapporto avvenuta il 20.05.2012.20. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorsoprincipale e quello incidentale devono essere respinti.La reciproca soccombenza induce all’integrale compensazionedelle spese di lite.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228.La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.Compensa tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteNumero registro generale 14635/2025Adriana [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 8669/2026Data pubblicazione 07/04/2026